Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3612 del 10/02/2017


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Cassazione civile, sez. I, 10/02/2017, (ud. 11/11/2016, dep.10/02/2017),  n. 3612

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALVAGO Salvatore – Presidente –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 2882-2012 proposto da:

COOPERATIVA CIRS CASA 13 A R.L., (c.f. (OMISSIS)), in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, PIAZZALE BELLE ARTI 8, presso l’avvocato IGNAZIO ABRIGNANI,

rappresentata e difesa dall’avvocato GAETANO SANGIORGI, giusta

procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI PALERMO, in persona del Sindaco pro tempore, domiciliato in

ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCESCO FRISCIA,

giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

contro

A.G., A.C., A.P.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 941/2011 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 11/07/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/11/2016 dal Consigliere Dott. MAURO DI MARZIO;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato GAETANO SANGIORGI che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

RENZIS Luisa, che ha concluso per l’inammissibilità o il rigetto

del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

p. 1. – A.G., A.C. e A.P. hanno convenuto in giudizio il Comune di Palermo e la Cooperativa Cirs Casa 13 a r.l. dinanzi al Tribunale di Palermo chiedendone condanna solidale al risarcimento del danno subito per l’irreversibile trasformazione di un proprio fondo, attraverso l’edificazione di una palazzina di 18 alloggi, in forza dell’avvio di un procedimento espropriativo che non era stato seguito nei termini di legge dall’adozione del provvedimento ablatorio.

p. 2. – I convenuti hanno resistito alla domanda, ed il Comune di Palermo ha tra l’altro spiegato domanda di rivalsa nei confronti della Cooperativa, delegata al compimento degli atti del procedimento espropriativo.

p. 3. – Il tribunale adito ha condannato il Comune convenuto al pagamento, in favore degli attori, dell’importo di Euro 129.581,93

p. 4. – La sentenza è stata impugnata in via principale dal Comune di Palermo, che per quanto rileva ha dedotto omessa pronuncia sulla domanda di rivalsa, ed in via incidentale sia dagli A., i quali hanno lamentato l’esiguità del risarcimento liquidato, sia dalla Cooperativa, che ha denunciato l’improcedibilità della iniziale domanda attrice e l’eccessiva liquidazione del danno.

p. 5. – La Corte d’appello di Palermo, con sentenza dell’11 luglio 2011, in parziale riforma della prima decisione, ha per un verso condannato il Comune al pagamento, in favore degli attori, della maggior somma di Euro 603.022,00, e, per altro verso, condannato la Cooperativa a tenere indenne lo stesso Comune per quanto da esso corrisposto agli A., disattendendo l’impugnazione della cooperativa.

Per quanto ancora interessa, la Corte territoriale ha osservato:

-) che tra il Comune la Cooperativa era intercorsa la stipula di una convenzione in forza della quale quest’ultima aveva assunto l’impegno di “procedere direttamente, in nome e per conto del Comune all’acquisizione delle aree”, restando “inteso che il Comune è sollevato da qualsiasi responsabilità al riguardo e ciò per qualsivoglia motivo e per qualsivoglia controversia o danno nei confronti degli attuali proprietari o di terzi”, con l’ulteriore precisazione che il corrispettivo per la concessione dell’area comprendeva una somma “pari al costo complessivo, ed a qualsivoglia onere, per l’acquisizione delle aree sulle quali concesso il diritto di superficie”;

-) che, per conseguenza, gli oneri sostenuti dal Comune dovevano ricadere sulla Cooperativa, la quale non aveva d’altronde ragione di dolersi per dover sostenere esborsi superiori a quelli previsti, tanto più che il risarcimento del danno per l’irreversibile trasformazione del bene in assenza del provvedimento ablatorio non differiva significativamente dall’indennità di esproprio, ormai parametrata al valore venale del bene;

-) che il bene, esteso per 1152 metri quadri, era stato correttamente stimato dal consulente tecnico d’ufficio nominato in grado di appello.

p.6. – Contro la sentenza la Cooperativa Cirs Casa 13 a r.l. ha proposto ricorso per cinque motivi.

Il Comune di Palermo ha resistito con controricorso.

