Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3615 del 14/02/2018


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Cassazione civile, sez. lav., 14/02/2018, (ud. 25/10/2017, dep.14/02/2018),  n. 3615

Fatto

RILEVATO

che la Corte di Appello di Salerno, con la sentenza indicata in epigrafe, in riforma della sentenza di primo grado, ha respinto la domanda principale proposta da F.V.C. nei confronti del Ministero della Giustizia volta all’accertamento del diritto all’inquadramento nella posizione economica C3, a far data dall’entrata in vigore del D.L. n. 356 del 2003 convertito nella L. n. 48 del 2004 e ha ritenuto assorbito l’appello incidentale, con il quale la lavoratrice aveva chiesto che il diritto all’inquadramento nella posizione C3 fosse riconosciuto con la decorrenza domandata e non dal 27.11.2008, come accertato dal giudice di primo grado;

che la Corte territoriale ha ritenuto che la disposizione contenuta nel D.L. n. 356 del 2003, art. 1 convertito nella L. n. 48 del 2004 non aveva alcuna efficacia precettiva ma solo natura programmatica perchè aveva rimesso alle parti collettive la definizione del personale del Comparto dei Ministeri appartenente alle ex carriere direttive già in servizio alla data del 31.12.1990 nella ex 8^ qualifica funzionale e che, conseguentemente, in assenza di accordi di tal fatta alla ricorrente non poteva essere riconosciuto il diritto all’inquadramento nella categoria C3;

che la Corte territoriale ha conseguentemente ritenuto assorbita la domanda proposta in via incidentale volta al riconoscimento del diritto al superiore inquadramento con decorrenza anteriore rispetto a quella attribuita dalla sentenza di primo grado;

che avverso tale sentenza F.V.C. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, illustrati da successiva memoria, al quale ha resistito con controricorso il Ministero della Giustizia.

Diritto

CONSIDERATO

che con il primo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti ed accordi collettivi; deduce la natura immediatamente precettiva e non meramente programmatica della disposizione contenuta nel D.L. n. 356 del 2003, art. 1convertito nella L. n. 48 del 2004 e che già con verbale del 26.3.2009 la trattativa si era conclusa perchè le parti avevano preso atto dell’esistenza di un ostacolo di ordine economico senza mettere in discussione l'”an” ed il “quantum” ma solo il “quando” del riconoscimento del diritto al nuovo e superiore inquadramento;

che con il secondo motivo, proposto in via condizionata all’accoglimento del primo motivo, la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, difetto di motivazione in ordine alla domanda subordinata, proposta con il ricorso di primo grado e riproposta in sede di appello incidentale, volta al riconoscimento del diritto al superiore inquadramento in data anteriore a quella indicata nella sentenza di primo grado;

che il primo motivo deve essere rigettato;

che questa Corte nella sentenza n. 15213 del 2014 ha affermato che “nessun diritto alla superiore qualifica invocata può essere riconosciuto per effetto del ridetto D.L. n. 356 del 2003, art. 1, comma 1 convertito con modificazioni nella L. n. 48 del 2004, il cui inequivoco dato letterale rimanda, senza previsione di precise cadenze temporali, a successivi accordi da definirsi tra I’ARAN e le 00.SS. maggiormente rappresentative al fine della definizione della posizione del personale interessato. La legge non stabilisce quindi direttamente che, nella presenza di determinati requisiti, debba senz’altro essere riconosciuto il diritto alla qualifica superiore”.

che il principio innanzi richiamato va ribadito in quanto il Collegio condivide le ragioni motivazionali espresse nella richiamata decisione e che devono intendersi qui richiamate ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c., non essendo stati prospettati nel ricorso e nella successiva memoria, argomenti idonei a contrastarne la validità;

che è inconferente il richiamo operato dalla ricorrente al verbale del 26.3.2009, nemmeno riprodotto nel ricorso nè a questo allegato, in violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 2, n. 6, e dell’art. 369 c.p.c., comma 1, n. 4, che impongono non solo che il contenuto dell’atto o della prova orale o documentale sia riprodotto in ricorso, ma anche che ne venga indicata l’esatta allocazione nel fascicolo d’ufficio o in quello di parte, rispettivamente acquisito o prodotto in sede di giudizio di legittimità (Cass. SSUU 22726/2011; Cass. 5543/2017, 5314/2017, 19157/2012, 6937/2010, 15808/2008, 12239/2007), atteso che esso non costituisce certo, per quanto indicato dalla stessa ricorrente, l’accordo al quale il D.L. n. 356 del 2003, art. 1 convertito in L. n. 48 del 2004, delegò la definizione della posizione del personale interessato;

che il secondo motivo, condizionato all’accoglimento del primo motivo, rimane assorbito dal rigetto di quest’ultimo;

che il ricorso, in conclusione, va rigettato;

che le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE

Rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente a rifondere al controricorrente le spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 4.000,00 per compensi professionali oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Adunanza Camerale, il 25 ottobre 2017.

Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2018

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