Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 361 del 10/01/2011

Cassazione civile sez. I, 10/01/2011, (ud. 13/07/2010, dep. 10/01/2011), n.361

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Presidente –

Dott. SALME’ Giuseppe – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – rel. Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

K.M. elettivamente domiciliato in Roma, via Timavo 3

(studio avv. Francesco Favi), rappresentato e difeso dall’avv. Aveni

Giuseppe per procura in atti;

– ricorrente –

contro

PREFETTURA DI MESSINA, in persona del Prefetto pro tempore;

– intimata –

avverso il decreto del Giudice di Pace di Messina in data 15 aprile

2008 nel procedimento n. 1761/08 R.G.N.C.;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13

luglio 2010 dal relatore, cons. Dr. Stefano Schirò;

udito il P.M. in persona del sostituto procuratore generale, dott.

GAMBARDELLA Vincenzo che ha concluso, chiedendo dichiararsi

inammissibile, o in subordine rigettarsi, il ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto del 15 aprile 2008 il Giudice di Pace di Messina rigettava il ricorso proposto da K.M. cittadino (OMISSIS), avverso il decreto di espulsione emesso nei suoi confronti dal Prefetto di Messina il 10 marzo 2008. A fondamento della decisione, il Giudice di Pace osservava che lo straniero era entrato in Italia nel marzo del 2007 sottraendosi ai controlli di frontiera e senza richiedere il permesso di soggiorno entro il termine prescritto di otto giorni lavorativi; che il provvedimento di espulsione era stato tradotto in lingua inglese, lingua ufficiale in India, e che non erano meritevoli di accoglimento le doglianze relative alla presunta persecuzione per motivi religiosi e alla carente motivazione del provvedimento prefettizio.

Avverso tale decreto lo straniero proponeva ricorso per cassazione notificato il 30 giugno 2008 e un successivo ricorso in riassunzione notificato il 20 marzo 2009, sulla base di due motivi.

La Prefettura intimata non ha svolto difese.

Alla pubblica udienza il collegio ha trattenuto il ricorso in decisione e nella camera di consiglio ha deliberato di redigere la motivazione della sentenza in forma semplificata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente censura il decreto impugnato, per avere il Giudice di pace affermato che la traduzione in lingua inglese del provvedimento di espulsione era da ritenersi sufficiente, in quanto quella inglese era la lingua ufficiale in india e quindi conosciuta dallo straniero. In particolare il ricorrente deduce che in realtà non era stata richiesta la preferenza in ordine alla lingua straniera nella quale tradurre il provvedimento e che il mancato ricorso ad un interprete di lingua madre dello straniero era stato motivato con una mera clausola di stile, tacente riferimento ad una generica impossibilità di reperire detto interprete, senza tener conto della presenza di numerosi cittadini indiani nella zona di riferimento.

Con il secondo motivo il ricorrente lamenta l’omessa pronuncia sulla doglianza relativa alla mancata attestazione di conformità all’originale della copia del provvedimento del Prefetto a lui consegnata.

Il ricorso è inammissibile in quanto tardivo. Esso infatti, è stato notificato alla Prefettura di Messina il 20 marzo 2009, dopo che.

come affermato dallo stesso ricorrente, altro ricorso per cassazione, proposto nei confronti dello stesso decreto del Giudice di pace di Messina ma che non risulta iscritto a ruolo, era stato notificato alla medesima Prefettura il 30 giugno 2008. Osserva al riguardo il collegio che. nel caso in cui una sentenza sia stata impugnata con due successivi ricorsi per cassazione, e ammissibile la proposizione del secondo in sostituzione del primo, purchè l’improcedibilità o l’inammissibilità di quest’ultimo non sia stata ancora dichiarata, restando escluso che la mera notificazione del primo ricorso comporti, “ex se”, la consumazione del potere d’impugnazione;

tuttavia, in relazione alla tempestività della seconda impugnazione occorre aver riguardo – in difetto di anteriore notificazione della sentenza – non solo al termine di un anno del deposito della sentenza di cui all’art. 327 c.p.c. ma anche a quello breve, ex art. 325 c.p.c. che decorre dalla data della notifica della prima impugnazione, la quale integra la conoscenza legale della sentenza da parte dell’impugnarne (Cass. 2006/26319; 2009/5053).

Nel caso di specie, in base a quanto in precedenza rilevato, risulta che il ricorso per cassazione è stato tardivamente notificato, dopo la scadenza del termine breve ex art. 325 c.p.c. decorrente dalla data di notifica del primo ricorso per cassazione, con conseguente inammissibilità della proposta impugnazione.

Nulla deve disporsi in ordine alle spese del giudizio di cassazione, non avendo la Prefettura intimata svolto difese.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 13 luglio 2010.

Depositato in Cancelleria il 10 gennaio 2011

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