A.G., A.C. e A.P. non hanno spiegato attività.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

p. 7. – Il ricorso contiene cinque motivi.

p. 7.1. – Il primo motivo è rubricato: “art. 360 c.p.c., n. 3: violazione e falsa applicazione degli artt. 2055 e 1227 c.c.; art. 360 c.p.c., n. 5: contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio”.

Si sostiene in breve che la Corte d’appello, dopo aver riconosciuto che la Cooperativa non era responsabile di alcun illecito, sarebbe incorsa, nell’accogliere la domanda di rivalsa, in una insanabile contraddizione, applicando erroneamente i principi desumibili dagli art. 2055 c.c., comma 2, e art. 1227 c.c.: ed infatti, una volta accertato che la Cooperativa non portava responsabilità dell’illecito, avrebbe dovuto ritenere venuto meno il vincolo di solidarietà inizialmente invocato dal Comune, il quale, in primo grado, non aveva d’altronde fatto riferimento alla garanzia contenuta nella convenzione del 30 dicembre 1985.

p. 7.2. – Il secondo motivo è rubricato: “Art. 360 c.p.c., n. 3: violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 1366 e 1370 c.c. in relazione all’art. 2 della convenzione stipulata tra il Comune la cooperativa in data 30 dicembre 1985; art. 360 c.p.c., n. 5: contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per 11 giudizio”.

Dopo aver ribadito che la Cooperativa non portava alcuna responsabilità per l’illecito perpetrato dal Comune, la ricorrente ha sostenuto che l’art. 2 della convenzione sarebbe stato imposto dalla pubblica amministrazione e, per conseguenza, avrebbe dovuto essere interpretato, nel dubbio, in senso favorevole alla stessa Cooperativa: e cioè nel senso che detta clausola fosse riferita ad eventi provenienti da terzi, ma provocati dalla Cooperativa, non certo ad eventi cagionati dallo stesso Comune.

p. 7.3. – Il terzo motivo è rubricato: “Art. 360 c.p.c., n. 3: violazione e falsa applicazione dell’art. 1224 c.c.; art. 360 c.p.c., n. 5: insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio. Avere ritenuto che il riferimento al valore venale del bene riduce se non elimina la differenza tra indennità di espropriazione e risarcimento”.

Si sostiene che la clausola contenuta nella citata convenzione regolava situazioni ulteriori rispetto all’obbligo assunto dalla Cooperativa di sostenere i normali oneri dell’espropriazione. Si aggiunge che l’indennità di espropriazione è un debito di valuta mentre l’obbligazione risarcitoria costituisce debito di valore, sicchè sarebbe contraddittoria l’affermazione della Corte d’appello secondo cui non vi era sostanziale differenza tra indennità di espropriazione e risarcimento.

p. 7.4. – Il quarto motivo è rubricato: “Art. 360 c.p.c., n. 3: violazione degli artt. 1362 e 1370 c.c. in relazione all’art. 2 della convenzione stipulata fra il Comune e la cooperativa”.

Si sostiene che la Corte d’appello, nell’interpretare l’art. 2 della convenzione, avrebbe travisato l’effettiva intenzione dei contraenti, giacchè la clausola intendeva limitare i danni che il Comune avrebbe potuto subire da risarcimenti chiesti da terzi per fatti ascrivibili alla Cooperativa, mentre non era intenzione della Cooperativa garantire il Comune da fatti illeciti dallo stesso commessi.

p. – Il quinto motivo è rubricato:

“Art. 360 c.p.c., n. 5: omessa e comunque insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio. Avere ritenuto che l’area oggetto dell’espropriazione per la quale la Cooperativa avrebbe comunque dovuto rivalere il Comune era tutta quella indicata nella CTU resa in sede di appello e non quella, per come precisato dal Comune nella propria CTP, su cui è stato realizzato il fabbricato da parte della Cooperativa”.

Si sostiene che una parte del terreno degli A. era stata oggetto di un diverso procedimento espropriativo per la realizzazione di un impianto sportivo.

p. 8 – Il ricorso va respinto.

p. 8.1. – Il primo motivo è infondato.

