Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3614 del 14/02/2018


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Cassazione civile, sez. lav., 14/02/2018, (ud. 25/10/2017, dep.14/02/2018),  n. 3614

Fatto

RILEVATO

che il Tribunale di Livorno aveva condannato il Ministero della Giustizia a pagare a C.A. la somma di Euro 95.524,38 a titolo di differenze economiche tra la retribuzione percepita quale dipendente inquadrata nella categoria C3 dal 6.6.2000 al giugno 2005 e quella propria del dirigente di seconda fascia del Comparto Ministeri in relazione all’avvenuto espletamento da parte della C. delle superiori mansioni di direttore di istituti penitenziari riconosciuti di livello dirigenziali.

che la Corte di Appello di Firenze, adita dal Ministero, in parziale riforma di tale sentenza, ha condannato il Ministero al pagamento della minore somma di Euro 11.531,78;

che la Corte territoriale, per quanto ancora oggi rileva, ha ritenuto che le differenze retributive dovessero essere calcolate con riferimento alla retribuzione prevista per i dirigenti della Polizia di Stato sino alla data del 17.11.2004, coincidente con l’entrata in vigore del CCNL del 17.11.2004; la L. n. 395 del 1990, art. 40aveva, infatti, attribuito al personale dirigente e direttivo dell’Amministrazione Penitenziaria lo stesso trattamento giuridico spettante al personale dirigente e direttivo delle corrispondenti qualifiche della Polizia di Stato; la cessazione di efficacia di tale disposizione era stata individuata dalla L. n. 449 del 1997, art. 41,comma 5 con quella coincidente con l’entrata in vigore del primo rinnovo contrattuale;

che la Corte territoriale, quanto al compenso per il lavoro straordinario, ha ritenuto che il CTU aveva correttamente tenuto conto dei soli dati acquisiti presso il competente provveditorato perchè quelli prodotti dal CT della lavoratrice non erano stati allegati al ricorso di primo grado; l’indennità prevista dalla L. n. 289 del 2002, art. 33 non spettava perchè attribuita soltanto al personale delle aree funzionali dell’Amministrazione Penitenziaria preposto alla direzione degli istituti penitenziari e non anche al personale dirigenziale;

che avverso tale sentenza C.A. ha proposto ricorso affidato a quattro motivi al quale ha resistito con controricorso il Ministero della Giustizia;

che il PG ha concluso per il rigetto del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52 in relazione all’art. 36 Cost. e delle norme di raccordo del CCNL Area Dirigenti del 18.11.2004; la ricorrente assume che, diversamente da quanto affermato nella sentenza impugnata, l’accordo stipulato il 18.11.2004, relativo alla sequenza contrattuale di cui agli artt. 36 e 46 del CCNL 5.4.2001 – 1^ biennio e all’art. 3 del CCNL 5.4.2001 area 1 della Dirigenza, che aveva disciplinato il periodo di vacanza contrattuale compreso tra il 31.12.1997 e il 18.11.1994, ha previsto che ai dirigenti dell’Amministrazione penitenziaria si applica la disciplina normativa ed economica dei contratti della Dirigenza dell’Area Ministeri anche nel periodo di vacanza contrattuale e non solo nel periodo successivo alla sua stipulazione;

che con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52 e degli artt. 2099 e 2126 c.c. in relazione all’art. 36 Cost.; sostiene che le differenze retributive avrebbero dovuto essere calcolate applicando il trattamento economico previsto dalla contrattazione collettiva dell’area dirigenti ministeriali e deduce che il lavoro prestato da essa ricorrente sarebbe assimilabile a quello prestato dai Dirigenti del Ministero e non a quello dei Dirigenti della polizia di Stato;

che con il terzo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 414 c.p.c., comma 5 e art. 420 c.p.c., comma 5; deduce che la produzione nel giudizio di appello della documentazione relativa al numero di ore di lavoro straordinario prestato era stata determinata dalla necessità di contestare le difese svolte dal Ministero;

che con il quarto motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 33, comma 7 sostenendo che la Corte territoriale, una volta affermata la applicabilità del trattamento economico previsto per i Dirigenti della Polizia di Stato, avrebbe dovuto riconoscere il diritto di essa ricorrente alla attribuzione della indennità prevista dalla L. n. 2898 del 2002, art. 33, comma 7 che mirava a compensare i rischi e le responsabilità connesse all’espletamento delle attività proprie del personale delle aree funzionali dell’Amministrazione penitenziaria preposto alla Direzione degli Istituti Penitenziari;

