Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3612 del 16/02/2010

Cassazione civile sez. lav., 16/02/2010, (ud. 22/12/2009, dep. 16/02/2010), n.3612

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCIARELLI Guglielmo – Presidente –

Dott. MONACI Stefano – Consigliere –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. DI NUBILA Vincenzo – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 31035-2007 proposto da:

C.B., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA ANTONIO

MANCINI 4/B, presso lo studio dell’avvocato FASANO GIOVANNANTONIO,

che lo rappresenta e difende, giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A., in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,

PIAZZA G. VERDI, presso lo studio dell’avvocato CHIARA TURCO, (c/o

l’Ufficio della Funzione Affari Legali e Societari), che lo

rappresenta e difende giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2876/2007 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 21/09/2007 r.g.n. 9288/03;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/12/2009 dal Consigliere Dott. GIANFRANCO BANDINI;

udito l’Avvocato FASANO RAFFAELA per delega FASANO GIOVANNANTONIO;

udito l’Avvocato TURCO CHIARA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per improcedibilità in subordine

rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Roma, accogliendo il ricorso proposto da C. B., già dipendente dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato con qualifica operaia, nei confronti del proprio datore di lavoro, condannò quest’ultimo al pagamento della somma dovuta a titolo di conguaglio dell’IDA e del TFR, nonchè dei compensi per 13^ e 14^ mensilità e per ferie, ritenendo che nella relativa base di calcolo andassero ricomprese le somme percepite per lavoro straordinario.

Con sentenza del 6.4 – 21.9.2007, la Corte d’Appello di Roma, in parziale accoglimento del gravame proposto dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato spa, limitò fino al 31.10.1992, alla luce delle previsioni contrattuali collettive del 1992, l’inclusione del compenso per lavoro straordinario al fine del calcolo del TFR, rilevando al contempo che nulla era dovuto in relazione agli istituti cosiddetti indiretti, posto che le relative richieste decorrevano da epoca successiva all’entrata in vigore del predetto CCNL del 1992;

condannò quindi la parte datoriale al pagamento della somma dovuta al titolo anzidetto, rigettò ogni altra domanda del lavoratore e compensò le spese del grado.

Avverso la suddetta sentenza della Corte territoriale C.B. ha proposto ricorso per cassazione fondato su due motivi e illustrato con memoria.

L’intimata Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato spa ha resistito con controricorso, illustrato con memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione della L. n. 297 del 1982, nonchè vizio di motivazione, in ordine all’incidenza del compenso per lavoro straordinario ai fini del calcolo del TFR, dolendosi che la Corte territoriale abbia ritenuto la limitazione dell’inclusione sino all’entrata in vigore del CCNL del 1992 in forza di un’erronea interpretazione degli artt. 21 e 34 di tale contratto, in particolare ritenendo che le parti collettive avessero inteso derogare alle disposizioni di cui all’art. 2120 c.c., così come modificato dalla L. n. 297 del 1982.

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione di legge (artt. 91 e 93 c.p.c.), sostenendo che, a seguito della richiesta cassazione della sentenza impugnata, le spese dovrebbero essere regolate secondo la soccombenza.

2. Nell’ambito del primo motivo il ricorrente sostiene l’inammissibilità dell’appello proposto dalla parte datoriale sul rilievo che, in primo grado, non era stata svolta alcuna domanda di riduzione dell’incidenza al 31.12.1992 del compenso per lavoro straordinario sul TFR. La doglianza è infondata, posto che tale limitazione è logicamente ricompresa nella resistenza totale alle pretese attoree pacificamente svolta dalla parte datoriale fin dal primo grado di giudizio.

3. Deve premettersi che, prevedendo l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 nel testo novellato dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 2 (applicabile ratione temporis alla presente controversia) il ricorso per cassazione anche per violazione o falsa applicazione dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro, in tali ipotesi questa Corte, analogamente a quanto già in precedenza stabilito in tema di interpretazione dei contratti collettivi nazionali di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 40, può procedere alla diretta interpretazione dei contratti, secondo i criteri di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., procedendo all’esame dell’intero contratto ex art. 1363 c.c. e non delle sole clausole denunciate.

4. Deve preliminarmente affrontarsi la questione, sollevata dal PG e, comunque, rilevabile d’ufficio, inerente al deposito per intero dei contratti collettivi su cui il ricorso si fonda, essendosi la parte ricorrente limitata a riportare in ricorso il testo di alcuni articoli, o di loro parti, e di allegare al ricorso medesimo solo parti dei predetti contratti.

L’art. 369 c.p.c., comma 2, (nel testo attualmente vigente, applicabile nella presente controversia ratione temporis) recita che:

“Insieme con il ricorso debbono essere depositati sempre a pena di improcedibilità …4) gli atti processuali, i documenti, i contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda”.

Questa Corte ha già avuto modo di osservare che tale norma impone alla parte un onere di produzione che ha per oggetto il contratto nel suo testo integrale (cfr, ex plurimis, Cass., n. 15495/2009), riferendosi ai “contratti o accordi collettivi” senza fornire alcun elemento che possa consentire di effettuare una produzione parziale, limitata a singole clausole, singoli articoli o parti di articoli del contratto, dovendo inoltre essere letta congiuntamente al disposto dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 laddove è previsto che il ricorso deve contenere “la specifica indicazione … dei contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda”.

Tale scelta legislativa è coerente con i principi generali dell’ordinamento, che non consentono a chi invoca in giudizio un contratto di produrre solo una parte del documento, nonchè con i canoni di ermeneutica contrattuale (art. 1362 e ss. c.c.) e, in particolare, con la regola di interpretazione complessiva delle clausole (art. 1363 c.c.), che implica la necessità di avere a disposizione il testo nella sua interezza.

Ne consegue che, nonostante l’avvenuta riproduzione nel ricorso delle disposizioni che regolano la materia per cui è causa, proprio la mancanza del testo integrale non consente di escludere che in altre parti del contratto vi siano disposizioni indirettamente rilevanti per l’interpretazione esaustiva dell’argomento trattato.

4. Il ricorso va dunque dichiarato improcedibile, restando assorbita la disamina del secondo motivo.

La non ancora avvenuta formazione, al momento della proposizione del ricorso, di un preciso orientamento ermeneutico in ordine alla portata del disposto dell’art. 369 c.p.c., comma 2, consiglia la compensazione delle spese.

P.Q.M.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 22 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2010

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