Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3610 del 14/02/2018
Civile Decr. Sez. 1 Num. 3610 Anno 2018
Presidente:
Relatore:
sul ricorso 15613-2015 proposto da:
UNICREDIT S.P.A., ora PHOENIX ASSET MANAGEMENT S.P.A.
(nella qualità di mandataria di Onif Finance S.r.l.,
in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ISONZO n.42-A,
presso lo studio dell’avvocato ACHILLE REALI,
rappresentato
e
difeso
dall’avvocato
DANTE
DE
BENEDETTI;
– ricorrente contro
FALLIMENTO ECOWARE S.P.A., in persona del Curatore
Data pubblicazione: 14/02/2018
dott. Carlo Saccaro, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA FEDERICO CESI n.72, presso lo studio
dell’avvocato ALESSANDRO ALFIERI, che lo rappresenta e
difende unitamente all’avvocato DANIELA MARZANO;
– controricorrente –
avverso la sentenza del TRIBUNALE di PADOVA,
depositata il 08/05/2015;
1
Decreto
Il Presidente della Prima sezione civile,
R.G. 1561312015
ritenuto che:
– con ricorso notificato in data 11 maggio 2015 Unicredit s.p.a. ha
Oggetto: fallimento;
opposizione allo stato
passivo; estinzione del
giudizio per rinuncia.
impugnato per cassazione. nei confronti del Fallimento Ecoware s.p.a , il
giudizio di opposizione allo stato passivo promosso dalla stessa Unicredit
Cron .
s.p.a. contro il menzionato Fallimento. R.G. n. 13147/2015;
Rep .
– con contratto del 14 luglio 2017 Unicredit s.p.a. ha ceduto una serie di
rapporti giuridici attivi e passivi, tra i quali quello inerente il presente
procedimento, ad Onif Finance s.r.l. e successivamente quest’ultima in data
20 luglio 2017 conferiva mandato per la gestione dei crediti a Phoenix ,Asset
Management s.p.a., la quale con memoria di costituzione depositata il 30
novembre 2017 formalizzava il suo subentro a Unicredit nel presente
procedimento, facendo proprie tutte le difese svolte da quest’ultima;
– il Fallimento Ecoware s.p.a. ha resistito con controricorso;
– con atto depositato il 22 dicembre 2017 Phoenix Asset Management s.p.a.
e Fallimento Ecoware s.p.a.. tramite i rispettivi procuratori muniti dei
relativi poteri, hanno congiuntamente dichiarato, rispettivamente, di
rinunciare al ricorso, e di accettare detta rinuncia con integrale
compensazione delle spese, essendo intervenuto accordo per la definizione
della controversia;
– non è stata ancora fissata la data della decisione;
P.Q.M.
dichiara estinto il processo e compensa integralmente tra le parti le spese del
giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 5 febbraio 2018
Il president est.
decreto del Tribunale di Padova 3079/2015 in data 7 maggio 2015, nel