che il primo motivo del ricorso deve essere rigettato;

che la L. n. 395 del 1990, art. 40 prevedeva che al personale dirigente e direttivo dell’Amministrazione penitenziaria fosse attribuito lo stesso trattamento giuridico spettante al personale dirigente e direttivo delle corrispondenti qualifiche della Polizia di Stato in base alla L. 1 aprile 1981, n. 121, ai relativi decreti legislativi ed alle altre norme in materia e che al medesimo personale spettasse, altresì, il corrispondente trattamento economico della Polizia di Stato se non inferiore a quello attualmente goduto;

che la L. 27 dicembre 1997, n. 449 ha disposto, con l’art. 41, comma 5, che la L. 15 dicembre 1990, n. 395, art. 40 cessa di avere efficacia dall’entrata in vigore del primo rinnovo contrattuale;

che le parti collettive, nell’esercizio delle prerogative riconosciute dal D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 49 (come sostituito dal D.Lgs. n. 546 del 1993, art. 23), con il CCNL del 5.4.2001 (quadriennio 1998 – 2001, primo biennio economico 1998 – 1999 del personale dirigente dell’Area 1^, con l’art. 36 (“NORME DI RACCORDO”) hanno previsto che “successivamente alla sottoscrizione del presente CCNL, proseguirà la trattativa per la definizione delle apposite sezioni riferite al personale dirigente dei Ministeri, delle Università, degli Enti di Ricerca, degli Enti pubblici non economici e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, fermi restando, comunque, i trattamenti normativi ed economici in vigore previsti in disposizioni contenute nei CCNL relativi al predetto personale per il quadriennio 1994 – 1997, ove non modificati dal presente CCNL ovvero di maggior favore” (comma 1); esse, inoltre, hanno disposto che “la L. 27 dicembre 1997, n. 449, art. 41, comma 5, relativamente ai destinatari dirigenti di cui alla L. n. 395 del 1990, art. 40 si interpreta nel senso che esso trova applicazione con l’entrata in vigore di norme di raccordo da realizzarsi tra l’Amministrazione interessata e le OO.SS. rappresentative entro sei mesi dalla sottoscrizione definitiva del presente contratto” (comma 5); lo stesso CCNL del 5.4.2001 all’art. 46 (“SEQUENZA CONTRATTUALE”), dopo avere previsto che “In apposita sequenza contrattuale saranno meglio definiti, anche in relazione alla sottoscrizione in data 23.1.2001 dell’accordo quadro su arbitrato e conciliazione, gli istituti relativi al recesso dell’amministrazione, al Collegio di conciliazione ed al Comitato dei Garanti” (comma 1), ha disposto che “Nella sequenza contrattuale di cui al primo comma, saranno prese in esame le modalità di applicazione della L. 27 dicembre 1997, n. 449, art. 41, comma 5 relativamente ai destinatari dirigenti di cui alla L. n. 395 del 1990, art. 40” (comma 4).

che il dato testuale delle clausole pattizie sopra richiamate, costituito dalle espressioni “sequenza contrattuale” e “norme di raccordo”, in una al dato sistematico delle diverse disposizioni contenute in esse, attesta in modo univoco la volontà delle parti di rinviare ad accordi successivi la regolazione del rapporto di lavoro dei dirigenti dell’Amministrazione Penitenziaria, tant’è che le parti collettive proprio con riferimento alla L. 27 dicembre 1997, n. 449, art. 41, comma 5, hanno previsto la necessità di

stabilire “norme di raccordo da realizzarsi tra l’Amministrazione interessata e le OO.SS. rappresentative entro sei mesi dalla sottoscrizione definitiva del presente contratto” (art. 36, comma 5).

che con il CCNL del 18.11.2004 (Accordo relativo alla sequenza contrattuale di cui agli artt. 36 e 46 del CCNL 5/4/2001 1^ biennio e all’art. 3 del CCNL 5/4/2001 2^ biennio del personale dell’area 1 della Dirigenza) le parti collettive hanno previsto nella sezione 3^, contenente norme di raccordo del trattamento giuridico ed economico del personale dirigente dell’amministrazione penitenziaria, che “Le norme di raccordo di cui alla presente sezione si applicano ai dirigenti dell’Amministrazione Penitenziaria di cui alla L. 15 dicembre 1990, n. 395, art. 40 e della L. 21 dicembre 1997, n. 449, art. 41, comma 5, secondo quanto previsto dall’art. 36, comma 5, del CCNL 5-4-2001, 1^ biennio, della dirigenza dell’area 1, salvo conguagli” (art. 10, comma 1); hanno precisato che “Le norme di cui alla presente sezione si applicano a decorrere dalla firma definitiva del presente accordo” (art. 10, comma 2); tanto in coerenza la disposizione contenuta nell’art. 11 (Applicazione norme contrattuali) che prevede che “Ai dirigenti di cui alla presente sezione si applicano, a decorrere dalla firma definitiva del presente accordo, tutte le norme del CCNL 9-1-1997, 1 e 2 biennio, della separata area di contrattazione dei dirigenti ricompresi nel compatto del personale dei Ministeri, quelle del CCNL 5- 4 2001, 1^ e 2^ biennio, della dirigenza dell’area 1 e quelle della presente sequenza contrattuale”.

