Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3611 del 24/02/2016


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 3611 Anno 2016
Presidente: BIELLI STEFANO
Relatore: VALITUTTI ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso 2364-2010 proposto da:
DELLA MADDALENA SARA, DELLA MADDALENA MASSIMO, DELLA
MADDALENA GABRIELE, elettivamente domiciliati in ROMA
VIA MERULANA 234, presso lo studio dell’avvocato
GIULIANO BOLOGNA, che li rappresenta e difende
unitamente all’avvocato GIUSEPPE ROMUALDI giusta
2015

delega a margine;
– ricorrenti –

1426

contro
AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI SONDRIO in persona
del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

Data pubblicazione: 24/02/2016

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

resistente con atto di costituzione

avverso la sentenza n. 107/2009 della COMM.TRIB.REG.
3444 Lon84gMA
di—MTtANO, depositata il 05/08/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
ANTONIO

VALITUTTI;

udito per il resistente l’Avvocato URBANI NERI che
preso atto della rinuncia all’eredità chiede la
compensazione delle spese di lite;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MAURIZIO VELARDI che ha concluso per
l’accoglimento del 3° e 4° motivo di ricorso,
assorbiti altri.

udienza del 14/04/2015 dal Consigliere Dott.

RITENUTO IN FATTO.
1. A seguito di processo verbale di constatazione della Guardia di
Finanza di Sondrio del 17.12.1996, veniva notificato a Della Maddalena Palmiro un avviso di rettifica, con il quale l’Ufficio recuperava a
tassazione la maggiore IVA dovuta per l’anno di imposta 1991.
2. L’atto veniva impugnato dal contribuente dinanzi alla CTP di Son-

3. L’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate veniva, altresì, disatteso dalla CTR della Lombardia con sentenza n. 80/2000, impugnata dall’Amministrazione finanziaria con ricorso per cassazione,
accolto da questa Corte con sentenza n. 6346/2008, depositata il
10.3.2008, con la quale la decisione di appello suindicata veniva
cassata con rinvio ad altra sezione della CTR della Lombardia.
4. Il giudizio era, quindi, riassunto dall’Ufficio nei confronti di Della
Maddalena Gabriele, Della Maddalena Massimo e Della Maddalena
Sara, eredi di Della Maddalena Palmiro, deceduto in data 3.12.2006.
La CTR – con sentenza n. 107/1/2009, depositata il 5.8.2009 – accoglieva l’appello dell’Amministrazione finanziaria, ritenendo fondata
e comprovata la pretesa azionata nei confronti del contribuente.
5. Per la cassazione della sentenza n. 107/1/2009 hanno proposto,
quindi, ricorso Della Maddalena Gabriele, Della Maddalena Massimo
e Della Maddalena Sara nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, affidato a quattro motivi. L’amministrazione intimata non ha svolto attività difensiva.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con il primo motivo di ricorso, Della Maddalena Gabriele, Della
Maddalena Massimo e Della Maddalena Sara denunciano la violazione degli artt. 100 e 300 c.p.c., in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3
c.p.c.
1.1. L’atto di riassunzione dell’originario processo, notificato nei loro
confronti dall’Amministrazione finanziaria, sarebbe, invero, affetto
da nullità, per non essere stato il giudizio preventivamente interrotto per il decesso del loro dante causa, della Maddalena Palmiro, in

drio, che accoglieva il ricorso.

violazione delle norme suindicate. Con la conseguenza che – a parere dei ricorrenti – non risulterebbe validamente costituito alcun rapporto processuale nei loro confronti.
1.2. Il motivo è infondato.
1.2.1. Il dante causa degli odierni ricorrenti, infatti, – come si evince
dagli atti del presente giudizio e dall’impugnata sentenza – è dece-