Vale anzitutto osservare che la Corte d’appello non ha affatto addebitato in esclusiva al Comune di Palermo la responsabilità dell’occorso, ma ha al contrario richiamato (a pagina 4 della sentenza) la giurisprudenza di questa Corte secondo cui, qualora il Comune espropriante abbia delegato ad una cooperativa edilizia il compimento della procedura espropriativa, concorre con la responsabilità della cooperativa, la quale deve attivarsi affinchè il decreto di esproprio intervenga tempestivamente, quella dell’ente delegante (Cass. 12 luglio 2001, n. 9424; Cass. 26 maggio 2006, n. 12626; Cass. 2 luglio 2007, n. 14959): precisando poi che, nel caso concreto, nè la Cooperativa si era attivata affinchè il decreto di espropriazione intervenisse tempestivamente, nè il Comune aveva esercitato poteri di controllo e stimolo sulla Cooperativa medesima. Sicchè la condanna nei confronti del solo Comune è rimasta ferma esclusivamente per il fatto – pure evidenziato dalla Corte territoriale – che non vi era stato appello da parte degli A..

Ciò detto, la Corte d’appello si è cimentata con la domanda di rivalsa spiegata dal Comune in base ad una apposita clausola contenuta nella convenzione intercorsa tra le parti, sicchè non aveva ragione di pronunciarsi sull’imputabilità a più persone del medesimo fatto dannoso, con la conseguenza che la violazione degli artt. 2055 e 1227 c.c., come pure il vizio motivazionale, non sono stati richiamati a proposito.

Quanto all’assunto, al quale peraltro il motivo accenna soltanto, secondo cui il Comune non avrebbe invocato in primo grado la garanzia contenuta nella convenzione del 30 dicembre 1985, non è neppur chiaro se la cooperativa abbia inteso in tal modo denunciare un error in procedendo: nel qual caso sarebbe sufficiente limitarsi ad osservare che la doglianza è carente del requisito di autosufficienza giacchè, a fronte dell’espressa motivazione adottata dalla Corte d’appello, la quale ha osservato (a pagina 6 della sentenza) che il Tribunale non si era pronunciato sulla domanda di rivalsa fondata sulla convenzione intercorsa tra il Comune e la Cooperativa, quest’ultima non ha chiarito quale sarebbe stata, e perchè, la diversa domanda spiegata dall’amministrazione, in ossequio al principio secondo cui, anche con riguardo ai motivi volti alla denuncia di errores in procedendo, riguardo ai quali la Corte di cassazione è giudice del fatto processuale, l’esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità, presuppone che la parte, nel rispetto del principio di autosufficienza, riporti, nel ricorso stesso, gli elementi ed i riferimenti atti ad individuare, nei suoi termini esatti e non genericamente, il vizio processuale, onde consentire alla Corte di effettuare, senza compiere generali verifiche degli atti, il controllo del corretto svolgersi dell’iter processuale (da ult. Cass. 30 settembre 2015, n. 19410).

p. 8.2. – Il secondo motivo è inammissibile. Sostiene la Cooperativa ricorrente che la Corte d’appello avrebbe fornito un’erronea interpretazione della clausola della convenzione secondo la quale “il Comune è sollevato da qualsiasi responsabilità al riguardo e ciò per qualsivoglia motivo e per qualsivoglia controversia o danno nei confronti degli attuali proprietari o di terzi”.

In generale, occorre rammentare che in materia di interpretazione del contratto, la denuncia della violazione delle regole di ermeneutica esige una specifica indicazione dei canoni in concreto inosservati e del modo attraverso il quale si è realizzata la violazione, mentre la denunzia del vizio di motivazione implica la puntualizzazione dell’obiettiva deficienza e contraddittorietà del ragionamento svolto dal giudice del merito; nessuna delle due censure può, invece, risolversi in una critica del risultato interpretativo raggiunto dal giudice, che si sostanzi nella mera contrapposizione di una differente interpretazione. D’altronde, per sottrarsi al sindacato di legittimità, sotto entrambi i cennati profili, quella data dal giudice al contratto non deve essere l’unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili, e plausibili, interpretazioni; sicchè, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni (plausibili), non è consentito alla parte che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa dal giudice di merito – dolersi in sede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata l’altra (Cass. 2 maggio 2006, n. 10131; Cass. 25 ottobre 2006, n. 22899; Cass. 16 febbraio 2007, n. 3644; Cass. 20 novembre 2009, n. 24539; Cass. 25 settembre 2012, n. 16254; Cass. 17 marzo 2014, n. 6125).

