Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3609 del 16/02/2010
Cassazione civile sez. lav., 16/02/2010, (ud. 10/12/2009, dep. 16/02/2010), n.3609
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROSELLI Federico – Presidente –
Dott. MONACI Stefano – Consigliere –
Dott. DI NUBILA Vincenzo – Consigliere –
Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –
Dott. CURZIO Pietro – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 34535-2006 proposto da:
G.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA S. TOMMASO
D’AQUINO 80, presso lo studio dell’avvocato GRASSI LUDOVICO, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato GALIZIA OSVALDO, giusta
delega in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
SANPAOLO BANCA DELL’ADRIATICO S.P.A., in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
LEONE IV N, 99 INT. 14, presso lo studio dell’avvocato FERZI CARLO,
che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato DAVERIO
FABRIZIO, giusta delega a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 843/2006 della CORTE D’APPELLO dell’AQUILA,
depositata il 26/10/2006 R.G.N. 1352/05;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
10/12/2009 dal Consigliere Dott. PIETRO CURZIO;
udito l’Avvocato CARLO FERZI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
MATERA MARCELLO che ha concluso per l’estinzione del ricorso.
Fatto
FATTO E DIRITTO
G.R. chiede l’annullamento della sentenza della Corte d’Appello dell’Aquila, pubblicata il 26 ottobre 2006, che, riformando la decisione di primo grado, aveva rigettato la sua domanda nei confronti della Banca Popolare dell’Adriatico spa, sua datrice di lavoro.
La domanda era volta ad ottenere la reintegrazione nel posto di lavoro, previa declaratoria della illegittimità del licenziamento per giusta causa intimato alla G., cassiera della banca, accusata di aver prelevato, per ottantatre volte nel corso di un anno dal conto di vari clienti, piccole cifre a titolo di commissioni sul pagamento di bollette ENEL e Telecom, senza accreditare questo denaro sul conto della banca.
Il ricorso della G. nei confronti della San Paolo Banca dell’Adriatico spa (già Banca Popolare dell’Adriatico) è articolato in tre motivi.
La San Paolo Banca dell’Adriatico spa ha depositato un controricorso eccependo preliminarmente la inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione passiva e poi la infondatezza.
Le parti hanno poi però depositato per l’udienza un “atto di rinuncia al ricorso”, sottoscritto dalla ricorrente e dal suo procuratore, avv. Osvaldo Galizia, nonchè dal procuratore della Banca intimata, avv. Fabrizio Daverio. In tale atto si spiega che le parti hanno definito transattivamente la controversia con scrittura privata del 5 dicembre 2009 e che pertanto la G. rinuncia al ricorso. Il procuratore della Banca intimata, a sua volta dichiara di aderire alla rinuncia “senza condanna alle spese di giudizio”.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio e compensa le spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 dicembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2010