Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3613 del 10/02/2017


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Cassazione civile, sez. I, 10/02/2017, (ud. 11/11/2016, dep.10/02/2017),  n. 3613

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALVAGO Salvatore – Presidente –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 8391/2012 proposto da:

G.M., (C.F. (OMISSIS)), nella qualità di erede di

M.E., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PANAMA 68, presso

l’avvocato GIOVANNI PUOTI, rappresentata e difesa dall’avvocato

ANDREA BALDINI, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI CARRARA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II 18, presso

l’avvocato DOMENICO IARIA, che lo rappresenta e difende, giusta

procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 116/2011 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 28/01/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/11/2016 dal Consigliere Dott. MAURO DI MARZIO;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato GIUSEPPE LOMONACO, con delega,

che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito, per il controricorrente, l’Avvocato GABRIELLA MATTIOLI, con

delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

RENZIS Luisa, che ha concluso per l’inammissibilità o in subordine

per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

p. 1. – M.E. ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Massa, sezione distaccata di Carrara, il Comune di Carrara e ne ha chiesto condanna al pagamento della somma di Euro 45.144,68, oltre interessi e spese, a titolo di conguaglio dovuto per corrispettivo della cessione bonaria di un fondo di mq. 1644 situato in (OMISSIS), importo parametrato al differenziale tra la somma corrisposta a titolo di acconto e quella complessivamente dovuta.

Il Comune ha resistito alla domanda, anzitutto formulando eccezione di prescrizione del diritto azionato.

p. 2. – Il Tribunale adito ha accolto la domanda.

p. 3. – Con sentenza del 28 gennaio 2011 la Corte d’appello di Genova ha accolto l’appello proposto dal Comune di Carrara, nei confronti di G.M., erede della medio tempore deceduta M.E., e per l’effetto ha rigettato la domanda attrice, compensando le spese di lite.

Ha in breve ritenuto la Corte territoriale:

-) che il corso della prescrizione decennale del diritto fatto valere in giudizio dovesse essere computato a far data dal 13 luglio 1983, data della sentenza numero 223 del 1983 della Corte costituzionale;

-) che il corso della prescrizione non potesse dirsi interrotto per effetto di riconoscimento da parte del Comune, ai sensi dell’articolo 2944 c.c., sia perchè il riconoscimento allegato dalla M. non aveva avuto luogo per iscritto, bensì verbalmente, sia per il mancato rispetto della disciplina dettata in punto di procedure di contabilizzazione del D.L. 12 gennaio 1991, n. 6, art. 12 bis, convertito nella L. 15 marzo 1991, n. 80;

-) che il corso della prescrizione non potesse dirsi interrotto dalla lettera del 5 giugno 1996, intervenuta dopo il decorso di un decennio dal 13 luglio 1983;

-) che rimanessero assorbite le questioni in ordine ai poteri dell’assessore in tesi autore del riconoscimento.

p. 4. – Contro la sentenza G.M. ha proposto ricorso per otto motivi.

Il Comune di Carrara ha resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

p. 5. – Il ricorso contiene otto motivi erroneamente numerati.

p. 5.1. – Il primo motivo è svolto sotto la rubrica: “Violazione o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 c.p.c., n. 3) in relazione al D.Lgs. 12 gennaio 1991, n. 6, art. 12 bis, convertito nella L. 15 marzo 1991, n. 80”.

Si censura la sentenza impugnata per aver fatto erronea applicazione della norma indicata in rubrica ed aver affermato che il riconoscimento del debito per conguaglio nei confronti dell’originaria attrice fosse riconducibile al suo ambito di applicazione.

p. 5.2. – Il secondo ed il terzo motivo, simultaneamente trattati, sono rubricati: “2. Insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., n. 5). Illogicità manifesta della motivazione. 3. Valenza meramente interna all’ente del riconoscimento del debito fuori bilancio e irrilevanza rispetto al riconoscimento ex art. 2944 c.c., del diritto al conguaglio da parte della ricorrente”.

Si sostiene in breve che, contrariamente a quanto affermato dalla Corte d’appello, il riconoscimento del debito fuori bilancio, peraltro non necessario per il conguaglio spettante all’originaria attrice, richiedeva l’osservanza di regole concernenti la contabilizzazione interna al Comune, ma non escludeva la validità del riconoscimento, che era stato provato per testi in primo grado, con conseguente interruzione della prescrizione, ai sensi dell’art. 2944 c.c..

Nel corpo del motivo si accenna altresì all’assunto secondo cui la forma scritta dell’atto interruttivo della prescrizione sarebbe invece soddisfatta dal contratto sottoscritto dal Comune di Carrara e dalla M., nel quale si rimandava ad un momento successivo alla stipula per il pagamento del saldo.

p. 5.3. – Il quarto motivo è rubricato: “Omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., n. 5) vale a dire il mancato riconoscimento del debito fuori bilancio non assorbe le questioni dei poteri dell’assessore ai fini dell’interruzione della prescrizione del diritto al conguaglio per riconoscimento ex art. 2944 c.c.. Illogicità manifesta della motivazione”.