appello, depositata il 5.5.2000 ed impugnata con ricorso per cassazione dall’Ufficio.
1.2.2. Orbene, nel giudizio di cassazione, dominato dall’impulso
d’ufficio, non trova applicazione l’istituto della interruzione del processo per uno degli eventi previsti dagli artt. 299 e ss. c.p.c., onde,
una volta instaurato il contraddittorio con la notifica del ricorso, la
morte dell’intimato non produce l’interruzione del processo neppure
nel caso in cui sia intervenuta prima della notifica del ricorso presso
il difensore costituito nel giudizio di merito (Cass. 1257/2006; S.U.
14385/2007; 22624/2011; 8685/2012; 3323/2014). Tale irrilevanza dell’evento interruttivo sussiste, pertanto, a fortiori nel caso concreto, nel quale non risulta dagli atti di causa neppure che dalla relata di notifica del ricorso per cassazione fosse emerso il decesso
dell’intimato; sicchè deve ritenersi che il giudizio di legittimità fosse
stato addirittura già incardinato al momento della morte del contribuente.
1.2.3. Il processo è stato, quindi, correttamente riassunto dall’ Ufficio finanziario nei confronti degli eredi della parte originaria, ai sensi
dell’art. 392 c.p.c., ossia a seguito della cassazione della decisione
di appello con rinvio, e non in forza del combinato disposto degli
artt. 110 e 300 c.p.c.
1.3. Il motivo in esame va, di conseguenza, disatteso.
2. Con il secondo motivo di ricorso, Della Maddalena Gabriele, Della
Maddalena Massimo e Della Maddalena Sara denunciano la violazione dell’art. 303 c.p.c., in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.

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duto in data 3.12.2006, ossia dopo l’emissione della decisione di

2.1. L’atto di riassunzione del processo sarebbe, comunque, nullo ad avviso dei ricorrenti – poiché non conterrebbe l’esposizione, sia
pure sintetica, delle ragioni addotte dall’Amministrazione finanziaria
a sostegno dell’appello proposto avverso la decisione di prime cure.
Tale carenza avrebbe, pertanto, impedito agli eredi della parte originaria, in precedenza estranei alla controversia, di avere piena coninstaurazione del contraddittorio nei loro confronti.
2.2. Il motivo è inammissibile.
2.2.1. Il ricorrente che denunci la violazione o falsa applicazione di
norme di diritto non può, invero, limitarsi a specificare soltanto la
singola norma di cui, appunto, si denunzia la violazione, ma deve
indicare – ai fini del rispetto del principio di autosufficienza – gli
elementi fattuali in concreto condizionanti gli ambiti di operatività di
detta violazione (cfr. Cass. 6972/2005; 4840/2006; 9076/2006).
2.2.2. Nel caso concreto, i ricorrenti denunciano la violazione
dell’art. 303 c.p.c., poiché l’atto di riassunzione non conterrebbe
l’esposizione dei fatti rilevanti della causa, delle domande proposte
in primo grado dal dante causa dei ricorrenti, del contenuto delle
pronunce emesse. E tuttavia, di tale atto non sono strati trascritti
neppure i passi salienti, necessari per consentire alla Corte di delibare il fondamento della censura proposta, nel rispetto del principio
di autosufficienza del ricorso.
2.3. Il mezzo in esame non può, pertanto, trovare accoglimento.
3. Con il terzo motivo di ricorso, Della Maddalena Gabriele, Della
Maddalena Massimo e Della Maddalena Sara denunciano la violazione degli artt. 519 e 521 c.c., in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3
c.p.c.
3.1. Il giudice di appello non avrebbe tenuto conto della rinuncia
all’eredità, effettuata dai ricorrenti con atto del 5.1.2007, nel rispetto delle formalità di cui all’art. 519 c.c., e trasmessa alla CTR in data
10.7.2009. La retroattività di tale rinuncia, sancita dal disposto
dell’art. 521 c.c., avrebbe comportato, invero, che gli istanti avreb-

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tezza dei termini della vicenda processuale, impedendo una valida

