Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3613 del 04/02/2022

Cassazione civile sez. VI, 04/02/2022, (ud. 12/10/2021, dep. 04/02/2022), n.3613

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L.C.G. – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12906-2020 proposto da:

S.B., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato DOMENICO LO POLITO;

– ricorrente –

e contro

FALLIMENTARE P. SRL;

– intimato –

avverso il decreto n. 311/2020 del TRIBUNALE di CASTROVILLARI,

depositato il 20/02/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 12/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLA

VELLA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. Con decreto del 20/02/2020, comunicato in pari data, il Tribunale di Castrovillari ha rigettato l’opposizione allo stato passivo del fallimento P. s.r.l. proposta dall’ex dipendente S.B. contro l’esclusione del credito di lavoro insinuato in via privilegiata per Euro 13.721,65 che il giudice delegato aveva motivato affermando: i) che il credito portato dalla sentenza n. 50 del 29/01/2015 – quantificato in sede di osservazioni in Euro 13.800,00 e in sede di opposizione in Euro 13.260,00 – non era determinato né determinabile; ii) che le spese legali liquidate nel decreto ingiuntivo n. 52 del 10/04/2012 (Euro 461,65) erano state chieste solo in sede di osservazioni al progetto di stato passivo ed integravano quindi una domanda nuova, inammissibile.

1.1. In sede di opposizione il ricorrente ha dedotto: i) che il credito portato dalla sentenza (relativa a licenziamento illegittimo) era determinabile sulla base della documentazione allegata in sede di osservazioni (busta paga ottobre 2009, CCNL lavoro commercio del 2009) e di opposizione (certificato storico di disoccupazione rilasciato dal Centro per l’impiego di Castrovillari), ammontando ad Euro 13.260,00 (pari all’importo dell’ultima busta paga moltiplicato per 13 mensilità); che la richiesta delle spese legali non integrava domanda nuova, essendo frutto di un mero errore materiale, poiché il relativo titolo era stato già allegato alla domanda di ammissione tempestiva.

1.2. Il tribunale ha ritenuto che, ai sensi della L. fall., art. 93, comma 4 e art. 95, commi 2 e 3, il creditore in sede di osservazioni al progetto di stato passivo deve limitarsi a presentare osservazioni scritte e documenti integrativi ma non può quantificare la somma non determinata in domanda, né chiedere l’ammissione di un credito diverso da quello già richiesto. Nel caso di specie, il ricorrente aveva chiesto con la domanda tempestiva l’ammissione del credito per retribuzioni e 14 mensilità riveniente dal decreto ingiuntivo n. 52/2012 e del credito portato dalla sentenza n. 50/2015 relativo alle “retribuzioni globali di fatto maturate dal giorno del primo licenziamento avvenuto a marzo 2012 nonché del successivo sino all’effettiva reintegrazione e, pertanto, sino alla data di fallimento”, senza però quantificarne l’importo. Solo in sede di osservazioni al progetto di stato passivo aveva proceduto, “peraltro in modo confuso e difficilmente intellegibile”, alla determinazione del credito derivante dalla sentenza e alla richiesta, per la prima volta, delle spese legali liquidate nel decreto ingiuntivo; per queste ultime non ricorreva un errore materiale, essendone già stata chiesta l’ammissione al passivo da parte del legale del S. con separata domanda, rigettata per mancanza di provvedimento di distrazione delle spese in suo favore.

1.3. Il S. ha impugnato il decreto con due motivi di ricorso per cassazione. La curatela intimata non ha svolto difese.

2. A seguito di deposito della proposta ex art. 380 bis c.p.c., è stata ritualmente fissata l’adunanza della Corte in Camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

2.1. Con il primo motivo si lamenta la violazione della L. n. 300 del 1970, art. 18, comma 4, (avuto riguardo alla nozione di retribuzione globale di fatto, ai fini del calcolo del risarcimento da licenziamento illegittimo giudizialmente accertato), sul presupposto che la quantificazione del credito ben poteva essere operata grazie alle allegazioni e produzioni effettuate in sede di osservazioni al progetto di stato passivo.

2.2. Il secondo mezzo denunzia l’omessa pronuncia su un punto decisivo della controversia e la motivazione apparente della decisione, per non essere il creditore incorso in alcuna decadenza, dal momento che le produzioni documentali integrative erano ammissibili e le osservazioni svolte sul calcolo del risarcimento del danno da licenziamento illegittimo erano state immotivatamente ritenute “confuse”.

5. I motivi, esaminabili congiuntamente per la loro connessione, meritano accoglimento.

5.1. Invero, ai sensi della L. Fall., art. 93, comma 4, l’inammissibilità del ricorso deriva solo dalla omissione o dall’assoluta incertezza circa la somma richiesta, che invece nel caso di specie era determinabile sulla base delle deduzioni, allegazioni e produzioni effettuate dal ricorrente con l’originaria domanda e in sede di osservazioni L. Fall., ex art. 95, comma 2, prima dell’udienza di accertamento dello stato passivo.

5.2. Orbene, la L. Fall., art. 95, comma 2, consente ai creditori il deposito di osservazioni scritte al progetto di stato passivo e di documenti integrativi fino a cinque giorni prima dell’udienza di discussione dello stato passivo, essendo evidente che osservazioni e produzioni integrative non assurgono a “domande nuove”, né tale poteva essere considerata la richiesta delle spese legali liquidate nel titolo esecutivo già allegato a corredo della domanda; in altri termini, non risulta esservi stata alcuna immutazione del thema decidendum poiché tutti i fatti erano stati allegati.

5.3. Pertanto, a fronte di fatti già allegati e dovendosi solo procedere alla concreta determinazione del quantum, non vi era ragione di opporre alla domanda preclusioni che invece caratterizzano più propriamente la fase successiva dell’opposizione allo stato passivo, in particolare con riguardo alle domande nuove che comportano l’immutazione del thema disputandum (Cass. n. 21490/2020, n. 27902/2020, n. 9074/2018, n. 1857/2015, n. 7278/2013, n. 8929/2012).

6. La decisione va quindi cassata con rinvio per la compiuta valutazione di tutti gli elementi allegati dal ricorrente ai fini della quantificazione della domanda proposta in sede di verifica del passivo, oltre che per la statuizione sulle spese di lite.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Castrovillari, in diversa composizione, anche per la statuizione sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2022

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