Nel caso in esame la censura muove da un presupposto di fatto che non soltanto non risulta per nulla trattato nelle fasi di merito – quello secondo cui la clausola sarebbe stata imposta dall’amministrazione ma che neppure pertinente al dettato del richiamato art. 1370 c.c., il quale in tanto trova applicazione, in quanto il testo contrattuale da interpretare sia inserito in condizioni generali di contratto ovvero in moduli o formulari predisposti da uno dei contraenti: del che nulla si sa.

A ciò deve aggiungersi che la Cooperativa ha sostenuto che la clausola in discorso sarebbe dubbia, ma non ha neppure provato a spiegare perchè: ed in ogni caso, ipotizzando un dubbio interpretativo, per ciò stesso la ricorrente ammette la plausibilità dell’interpretazione fornita dalla Corte d’appello.

Per il resto, quanto alle altre norme di ermeneutica contrattuale richiamate (artt. 1362, 1363 e 1366 c.c., la doglianza omette totalmente di individuare quali sarebbero i canoni interpretativi ipoteticamente violati.

In definitiva la Cooperativa ha semplicemente prospettato una diversa lettura del significato della clausola, alternativa a quella accolta dal giudice di merito, con conseguente inammissibilità della censura.

p. 8.3. – Il terzo motivo è inammissibile.

Il cenno fatto nella sentenza impugnata, concernente l’avvicinamento tra l’indennità di espropriazione di risarcimento del danno, entrambi parametrati al valore venale del bene costituisce all’evidenza motivazione ad abundantiam, essendo la decisione adottata sostenuta dalla lettura della clausola contrattuale già menzionata, che, secondo la Corte d’appello, in buona sostanza, aveva la finalità di porre a carico della Cooperativa qualunque onere economico derivante a carico del Comune dallo svolgimento della procedura espropriativa.

E’ perciò agevole osservare che in sede di legittimità sono inammissibili, per difetto di interesse, le censure rivolte avverso argomentazioni contenute nella motivazione della sentenza impugnata e svolte ad abundantiam o costituenti obiter dicta, poichè esse, in quanto prive di effetti giuridici, non determinano alcuna influenza sul dispositivo della decisione (tra le tante Cass. 22 ottobre 2014, n. 22380).

p. 8.4. – Il quarto motivo verte nuovamente sull’interpretazione della ridetta clausola contenuta nella convenzione.

Anche in questo caso la ricorrente non fa altro che prospettare una diversa lettura del significato della clausola, alternativa a quella accolta dalla Corte d’appello, sicchè il motivo è inammissibile.

p. 8.5. – Il quinto motivo è inammissibile.

Sostiene in breve la ricorrente che il fondo individuato dagli A. con la domanda introduttiva del giudizio sarebbe stato destinato soltanto in parte all’edificazione degli alloggi della Cooperativa, mentre per una parte sarebbe stata destinata alla realizzazione di un impianto sportivo.

Si tratta di una circostanza che la sentenza impugnata non menziona affatto e che la Cooperativa non risulta aver mai fatto valere.

Trova pertanto applicazione il principio in forza del quale, ove una determinata questione non risulti trattata nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga la suddetta questione in sede di legittimità, per evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto (Cass. 1435/2013; Cass. 14947/2012).

A ciò resta d’altronde da aggiungere che la Cooperativa discorre di un fondo di 1324 metri quadri, parte del quale sarebbe stato destinato all’impianto sportivo, mentre la Corte d’appello ha liquidato il danno, rifacendosi alla consulenza tecnica d’ufficio, in riferimento ad un’area di 1152 metri quadri (pagina 8 della sentenza), sicchè la doglianza appare anche nella sostanza fuori centro.

9. – Le spese seguono la soccombenza.

PQM

rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso, in favore del Comune di Palermo, delle spese sostenute per questo grado del giudizio, liquidate in complessivi Euro 13.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e quant’altro dovuto per legge.

Così deciso in Roma, il 11 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2017

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