Si sostiene che la Corte d’appello avrebbe errato nel giudicare assorbito il motivo di impugnazione, proposto dal Comune di Carrara, concernente la mancanza in capo all’assessore di detto Comune del potere di operare il riconoscimento del debito della M..

p. 5.4. – Il quinto ed il sesto motivo, simultaneamente trattati, sono rubricati: “5. Omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., n. 3) in riferimento all’interruzione della prescrizione per riconoscimento art. 2944 c.c., in relazione agli artt. 36 e 107 del Testo Unico enti locali”. 6. Violazione o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 c.p.c., n. 3) in relazione agli artt. 1375 e 2735 c.c.”.

Si afferma che la Corte d’appello avrebbe omesso qualsiasi motivazione riguardo alla sussistenza del riconoscimento del debito, riconoscimento che il Comune aveva effettivamente effettuato. Nel motivo sono trascritte le difese rivolte dalla G. contro i motivi d’appello spiegati in sede di impugnazione dal Comune di Carrara.

5.5. – Il settimo motivo (svolto da pagina 25 a pagina 29 ed indicato come sesto) rubricato: “Violazione o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 c.p.c., n. 3) in relazione agli artt. 1375 e 2733 c.c.. Violazione principio di affidamento e tutela della buona fede del cittadino e della confessione resa dagli organi interni, quali rappresentanti del Comune di Carrara”.

Nel motivo si ribadisce la tesi della sussistenza dell’atto interruttivo della prescrizione per riconoscimento del debito ed anche per effetto della lettera del 5 giugno 1996, nonchè di un’ulteriore lettera del 6 maggio 1999.

p. 5.6. – L’ottavo motivo (svolto da pagina 29 a pagina 30 del ricorso e indicato come settimo) è rubricato: “Omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., n. 3) sulla prescrizione del diritto agli interessi legali del conguaglio per cui è causa”.

Il motivo riguarda l’applicabilità della norma di cui all’art. 2948 c.c., solo agli interessi che scadono in periodo annuale o infraannuale.

p. 6. – Il ricorso è inammissibile.

La sentenza impugnata ha con la massima chiarezza posto a sostegno della decisione assunta due distinte rationes decidendi, ciascuna delle quali idonea a sorreggerla:

-) per un verso, difatti, la Corte territoriale ha escluso la configurabilità di un valido riconoscimento, da parte del Comune di Carrara, del diritto al conguaglio vantato dalla M. e poi dalla G., dal momento che tale riconoscimento sarebbe stato effettuato verbalmente, in violazione della regola generalissima che impone per gli atti della pubblica amministrazione la forma scritta ad substantiam (nella sentenza della Corte d’appello è correttamente richiamata Cass. 6 dicembre 2007 n. 25435);

-) per altro verso, la stessa Corte di merito ha affermato che il riconoscimento di debito non era stato effettuato nell’osservanza del D.Lgs. 12 gennaio 1991, n. 6, art. 12 bis, convertito nella L. 15 marzo 1991, n. 80.

Ebbene, nessuno dei motivi – salvo quanto subito si dirà con riguardo al secondo e terzo – sfiora neppure la prima delle due rationes decidendi: ed anzi il quarto motivo inammissibile per evidente carenza di interesse, giacchè è rivolto contro la dichiarazione di assorbimento di un motivo spiegato in appello dal Comune di Carrara; il quinto, sesto e settimo consistono in mera riproposizione di argomenti difensivi già svolti in grado d’appello che neppure si cimentano specificamente la motivazione adottata dalla Corte genovese; l’ottavo motivo pare addirittura spiegato per errore, dal momento che la Corte d’appello ha respinto l’originaria domanda e, dunque, nulla ha detto in ordine agli interessi.

Il solo accenno alla questione della forma scritta del riconoscimento di debito si rinviene in definitiva esclusivamente nell’ambito della trattazione del secondo e terzo motivo, a pagina 12 del ricorso, laddove si afferma che: “Nel nostro caso vi è una Delib. Comunale con conseguente contratto sottoscritto tra il Comune di Carrara e la signora M.E.. Nel contratto in particolare si dà atto del prezzo-acconto per la cessione del terreno oggetto di esproprio e si rimanda ad un momento successivo alla stipula il pagamento del saldo per impossibilità di stabilire i corretti criteri di determinazione del conguaglio. La forma scritta è pienamente rispettata per ciò che concerne il an debeatur essendo incerta la sola determinazione del quantum debeatur”.

Ma tale prospettazione, che è inammissibile perchè nuova, giacchè nel corso del processo si era sostenuto che il riconoscimento del debito fosse da rinvenire nelle dichiarazioni rivolte da un assessore ad un parente della M., non certo dell’originario contratto stipulato tra le parti, è altresì palesemente infondata, dal momento che detto contratto è la fonte del diritto azionato, sicchè non può coincidere con l’atto che interrompe il corso della prescrizione di detto diritto.

In definitiva che il ricorso per cassazione non ha toccato una delle rationes decidendi svolta dal giudice di merito, il che rende di per sè inammissibile l’impugnazione (Cass. 4 marzo 2016, n. 4293).

7. – Le spese seguono la soccombenza.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso, in favore del Comune controricorrente, delle spese sostenute per questo grado del giudizio, liquidate in complessivi Euro 3200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e quant’altro dovuto per legge.

Così deciso in Roma, il 11 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2017

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