Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3612 del 14/02/2018


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Civile Ord. Sez. L Num. 3612 Anno 2018
Presidente: NOBILE VITTORIO
Relatore: GARRI FABRIZIA

ORDINANZA

sul ricorso 27157-2012 proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. 97103880585, in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIALE EUROPA 175, presso

la

DIREZIONE AFFARI LEGALI DI ROMA DI POSTE ITALIANE,
rappresentata e difesa dall’avvocato FORTUNATA
CIRINO, giusta delega in atti;
– ricorrente 2017
4100

contro

MIGLINO DOMENICO, domiciliato in ROMA, PIAllA CAVOUR,
presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI
CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’ avvocato
NICOLA COCCIA, giusta delega in atti;

Data pubblicazione: 14/02/2018

- controricorrente –

avverso la sentenza n. 934/2012 della CORTE D’APPELLO

di MILANO, depositata il 28/05/2012 r.g.n. 1885/2010.

r.g. n. 27157 del 2012

RILEVATO IN FATTO
1. La Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa
città che aveva accolto la domanda di Domenico Miglino, dipendente della società
Poste Italiane s.p.a. con mansioni di autista presso il centro di meccanizzazione
postale di Milano Peschiera Borromeo ed addetto al trasporto di dispacci postali ed alla
vuotatura di cassette con mezzi aziendali dal 1 gennaio 2001 al 29 marzo 2008. La

una diversa sentenza sul rilievo che la norma era chiara nell’indicare che l’indennità
spetta daltibmento della partenza del mezzo di trasporto fino al rientro nell’ ufficio di
appartenenza chiariva che nessun rilievo aveva la circostanza che il Comune di Milano
e quello di Peschiera Borromeo erano contigui e rinviava a quanto affermato dalla
Cassazione che aveva deciso analoga questione tra le stesse parti per un periodo
immediatamente precedente a quello azionato (Cass. 17/03/2009 n. 6449 relativa al
periodo 28.12.1999 – 31.12.2000). Rigettava l’eccezione di Poste che chiedeva una
interpretazione dei c.c.n.l. sopravvenuti ed applicabili al periodo controverso (c.c.n.l.
11.1.2001 , art. 63, art. 67 c.c.n.l. dell’11.7.2003 ed art. 71 c.c.n.l. 11.7.2007)
2. Per la cassazione della sentenza ricorre Poste Italiane s.p.a. sulla base di un unico
articolato motivo al quale resiste Domenico Migliucci con controricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Con il ricorso nel denunciare l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio la
società ricorrente evidenzia che mentre a norma dell’art. 75 del c.c.n.l. del 1994
l’erogazione dell’indennità era subordinata all’esecuzione della prestazione con
spostamento da un Comune ad un altro necessitato dal trasporto, da un Comune ad
un altro, di “effetti postali”, a norma degli artt. 63,67 e 71 dei c.c.n.l. succedutisi dal

Corte territoriale nel richiamare l’interpretazione data all’art. 75 del c.c.n.l. del 1994 in

2001 al 2007, ed applicabili al caso in esame, l’indennità è disciplinata in maniera più
restrittiva e si è previsto che la stessa fosse erogabile per il solo caso di trasporto di
“dispacci postali” invece che di “effetti postali”, precisandone il significato differente ed
escludendo che il mero svuotamento di cassette postali potesse essere ritenuto utile ai
fini dell’erogazione della prestazione. Inoltre sottolinea la ricorrente che il Centro
Postale di Rete non poteva essere, come nella specie, una mera autorimessa poiché
non era più previsto che l’indennità competesse dal momento della partenza fino al
rientro nell’ufficio di appartenenza. Erroneamente poi la Corte di merito avrebbe
fondato la sua decisione su una sentenza della Cassazione che interpreta la disciplina
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Gt)

r.g. n. 27157 del 2012
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collettiva non più applicabile al caso in esame e, del pari erroneamente, aveva
p

ritenuto che il giudicato formatosi tra le parti con riguardo ad un’annualità diversa
facesse stato dell’accertamento della spettanza della prestazione anche per gli anni
successivi.
4. La censura che attiene ai requisiti per l’erogazione dell’indennità servizi viaggianti
nel regime contrattuale dettato dai c.c.n.l. seguiti al contratto del 1994, è infondata.

sottoposta alla sua attenzione (cfr. Cass. 30/09/2016 n. 19556), ha ritenuto che
l’attività che viene ad essere indennizzata con l’indennità per i servizi viaggianti è
quella di trasporto del materiale postale. La circostanza che nel contratto del 1994
fossero contemplate due indennità (di trasporto e di vuotamento cassette) e che con i
successivi contratti la seconda sia stata soppressa, non incide sulla prima indennità.
Inoltre si è evidenziato che l’attività di trasporto avvenuta promiscuamente con quella
di vuotatura non ne esclude indennizzabilità a maggior ragione ove si consideri che
per il periodo in discussione la doppia indennità non era più prevista. Del pari la
sentenza 19556 del 2016 ha sottolineato che é irrilevante la sostituzione del termine
“effetti” con quello di “dispacci”, laddove il riferimento è, in ogni caso, al trasporto di
materiale postale. In definitiva l’indennità per servizio viaggiante è posta a
compensazione dell’attività di trasporto del materiale postale ed è dovuta sia con
riguardo ai dispacci chiusi che alla posta sfusa, anche successivamente alla
sostituzione del termine “effetti”, utilizzato dal c.c.n.l. dipendenti postali del 1994, con
il termine “dispacci” adottato nei c.c.n.l. successivi del 2001, 2003 e 2007.
5. Dalle precedenti considerazioni resta assorbita la censura mossa alla statuizione
della Corte di appello che aveva ritenuto, seppur con motivazione residuale, che per
effetto del giudicato formatosi con riguardo ad annualità diverse sarebbe preclusa una
diversa interpretazione delle disposizioni collettive.
6. In conclusione, per le ragioni su esposte, il ricorso deve essere rigettato e le spese,
liquidate in dispositivo, vanno poste a carico della società soccombente.
P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso.

4

4.1. Questa Corte nell’esaminare una vicenda del tutto analoga a quella oggi

r.g. n. 27157 del 2012

Condanna Poste Italiane s.p.a. alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità che
si liquidano in € 3.500,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, 15% per
spese forfetarie ed accessori dovuti per legge.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 19 ottobre 2017
Il Presidente

Il Funzionario O
Dott.ssa

Vittorio Nobile

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