Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3615 del 24/02/2016


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 3615 Anno 2016
Presidente: BIELLI STEFANO
Relatore: SCODITTI ENRICO

SENTENZA

sul ricorso 620-2010 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente contro

2015
1430

AUTO & TRUCK SRL;
– intimato avverso

la

sentenza

n.

507/2008

della

do(47(0

COMM.TRIB.REG SEZ.DIST.
10/11/2008;

di LATINA,

depositata il

Data pubblicazione: 24/02/2016

19

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 14/04/2015 dal Consigliere Dott. ENRICO
SCODITTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MAURIZIO VELARDI che ha concluso per

l’accoglimento per quanto di ragione del ricorso.

Svolgimento del processo
Overcar s.r.l. (ora Auto & Truck s.r.I.) impugnò avviso di accertamento,
emesso sulla base di p.v.c. per maggiori ricavi relativamente all’anno
d’imposta 2003. Il ricorso venne accolto dalla CTP. L’appello dell’Ufficio venne
rigettato dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio sulla base della
seguente motivazione.

regolarità delle scritture contabili sicché non si comprende come, di fronte ad
una contabilità regolarmente tenuta, si sia basata la verifica su presunzioni non
gravi, precise e concordanti, tali da giustificare un accertamento analiticoinduttivo in violazione di legge, stante l’inattendibilità delle percentuali di
ricarico stimate, ed il modo in cui le stime sono state effettuate. L’attività di
verifica si è svolta in un periodo di tempo (venti giorni) che appare esiguo
rispetto alle dimensioni della verifica contabile. Non ricorrono inoltre le ipotesi
tassative previste dagli artt. 39, comma 2, d.p.r. n. 600/1973 e 55 d.p.r. n.
633/1972. Secondo la CTR, l’accertamento induttivo non è ammissibile quando
la contabilità non presenti irregolarità. L’inattendibilità delle percentuali di
ricarico adottate non consente di configurare un’inattendibilità della contabilità.
L’Ufficio, pur muovendo dalle medesime scritture contabili rispetto alle quali
non risultano sollevate eccezioni, calcola una percentuale di ricarico
completamente diversa, mediante una valutazione soggettiva di “ricarico
inadeguato”. Nel caso dei pezzi di ricambio, a fronte delle centinaia di articoli
commercializzati, con una diversificazione delle politiche commerciali, è stata
condotta una verifica a campione su un esiguo numero di prodotti, senza
prendere in esame tutte le operazioni di acquisto relative ai prodotti venduti.
In presenza di contabilità apparentemente regolare l’Ufficio può procedere ad
accertamento induttivo solo in presenza di presunzioni gravi, precise e
concordanti, e tra queste “non può rientrare la determinazione di una
percentuale di ricarico che non tenga conto di tutti, o quanto meno, della
maggior parte, indicate nelle varie qualità e quantità, degli oggetti
commercializzati, e quindi non sia fondata su dati concreti ed esaurienti. In
altri termini, affinché le percentuali di ricarico presunte dall’Ufficio possano

i

Osserva la CTR che nell’atto impositivo si fa riferimento spesso alla

essere attendibili, è necessario che siano ricavate attraverso un’operazione
media ponderata ‘personalizzata’ per il contribuente accertato, che tenga conto
sia delle diverse tipologie di prodotto commercializzate, sia dei diversi periodi
in cui tali beni sono transitati nell’azienda, della specifica situazione
concorrenziale del settore, in cui questa opera, e così via”. Secondo la CTR,
inoltre, la motivazione è carente per due motivi: le motivazioni addotte

si sono limitati ad affermare di aver condotto una serie di verifiche, ma non
hanno mai nel p.v.c. ricollegato logicamente i singoli elementi, e spiegato il
ruolo che ciascun elemento ha avuto nella ricostruzione induttiva dei ricavi. La
carenza di motivazione ha determinato la lesione del diritto di difesa del
contribuente.
Ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate sulla base di
due motivi.
Motivi della decisione
Con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt.
39, comma primo, lett. d), e 40 d.p.r. n. 600/1973, 54 d.p.r. n. 633/1972,
2697, 2727 e 2729 c.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.. Osserva la
ricorrente che, secondo la giurisprudenza, le percentuali di ricarico non sono
meri indizi, ma effettive presunzioni cui consegue l’inversione dell’onere della
prova e che, contrariamente a quanto ritenuto dalla CTR, la presenza di
contabilità regolare non esclude il ricorso al metodo induttivo fondato su
presunzioni, anche in considerazione del comportamento antieconomico del
contribuente (nella specie, con l’esiguo carico dichiarato il costo del venduto
risultava superiore ai ricavi).
Il motivo è inammissibile sotto un triplice profilo. Il quesito di diritto è
così formulato: dica la Corte se, a fronte di un avviso di accertamento
mediante il quale venivano recuperati a tassazione determinati importi,
individuando l’Ufficio determinate percentuali medie di ricarico sul venduto,
violi le norme di diritto la sentenza della CTR che respinga le difese erariali
ritenendo del tutto inattendibili le percentuali di ricarico operate, anziché
prendere atto che in presenza di un riscontro di carattere presuntivo sorge