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bero dovuto essere considerati come mai chiamati alla successione
del defunto Della Maddalena Palmiro, con la conseguente impossibilità di assoggettare il loro patrimonio all’azione esecutiva dell’Erario
per i debiti fiscali del loro dante causa.
3.2. Il motivo è infondato.
3.2.1. Non può revocarsi in dubbio, infatti, che la questione di difetna Palmiro, per avvenuta rinuncia a tale eredità, in quanto vedente
su di uno specifico fatto impeditivo di tale legittimazione, andasse
sollevata nel giudizio di rinvio (costituente il giudizio di merito successivo alla pronuncia cassata), mediante produzione dell’atto di
rinuncia all’eredità, essendosi l’evento, che aveva radicato detta
legittimazione (morte del contribuente, parte originaria del processo), verificato nelle more del giudizio di cassazione e quindi, dopo
l’esaurimento del precedente giudizio di appello, svoltosi ancora nei
confronti del de cuius. Ebbene, qualora venga eccepita l’estraneità
di una delle parti al rapporto giuridico dedotto in giudizio, la contestazione non attiene ad un difetto di legittimazione a contraddire,
per la cui sussistenza è necessario e sufficiente che il difetto di titolarità, del rapporto venga semplicemente prospettato, bensì alla titolarità effettiva ed in concreto del rapporto controverso dal lato
passivo. Con la conseguenza che, a differenza del difetto di “legitimatio ad causam”, il difetto di effettiva titolarità passiva del rapporto non è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo e,
quindi, anche in cassazione, se la questione era deducibile nel giudizio di merito (cfr.. Cass. 6894/1999; 10673/2002).
3.2.2. Ne consegue che costituisce onere degli eredi produrre, nel
giudizio di merito nel quale la questione della loro legittimazione
venga, in concreto, a porsi, l’eventuale atto di rinuncia all’eredità, a
fronte del quale incomberà, poi, sull’Amministrazione finanziaria
l’onere di provarne la mancata inserzione nel registro delle successioni, di cui all’ad. 52 disp. prel. c.c., ai fini dell’opponibilità di tale
atto ai terzi (Cass. 2820/2005; 3346/2014).

to di legittimazione passiva dei chiamati all’eredità di Della Maddale-

3.2.3. Nel caso di specie, la produzione della rinuncia all’eredità è
avvenuta, per contro, non essendosi gli eredi costituiti nel giudizio
di rinvio, mediante la spedizione di un’irrituale memoria, con
l’allegato verbale di rinuncia, pervenuta alla CTR solo in data
10.7.2009, ossia dopo l’udienza di trattazione del processo, tenutasi
il 7.7.2009 (v. sentenza di appello), in violazione del termine – da

quanto diretto a tutelare il diritto di difesa della controparte ed a
realizzare il necessario contraddittorio tra le parti e tra queste ed il
giudice (cfr. Cass. 1771/2004; 2787/2006; 23580/2009; 655/2014;
3661/2015) – previsto dall’art. 32, co. 1, del d.lgs. n. 546 del 1992.
Ne discende che la CTR – contrariamente all’assunto dei ricorrenti non avrebbe potuto, di certo, tenere conto di tale tardiva ed irrituale
produzione.
3.3. La censura non può, pertanto, che essere disattesa.
4. Con il quarto motivo di ricorso, Della Maddalena Gabriele, Della
Maddalena Massimo e Della Maddalena Sara, denunciano la violazione dell’art. 2697 c.c., nonché l’omessa motivazione su un punto
decisivo della controversia, in relazione all’art. 360, co. 1, nn. 3 e 5
c.p.c.
4.1. Avrebbe, invero, errato la CTR nel pronuncia l’impugnata sentenza nei confronti degli istanti, qualificati dall’Ufficio come eredi di
Della Maddalena Palmiro, senza, peraltro, effettuare un concreto
accertamento di tale qualità, in relazione alla quale l’ Amministrazione finanziaria sarebbe gravata del relativo onere probatorio. Ed
invero, ad avviso dei ricorrenti, la mera delazione, che segue
all’apertura della successione, non sarebbe di per sé sufficiente
all’acquisto della qualità di erede, che conseguirebbe solo
all’accettazione espressa o tacita dell’eredità. Nel caso di specie,
l’Ufficio non avrebbe, per contro, fornito dimostrazione alcuna di
tale qualità in capo ai presunti eredi di Della Maddalena Palmiro,
donde la loro estraneità al presente giudizio.

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ritenersi perentorio pur non essendo dichiarato tale dalla legge, in

4.2. L’impugnata sentenza si paleserebbe, inoltre, affetta dal denunciato vizio motivazionale, atteso che – in presenza dell’ evocazione in giudizio dei pretesi eredi della parte originaria – non avrebbe in alcun modo indicato le ragioni per le quali abbia ritenuto sussistente tale qualità e la loro conseguente legittimazione passiva nel
processo.

