Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3608 del 10/02/2017


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Cassazione civile, sez. I, 10/02/2017, (ud. 15/09/2016, dep.10/02/2017),  n. 3608

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALVAGO Salvatore – Presidente –

Dott. CAMPANILE Pietro – rel. Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

S.M., V.D., V.L., VI.DA.,

Elettivamente domiciliati in Roma, via Carlo Mirabello, n. 23, nello

studio dell’avv. Michela Natale, che li rappresenta e difende,

giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

CONSORZIO IRICAV UNO, Elettivamente domiciliato in Roma, via

Archimede, n. 97, nello studio dell’avv. Leopoldo dè Medici, che lo

rappresenta e difende, giusta procura speciale a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte di appello di Roma, n. 2596,

depositata in data 14 maggio 2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15

settembre 2016 dal consigliere dott. Pietro Campanile;

sentito per i ricorrenti l’avv. M. Natale;

sentito per il controricorrente l’avv. L. dè Medici;

udito il P.M., nella persona del Sost. P.G. dott. CARDINO Alberto,

che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1 – Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’appello di Roma, pronunciando sulla domanda di determinazione delle indennità di espropriazione e di occupazione proposte da S.M. e da altri comproprietari di un terreno sito in Comune di Roma, e sottoposto a procedimento ablativo nell’ambito della realizzazione della linea ferroviaria ad alta velocità (OMISSIS), ha preliminarmente rilevato la carenza di legittimazione passiva della S.p.a. Rete Ferroviaria Italiana, affermando che l’unico soggetto legittimato era il Consorzio Iricav Uno, parimenti convenuto.

1.1 – La Corte distrettuale ha poi determinato le indennità disattendendo le conclusioni cui era pervenuto il consulente tecnico d’ufficio all’uopo nominato: è stata in primo luogo esclusa la fondatezza della domanda relativamente al deprezzamento dell’azienda agricola, in assenza di prove circa la sua sussistenza, in quanto dalla documentazione acquisita i terreni all’epoca del sopralluogo risultavano incolti.

1.2 – Premesso, poi, che l’indennità di espropriazione, in conseguenza della nota pronuncia della Corte costituzionale n. 181 del 2011, doveva essere determinata sulla base del valore di mercato del compendio immobiliare, la stima operata dall’ausiliario (pari ad Euro 402.528,00) è stata giudicata inattendibile, in quanto “sproporzionata” rispetto al prezzo dell’immobile (Lire 170.000.000) risultante nell’atto di acquisto intervenuto nell’anno 1996, per altro in assenza di deduzioni in ordine a eventuali migliorie apportate dagli attori.

La Corte di appello ha pertanto ritenuto congrua, quanto al terreno, una stima pari a un quarto rispetto a quella indicata dal consulente tecnico d’ufficio, in quanto coerente con il prezzo di acquisto della proprietà, ed ha quindi determinato l’indennità di espropriazione in Euro 19.980,00 e quella di occupazione in Euro 1665,00.

1.3. Per la cassazione di tale decisione i proprietari propongono ricorso, affidato a tre motivi, illustrati da memoria, cui il Consorzio Iricav Uno resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

2. Con il primo motivo, deducendo violazione della L. n. 865 del 1971, artt. 15 e 15 e del D.P.R. n. 327 del 2001, art. 40 nonchè omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, i ricorrenti si dolgono della circostanza che la valutazione del terreno sarebbe stata in concreto effettuata sulla base del valore agricolo medio, per essere state recepite le conclusioni della consulenza tecnica d’ufficio depositata prima della sentenza della Corte costituzionale n. 181 del 2011.

2.1. Con il secondo mezzo, denunciando omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione fra le parti, con particolare riferimento all’omesso esame delle osservazioni del consulente di parte ed deprezzamento della parte residua del fondo, già adibita ad azienda agricola.

2.2. Con la terza censura il suddetto vizio motivazionale viene prospettato in relazione all’affermata insussistenza di un’azienda agricola, sulla base di quanto rilevato in occasione del sopralluogo, effettuata ben tredici anni dopo l’immissione in possesso.

