Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3608 del 14/02/2011

Cassazione civile sez. lav., 14/02/2011, (ud. 20/01/2011, dep. 14/02/2011), n.3608

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. IANNIELLO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE EUROPA 175, presso

la DIREZIONE AFFARI LEGALI POSTE ITALIANE, rappresentata e difesa

dall’avvocato GUADAGNI SIMONETTA, giusta, delega in atti;

– ricorrente –

contro

T.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA RENO 21,

presso lo studio dell’avvocato RIZZO ROBERTO, che lo rappresenta e

difende, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 7231/2005 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 25/01/2006 R.G.N. 5425/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/01/2011 dal Consigliere Dott. ANTONIO IANNIELLO;

udito l’Avvocato URSINO ANNA MARIA per delega GUADAGNI SIMONETTA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CESQUI Elisabetta, che ha concluso per cessazione della materia del

contendere.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso notificato il 23 gennaio 2007. la s.p.a. Poste Italiane chiede, con un unico articolato motivo, la cassazione della sentenza depositata il 25 gennaio 2006, con la quale la Corte d’appello di Roma ha confermato la decisione del giudice di primo grado, di condanna della società, a seguito dell’accertamento della nullità del termine apposto – ai sensi dell’art. 8 del CCNL 26 novembre 1994 così come integrato dall’accordo 25 settembre 1997 “per esigenze eccezionali conseguenti alla fase di ristrutturazione e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso, in ragione della graduale introduzione di nuovi processi produttivi di sperimentazione di nuovi servizi ed in attuazione del progressivo completo equilibrio sul territorio delle risorse umane” – al contratto di lavoro intercorso con T.P. per il periodo dall’11 giugno al 30 ottobre 1999, a risarcire al lavoratore il danno, rapportalo alle retribuzioni perdute dall’atto di messa in mora del creditore della prestazione.

In particolare, la società ricorrente deduce la violazione ed erronea applicazione dell’art. 1362 c.c. e segg. nonchè il vizio di motivazione nella interpretazione dell’accordo del 25 settembre 1997, integrativo dell’art. 8 del C.C.N.L. 26 novembre 1994 e dei verbali di intesa sindacale successivi.

Alle domande della società ha resistito con controricorso la lavoratrice.

In data 28 maggio 2010 la società ha depositato in cancelleria della Corte copia del verbale di conciliazione in sede sindacale intervenuto tra le parti in data 26 febbraio 2009 e riguardante anche la presente controversia.

A seguito della conciliazione stragiudiziale deve ritenersi venuto meno l’interesse al ricorso, per la cessazione della materia del contendere conseguente.

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con compensazione integrale delle spese di questo giudizio, in adesione allo spirito della raggiunta conciliazione.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso con la compensazione integrale tra le parti delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 20 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2011

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