che il dato letterale delle clausole pattizie innanzi richiamate è inequivoco nell’individuarne l’operatività temporale, fatta coincidere con la data di stipula del contratto stesso (come detto il 18.11.2004);

che le disposizioni contenute nei CCNL del 2001 e del 2004 sono tra loro correlate da forte coerenza sistematica e temporale in quanto la contrattazione collettiva del 2004 è intervenuta nello spazio negoziale lasciato intenzionalmente aperto da quella del 2001 e non ha dettato alcuna disposizione volta a saldare l’equiparazione del trattamento dei Dirigenti dell’Amministrazione Penitenziaria a quello dei Dirigenti del Ministeri con l’inizio della vacanza contrattuale; la contrattazione del 2004, al contrario, ha previsto che l’attrazione di tale categoria dirigenziale alla disciplina contrattuale dell’Area Ministeriale opera soltanto dal novembre 2004;

che il secondo motivo di ricorso è inammissibile in quanto ricorrente non ha specificato se ed in quale atto dei giudizi di merito sia stata posta la questione, non trattata nella sentenza impugnata, relativa all’adeguamento retributivo ai sensi dell’art. 36 Cost., questione di diritto comportante accertamenti in fatto quanto alla proporzionalità della retribuzione rispetto all’attività prestata e quanto all’ adeguatezza di quella corrisposta ai bisogni di vita del lavoratore e della sua famiglia (Cass. 206782016, 8266/2016, 7048/2016, 5070/2009);

che il terzo motivo è inammissibile perchè il ricorrente, in violazione degli oneri imposti dall’art. 366 c.p.c., comma 2, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 1, n. 4, non ha riprodotto nel ricorso le parti salienti e rilevanti degli atti processuali dei giudizi di merito (ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, memoria del Ministero, appello del Ministero e memoria di costituzione in giudizio della appellata, verbali di udienza) idonei a ricostruire il “thema decidendum” del giudizio di merito e necessari per lo scrutinio del dedotto vizio di violazione delle regole del processo richiamate nella rubrica del motivo in esame; tali atti non sono allegati al ricorso e nemmeno ne è indicata la specifica sede di produzione processuale (Cass. SSUU 8077/2012 e 22726/2011; Cass. 13713/2015, 19157/2012, 6937/2010);

che il quarto motivo è infondato perchè il comma 2 dell’art. 33 della L. n. 289 del 2002 si limita a disporre l’incremento delle risorse già stanziate nel passato, e sino all’approvazione delle “norme per il riordinamento della dirigenza del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e degli ufficiali di grado corrispondente delle Forze di polizia ad ordinamento militare e delle Forze armate, in armonia con i trattamenti economici della dirigenza pubblica; il comma 7, del pari, prevede l’incremento delle risorse destinate a confluire nel Fondo Unico di amministrazione, di cui all’articolo 31 del contratto collettivo nazionale di lavoro del 16 febbraio 1999, relativo al personale del comparto ministeri, istituito presso il Ministero della giustizia e destinate a “riconoscere al personale delle aree funzionali dell’amministrazione penitenziaria preposto alla direzione degli istituti penitenziari, degli ospedali psichiatrici giudiziari e dei centri di servizio sociale per adulti uno specifico emolumento inteso a compensare i rischi e le responsabilità connesse all’espletamento delle attività stesse”, senza alcun riferimento alle personale di qualifica dirigenziale; nessuna delle due disposizioni precisa i presupposti e le modalità di erogazione dei trattamenti accessori incentivanti e premiali;

che sulla scorta delle considerazioni svolte il ricorso va rigettato;

che le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

PQM

La corte.

Rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente a rifondere al controricorrente le spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Adunanza Camerale, il 25 ottobre 2017.

Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2018

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