Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3611 del 13/02/2020
Cassazione civile sez. trib., 13/02/2020, (ud. 10/09/2019, dep. 13/02/2020), n.3611
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –
Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –
Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –
Dott. ARMONE Giovanni Maria – rel. Consigliere –
Dott. NOVIK Adet Toni – –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 19053-2017 proposto da:
AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e
difende;
– ricorrente –
contro
CAD LA SPEZIA SRL IN LIQUIDAZIONE elettivamente domiciliato in ROMA
VIA MARIANNA DIONIGI 29, presso lo studio dell’avvocato MILLI
MARINA, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato ARMELLA
SARA;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 909/2016 della COMM. TRIB. REG. della Liguria,
depositata il 28/06/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
10/09/2019 dal Consigliere Dott. ARMONE GIOVANNI MARIA.
Fatto
FATTI DI CAUSA
Rilevato che:
1. l’Agenzia delle dogane e dei monopoli propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale di Genova n. 909, depositata il 28 giugno 2016, che ha confermato la sentenza di primo grado con cui è stato annullato l’avviso di rettifica per dazi antidumping e IVA all’importazione n. 436 del 7 gennaio 2009, emesso dalla stessa Agenzia a carico della CAD La Spezia s.r.l.;
2. il ricorso è affidato a un unico motivo, con cui l’Agenzia prospetta – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – la violazione della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 12, comma 7, del D.Lgs. 8 novembre 1990, n. 374, art. 11 e del principio comunitario di contraddittorio procedimentale preventivo;
3. resiste con controricorso la CAD La Spezia srl in liquidazione;
4. l’atto di costituzione della controricorrente è intestato “Controricorso e ricorso incidentale”, ma, a ben vedere, non contiene motivi di ricorso incidentale, limitandosi a riproporre, in vista dell’eventuale giudizio di rinvio, le questioni che il giudice di merito non ha esaminato, ritenendole assorbite;
5. con memoria ex art. 378 c.p.c. del 30 luglio 2019, la CAD La Spezia srl in liquidazione ha fatto valere il giudicato formatosi, in relazione al medesimo avviso di rettifica oggetto del presente giudizio, tra l’Agenzia delle dogane e dei monopoli e la Lifting Ropes & Shiprepairs srl (d’ora in avanti Lifting Ropes), soggetto importatore e coobbligato rispetto all’obbligazione doganale.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
Considerato che:
1. l’eccezione di giudicato è fondata;
2. con ordinanza 28.2.2019, n. 5933, questa S.C., dichiarando inammissibile il ricorso dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, ha reso definitiva la sentenza di merito della medesima CTR che ha annullato lo stesso avviso di rettifica per dazi antidumping e IVA all’importazione n. 436 del 7 gennaio 2009, emesso a carico anche dell’importatrice Lifting Ropes e da quest’ultima impugnato;
3. su tale avviso si è dunque formato il giudicato, che si estende anche al coobbligato-dichiarante, resistente nel presente giudizio;
4. infatti, secondo l’insegnamento di questa S.C., che va esteso anche all’obbligazione doganale, la sentenza emessa nei confronti del condebitore solidale giova, se favorevole, anche agli altri condebitori, ai sensi dell’art. 1306 c.c., comma 2 (v. da ultimo Cass., Sez. V, 5.7.2019, n. 18154);
5. le condizioni affinchè ciò avvenga sono le seguenti: a) che la sentenza invocata sia passata in giudicato; b) che non si sia formato un giudicato nei rapporti tra il creditore e il condebitore che intenda avvalersene; c) che la relativa eccezione, in caso di giudizio pendente, sia tempestivamente proposta; d) che il giudicato non si sia formato nei confronti del condebitore solidale in relazione a ragioni personali di quest’ultimo;
6. nella specie, a) la sentenza della CTR nei confronti della Lifting Ropes è passata in giudicato, avendo la pronuncia n. 5933 del 2019 della Corte di cassazione dichiarato inammissibile il ricorso dell’Agenzia; b) tale giudicato si è formato in un giudizio autonomo, poichè lo stesso avviso di rettifica era stata impugnato separatamente da importatore e dichiarante; c) l’eccezione di giudicato è stata formulata tempestivamente, giacchè l’ordinanza n. 5933 del 2019 di questa Corte è stata depositata il 28 febbraio 2019 e la prima occasione utile per far valere nel presente giudizio il giudicato così formatosi erano le memorie ex art. 378 c.p.c.; d) il giudicato non si è formato su ragioni personali del condebitore, atteso che la sentenza di merito – resa irrevocabile dalla dichiarazione di inammissibilità contenuta nell’ordinanza n. 5933 del 2019 – aveva fondato l’annullamento dell’avviso di rettifica nei confronti dell’importatore su un deficit probatorio, dunque oggettivo, dell’accertamento di irregolarità dell’importazione, comune anche al dichiarante;
7. che pertanto il giudicato formatosi nei confronti della Lifting Ropes & Shiprepairs srl giova anche alla CAD La Spezia srl nel presente giudizio;
8. ne consegue il rigetto del ricorso;
9. la circostanza che il giudicato sia maturato dopo il deposito del ricorso, in pendenza del giudizio di cassazione, giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 10 settembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 13 febbraio 2020