Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3615 del 16/02/2010

Cassazione civile sez. lav., 16/02/2010, (ud. 14/01/2010, dep. 16/02/2010), n.3615

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE LUCA Michele – Presidente –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – rel. Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 21317-2006 proposto da:

M.M.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

DELLE MILIZIE 38, presso lo studio dell’avvocato ANGELOZZI GIOVANNI,

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANTONIO SALVIA,

giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO

ALESSANDRO, GIANNICO GIUSEPPINA, VALENTE NICOLA, giusta mandato in

calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 154/2006 della CORTE D’APPELLO di POTENZA,

depositata il 07/03/2006 R.G.N. 149/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/01/2010 dal Consigliere Dott. GIANFRANCO BANDINI;

udito l’Avvocato ANGELOZZI GIOVANNI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA MARCELLO, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte d’Appello di Potenza, con sentenza del 16.2 – 7.3.2006, accogliendo il gravame proposto dall’Inps nei confronti di M. M.G., ritenuto sulla scorta delle risultanze della rinnovata CTU che le patologie da cui l’assicurata era affetta non comportavano il raggiungimento della soglia invalidante, respinse la domanda di riconoscimento dell’assegno ordinario di invalidità.

Avverso l’anzidetta sentenza M.M.G. ha proposto ricorso per cassazione fondato su due motivi. L’Inps ha resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la ricorrente lamenta vizio di motivazione, dolendosi che la Corte territoriale:

– a fronte delle divergenti risultanze delle indagini peritali svolte nei due gradi di giudizio, non abbia provveduto a convocare entrambi gli ausiliari perchè chiarissero le rispettive conclusioni e non abbia dato conto delle ragioni per le quali aveva ritenuto di aderire a quelle del CTU nominato in secondo grado;

– abbia male apprezzato, sotto svariati profili, le condizioni sanitarie di essa ricorrente.

Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione di legge (L. n. 222 del 1984, art. 1, in relazione all’art. 36 Cost.), lamentando che la Corte territoriale non abbia tenuto conto che essa ricorrente, sebbene provvista di una qualche residua capacità lavorativa, non era in grado di esercitarne alcuna che le consentisse un accettabile livello di vita.

2. In ordine al primo profilo del primo mezzo ritiene il Collegio di dover dare continuità al principio, reiteratamente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui nel caso di contrasto tra le valutazioni espresse dai consulenti tecnici d’ufficio nei due gradi del giudizio di merito, il giudice d’appello, qualora ritenga di dover prestare completa adesione alle conclusioni formulate dal consulente tecnico da lui stesso nominato, non è obbligato ad indicare le ragioni per le quali disattende la contraria valutazione espressa dalla prima consulenza, la quale deve ritenersi, anche per implicito, rifiutata in base ai rilievi critici espressi nella seconda consulenza (cfr, ex plurimis, Cass., nn. 3093/2001;

15318/2001; 15629/2001; 5014/2002; 6440/2002; 10209/2002); nel caso di specie, peraltro, la Corte territoriale ha anche esplicitato le ragioni della sua adesione alla seconda CTU, evidenziando che il primo ausiliario non aveva errato nella diagnosi, ma, piuttosto, non aveva dato una adeguata valutazione medico legale che tenesse conto della condizione lavorativa dell’assicurata e della efficacia invalidante della patologia, ovverosia dell’impegno funzionale che la malattia comportava o del danno d’organo che ne era conseguito. In ordine al secondo profilo del primo mezzo, va rilevato che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, nei giudizi in cui sia stata esperita CTU di tipo medico-legale, qualora il giudice del merito si basi sulle conclusioni dell’ausiliario giudiziario, affinchè i lamentati errori e lacune della consulenza tecnica determinino un vizio di motivazione della sentenza denunciabile in cassazione, è necessario che i relativi vizi logico-formali si concretino in una palese devianza dalle nozioni della scienza medica o si sostanzino in affermazioni illogiche o scientificamente errate, e non già in semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l’entità e l’incidenza del dato patologico e il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte (cfr, ex pturimis, Cass., nn. 3519/2001; 10552/2003; 11054/2003; 17324/2005; 8654/2008).

Nel caso che ne occupa, contrariamente a quanto asserito dalla ricorrente, non è ravvisabile alcuna contraddizione nella argomentazioni della Corte territoriale, per tale non potendo intendersi un’imprecisa trascrizione delle risultanze peritali ovvero la pretesa erroneità dell’apprezzamento delle emergenze sanitarie;

ne consegue che, non essendo riscontrabili aspetti di illogicità, nè affermazioni scientificamente errate, deve convenirsi che le doglianze svolte si risolvono in manifestazioni di mero dissenso diagnostico, ovvero in censure dì contenuto fattuale in ordine alla corretta lettura delle acquisizioni sanitarie, non determinanti un vizio motivazionale deducibile in questa sede di legittimità. Il primo motivo, nei distinti profili in cui si articola, va quindi disatteso.

3. Il secondo motivo è inammissibile, poichè la ricorrente, a fronte del rilievo dato dalla sentenza impugnata alla sua condizione di coltivatrice diretta “inserita in una comunità familiare ove la divisione dei compiti non prescinde dai ruoli familiari”, si limita a svolgere una censura di merito, non consentita in sede di legittimità, su tale rilievo, peraltro neppure indicando, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, le risultanze probatorie su cui tale censura si fonda.

4. In base alle considerazioni che precedono il ricorso va quindi rigettato.

Applicandosi ratione temporis il disposto dell’ari 152 disp. att. c.p.c. nel testo vigente anteriormente alle modifiche di cui al D.L. n. 269 del 2003, convertito in L. n. 326 del 2003, non è luogo a provvedere sulle spese afferenti al presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2010

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