4.3.1. Non può revocarsi in dubbio, infatti, che sulla parte istante
incomba l’onere di provare la legittimazione passiva processuale dei
soggetti ai quali la domanda o l’impugnazione sia stata notificata, e,
dunque, la loro avvenuta assunzione della qualità di erede per accettazione espressa o tacita, non essendo sufficiente la mera chiamata all’eredità, atteso che la legitimatio ad causam” non si trasmette dal “de cuius” al chiamato per effetto della sola apertura della successione (Cass. 17295/2014). In particolare, in tema di obbligazioni tributarie, grava sull’Amministrazione finanziaria creditrice
del de cuius l’onere di provare l’accettazione dell’eredità da parte
del chiamato, per potere esigere l’adempimento dell’obbligazione
del suo dante causa. Tale onere non può essere assolto con la produzione della sola denuncia di successione, mentre è idoneamente
adempiuto con la produzione degli atti dello stato civile, dai quali è
dato coerentemente desumere quel rapporto di parentela con il “de
cuius” che legittima alla successione ai sensi degli artt. 565 e ss.
c.c. (Cass. 13738/2005), o di qualsiasi altro documento dal quale
possa, con pari certezza, desumersi la sussistenza di detta qualità.
4.3.2. Nel caso concreto, dall’esame dell’impugnata sentenza non è
dato in alcun modo desumere in base a quali elementi – che
l’Amministrazione avrebbe dovuto produrre in giudizio, essendo
gravata del relativo onere, ex art. 2697 c.c. – la CTR abbia ritenuto
di individuare negli odierni ricorrenti gli eredi del defunto Della Maddalena Palmiro. La decisione in questione si limita, invero, in due
soli punti – nell’esposizione del fatto, laddove riferisce dell’avvenuta
riassunzione del processo, ex art. 392 c.p.c., nei confronti dei pre-

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4.3. Il motivo è fondato.

tesi eredi della parte originaria, Della Maddalena Gabriele, Della
Maddalena Massimo e Della Maddalena Sara, e nel dispositivo, nel
quale questi ultimi vengono condannati, nella predetta veste, alle
spese del giudizio – ad attribuire ai ricorrenti la qualità di “eredi” di
Della Maddalena Palmiro. Nessuna indicazione è, per contro, desumibile dalla sentenza di appello circa le fonti dalle quali l’organo giu-

stenza, in capo, ai suddetti soggetti, della qualità in questione, legittimante la loro partecipazione al presente giudizio.
4.4. La censura va, pertanto, accolta.
5. L’accoglimento del quarto motivo di ricorso comporta la cassazione dell’impugnata sentenza, con rinvio ad altra sezione della CTR
della Lombardia, che dovrà procedere a nuovo esame del merito
della controversia, motivando adeguatamente in ordine alla questione suindicata. Il giudice di rinvio si atterrà, inoltre, al seguente
principio di diritto: “in tema di obbligazioni tributarie, grava
sull’Amministrazione finanziaria creditrice del de cuius l’onere di
provare l’accettazione dell’eredità da parte dei chiamati, per potere
esigere l’adempimento dell’obbligazione del loro dante causa; tale
onere non può essere assolto con la produzione della sola denuncia
di successione, mentre è idoneamente adempiuto con la produzione
degli atti dello stato civile, dai quali è dato coerentemente desumere quel rapporto di parentela con il “de cuius” che legittima alla
successione ai sensi degli artt. 565 e ss. c.c., o di qualsiasi altro documento dal quale possa, con pari certezza, desumersi la sussistenza di detta qualità”.
6. Il medesimo giudice provvederà, infine, alla liquidazione delle
spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione;
accoglie il quarto motivo di ricorso, rigetta il primo ed il terzo e dichiara inammissibile il secondo; cassa l’impugnata sentenza in relazione al motivo accolto, con rinvio ad altra sezione della Commissio-

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dicante abbia desunto il convincimento in ordine all’effettiva sussi-

ne Tributaria Regionale della Lombardia, che provvederà anche alla
liquidazione delle spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributa-

ria, il 14.4.2015.

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