Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3607 del 16/02/2010

Cassazione civile sez. lav., 16/02/2010, (ud. 10/12/2009, dep. 16/02/2010), n.3607

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE LUCA Michele – Presidente –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. DI CERBO Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 8655-2006 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 25/B, presso lo

studio dell’avvocato PESSI ROBERTO, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato TRIFIRO’ SALVATORE, giusta mandato a margine

del ricorso;

– ricorrente –

contro

D.D.B.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 171/2005 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 10/03/2005 r.g.n. 502/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/12/2009 dal Consigliere Dott. VINCENZO DI CEREO;

udito l’Avvocato MARIO MICELI per delega PESSI ROBERTO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FEDELI MASSIMO, che ha concluso per dichiarazione d’inammissibilità

del ricorso.

La Corte:

Fatto

RILEVATO

che:

la Corte d’appello di Venezia ha confermato la sentenza di prime cure che aveva dichiarato l’illegittimità de termine apposto al contratto di lavoro con decorrenza dal 29 novembre 1999 stipulato da Poste Italiane s.p.a. con D.D.B.;

per la cassazione di tale sentenza Poste Italiane s.p.a. ha proposto ricorso; la lavoratrice è rimasta intimata;

in corso di causa è stato depositato un verbale di conciliazione in sede sindacale concernente la controversia in esame;

dal suddetto verbale di conciliazione, debitamente sottoscritto dalla lavoratrice interessata, oltre che dal rappresentante delle Poste Italiane s.p.a., risulta che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo concernente la controversia de qua, dandosi atto dell’intervenuta amichevole e definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge e dichiarando che – in caso di fasi giudiziali ancora aperte – le stesse saranno definite in coerenza con il presente vertale;

ad avviso del Collegio il suddetto verbale di conciliazione si palesa idoneo a dimostrare la cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse a proseguire il processo; alla cessazione della materia del contendere consegue pertanto la declaratoria di inammissibilità del ricorso in quanto l’interesse ad agire, e quindi anche ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l’azione o l’impugnazione, ma anche nel momento della decisione, in relazione alla quale, ed in considerazione della domanda originariamente formulata, va valutato l’interesse ad agire (Cass. S.U. 29 novembre 2006 n. 25278);

in definitiva il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse;

nulla deve essere deciso in tema di spese del giudizio di cassazione atteso il mancato svolgimento di attività processuale da parte della lavoratrice, rimasta intimata.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; nulla spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2010

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