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dall’Ufficio a giustificazione dell’accertamento risultano infondate; i verificatori


automaticamente a carico del contribuente l’onere di dimostrare la correttezza
della propria posizione fiscale. Trattasi di quesito non pertinente rispetto al
motivo di censura, articolato peraltro sulla base di due submotivi, che
avrebbero quindi richiesto un duplice quesito. Mentre il quesito di diritto
presente alla fine del motivo è incentrato sull’onere probatorio che sorge in
capo al contribuente per effetto della presunzione, il motivo è incentrato sulla

a presunzioni anche in presenza di contabilità regolare. Mancando un
pertinente quesito finale, deve concludersi nel senso della carenza del requisito
di cui all’art. 366 bis c.p.c..
In secondo luogo va evidenziato che il motivo di censura non intercetta la
ratio decidendi della decisione la quale non nega l’efficacia presuntiva delle
percentuali di ricarico ma reputa inattendibili quelle ricavate dall’Ufficio, ed
inoltre non esclude, sia pure non senza alcuni passaggi dotati di una certa
equivocità, la legittimità del ricorso a presunzioni nel caso di contabilità
formalmente regolare. Si afferma infatti che in presenza di contabilità
apparentemente regolare l’Ufficio può procedere ad accertamento induttivo
solo in presenza di presunzioni gravi, precise e concordanti, ma si nega che le
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presunzioni dedotte dall’Ufficio siamo munite delle dette qualità,Vriella specie è
priva di tali qualità la percentuale di ricarico identificata dall’Ufficio (pag. 5
della sentenza impugnata).
In terzo luogo/ con la censura in questione / la ricorrente contesta solo una
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ratio decidendi. Ricorrei r- a—ulteriore ratio decidendi. L’atto impositivo è stato
reputato illegittimo dalla CTR anche per una violazione formale, e cioè(la
carenza di motivazione. Questa

ratio decidendi,

idonea a sorreggere la

decisione, non è stata oggetto di impugnazione.
Con il secondo motivo si denuncia insufficiente motivazione ai sensi
dell’art. 360 n. 5 c.p.c. Lamenta la ricorrente che la CTR non si è soffermata
sulla sussistenza di elementi giustificativi dello scostamento rilevato dall’Ufficio
tra ricavi dichiarati e quelli determinati sulla scorta del calcolo operato in
applicazione delle percentuali di ricarico della media del settore, il cui valore
non era stato contestato dalla società né in sede di verifica, come risultante dal

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natura di presunzione delle percentuali di ricarico e sulla legittimità del ricorso

p.v.c. (per l’anno 2002 viene riconosciuta una percentuale di ricarico del 20%
ritenuta congrua dallo stesso contribuente), né in sede di ricorso introduttivo,
ove il risultato derivante dalle percentuali di ricarico viene genericamente
contestato. Aggiunge che in sede di appello era stato esposto quanto segue: la
ricostruzione dei ricavi era stata resa possibile dall’attenta lettura dei dati
riportati in bilancio; sulla base del riscontro contabile, erano stati recuperati

applicando al costo del venduto la percentuale di ricarico del 20% emersa nel
controllo contabile e ritenuta congrua dalla parte; con riferimento all’inventario
della merce presente in magazzino i verificatori avevano tenuto presente le
categorie maggiormente rappresentative e significative per l’incidenza della
commercializzazione.
Il motivo è inammissibile. Con la censura in questione la ricorrente
contesta solo una ratio decidendi. Come già rilevato a proposito del motivo
precedente, ricorre una ulteriore

ratio decidendi. L’atto impositivo è stato

reputato illegittimo dalla CTR anche per una violazione formale, e cioèf la
carenza di motivazione. Questa

ratio decidendi,

idonea a sorreggere la

decisione, non è stata oggetto di impugnazione.
Nulla per le spese in mancanza della partecipazione al giudizio della parte
intimata.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il giorno 14 aprile 2015
Il con–re est.

per ricambi di magazzino ricavi non contabilizzati per euro 86.161,91,

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