3. I motivi sopra indicati, attesa la loro connessione, vanno esaminati congiuntamente.

4. Preliminarmente vale bene sottolineare come in merito alla legittimazione passiva in via esclusiva del consorzio Iricav Uno si sia formato il giudicato e come esulino dalla presente controversia avente ad oggetto la determinazione dell’indennità gli aspetti di natura risarcitoria inerenti alla dedotta occupazione illegittima di una porzione di terreno superiore rispetto a quella risultante dal decreto di occupazione (Cass., 22 maggio 2013, n. 12548; Cass., 16 giugno 2006, n. 13959).

5. Le doglianze dei ricorrenti appaiono fondate sia per quanto attiene alla violazione dei principi in materia di espropriazione parziale, sia per quanto riguarda la determinazione del valore di mercato del bene immobile in questione.

6. Premesso che nella specie trova applicazione l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella formulazione anteriore a quella risultante dalle modifiche introdotte dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, che ha ridotto al “minimo costituzionale” il sindacato di legittimità sulla motivazione, nel senso già chiarito da questa Corte (Cass., Sez. un., n. 8053 del 2014), deve rilevarsi che la corte distrettuale, dopo aver affermato che il podere in questione all’epoca era affittato a tale P.S. “con contratto risalente al 1966”, ha escluso – disattendendo per altro le conclusioni peritali – il deprezzamento legato all’azienda agricola, in quanto “all’epoca del sopralluogo come evidenziato dalla documentazione fotografica i terreni risultavano incolti”.

Tale affermazione non solo è illogica, perchè non tiene conto del fatto che il sopralluogo venne eseguito a distanza di ben tredici anni rispetto alla data dell’occupazione, che evidentemente comportò la cessazione di ogni attività esercitata sul fondo, ma risulta altresì contraddittoria con l’affermata presenza di un affittuario che ivi esercitava l’attività agricola.

Non è dato comprendere le ragioni in base alle quali sono state disattese le conclusioni del consulente tecnico d’ufficio, soprattutto laddove risulta evidenziata una concreta compromissione dell’intero compendio immobiliare, anche in relazione alla realizzazione di un cavalcavia e di una modifica dell’accesso alla proprietà.

6. Deve in proposito ribadirsi il principio secondo cui nell’espropriazione parziale regolata dalla L. 25 giugno 1865, n. 2359, art. 40 va compresa ogni ipotesi di diminuzione di valore della parte non interessata dall’espropriazione, con necessario riferimento al concetto unitario di proprietà ed al nesso di funzionalità tra ciò che è stato oggetto del provvedimento ablativo e ciò che è rimasto nella disponibilità dell’espropriato, tanto più ove si tratti di suoli a destinazione agricola, in cui rileva l’unitarietà costituita dalla destinazione a servizio dell’azienda agricola (Cass., Sez. un., 25 giugno 2012, n. 10502; Cass., Sez. un., 9 aprile 2008, n. 9041).

7. La violazione del principio testè richiamato è assorbente anche rispetto alle doglianze inerenti alla determinazione dell’indennità – di per sè non priva di profili di arbitrarietà – sulla base della riduzione a un quarto rispetto ai valori determinati dal consulente tecnico d’ufficio. Soccorre infatti il principio secondo cui il deprezzamento che abbiano subito le parti residue del bene espropriato rientra nell’unica indennità di espropriazione, che, per definizione, riguarda l’intera diminuzione patrimoniale subita dal soggetto passivo del provvedimento ablativo, ivi compresa la perdita di valore della porzione residua derivata dalla parziale ablazione del fondo, sia essa agricola o edificabile, non essendo concepibili, in presenza di un’unica vicenda espropriativa, due distinte somme, imputate l’una a titolo di indennità di espropriazione e l’altra a titolo di risarcimento del danno per il deprezzamento subito dai residui terreni (Cass., 23 maggio 2014, n. 11504).

5. La sentenza impugnata, che non si è conformata ai principi sopra indicati, deve essere cassata, con rinvio alla Corte di appello di Roma che, in diversa composizione, verificherà, senza incorrere negli evidenziati vizi motivazionali, la ricorrenza o meno dei presupposti per l’applicazione del criteri dettati in materia di espropriazione parziale, provvedendo altresì al regolamento delle spese relative al presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 15 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2017

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