Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3611 del 14/02/2018


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Civile Decr. Sez. 1 Num. 3611 Anno 2018
Presidente:
Relatore:

\\

DECRETO

Od.

sul ricorso 27529-2015 proposto da:
RÌPIELLE

DAN

UISSE} SOCIETA’ ANONIMA DI DIRITTO

SVIZZERO IN LIQUIDAZIONE, in persona dei liquidatori
pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
PIERLUIGI DA PALESTRINA n.63, presso lo studio
dell’avvocato MARIO CONTALDI, rappresentata e difesa
dall’avvocato FRANCESCO CRISCOLI;
– ricorrente contro

SARTI ROBERTO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
San

Tommaso

d’Aquino

n.7,

presso

dell’avvocato LUCA GIOVARRUSCIO,

lo

studio

Data pubblicazione: 14/02/2018

rappresentato e

difeso dall’avvocato PIERLUIGI VICIDOMINI;
CIRILLO ANNA MARIA, domiciliata in ROMA, Piazza
Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di
Cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato
MASSIMO PASCAROSA;
– controricorrenti –

1

contro

SG PRIVATE BANKING (SUISSE) S.A.;
– intimata –

avverso la sentenza n. 1789/2015 della CORTE D’APPELLO
di NAPOLI, depositata il 16/04/2015;

Vedi Provvedimento Allegato

PQM

Decreto
R.G. 27529/2015

ritenuto che:
con ricorso notificato il 12 novembre 2015 BIPIELLE Bank (Suisse)

Oggetto: intermediazione
mobiliare; estinzione del
giudizio per rinuncia.

Società anonima di diritto svizzero ha impugnato per cassazione, nei

appello di Napoli del 16 aprile 2015, n. 1789/2015;
– Cirillo Anna Maria e Sarti Roberto hanno proposto controricorso;
– con atto depositato il 16 gennaio 2018 la ricorrente ha depositato atto di
rinuncia al ricorso per sopravvenuto difetto di interesse alla decisione,
deducendo che in data 21 gennaio 2017 è stata pubblicata la sentenza del
Tribunale di Avellino n. 136/2017 nel processo n. 5939/2009, promosso da
Cirillo Anna Maria contro BIPIELLE Bank Suisse e Sartti Roberto. ossia il
procedimento in cui fu pubblicata la sentenza non definitiva n. 25 5/1 1 di
rigetto dell’eccezione di difetto di giurisdizione, impugnata davanti alla
Corte di appello di Napoli e confermata da quest’ultima con la sentenza n.
1789/2015, oggetto del ricorso per cassazione di cui trattasi, e precisando
ulteriormente che la menzionata sentenza del Tribunale di Avellino n.
136/2017 ha definito nel merito la controversia, con il rigetto delle
domande proposte dalla Cirillo nei confronti di BIPIELLE Bank Suisse, ed
è passata in giudicato, non essendo stata proposta impugnazione nel termine
di cui all’art. 327 c.p.c.. come da certificazione di cancelleria prodotta in
atti;
– l’atto di rinuncia è stato notificato alla Cirillo il 7 dicembre 2017 presso il
domicilio eletto e la rinuncia è stata accettata dal procuratore di Sarti
Roberto, munito dei relativi poteri;

Cron
Rep .

confronti di Cirillo Anna Maria e di Sarti Roberto. la sentenza della Corte di

- in ragione dell’accettazione della rinuncia da parte del Sarti e delle
deduzioni e argomentazioni che precedono, non ricorrono i presupposti per
la condanna del rinunciante al pagamento delle spese del presente grado di
giudizio nei confronti dei controricorrenti;
– non è stata ancora fissata la data della decisione:

dichiara estinto il processo.
Nulla per le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 5 febbraio 2018

P.Q.M.

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