Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3607 del 14/02/2018


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Civile Ord. Sez. 1 Num. 3607 Anno 2018
Presidente: TIRELLI FRANCESCO
Relatore: IOFRIDA GIULIA

sul ricorso 24227/2009 proposto da:
A.n.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore,
domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n.12, presso l’Avvocatura
Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope legis;
-ricorrente contro

Baldin Gian Paolo, anche nella qualità di erede di Baldin Carlo,
elettivamente domiciliato in Roma, Via Lima n.15, presso lo studio
dell’avvocato Verino Mario Ettore, che lo rappresenta e difende
unitamente agli avvocati Maso Gabriele, Ronfini Luigi, giusta
procura a margine del controricorso;

Data pubblicazione: 14/02/2018

-controricorrente contro
Brussi Costruzioni S.r.l., Fornasier Luigina;
– intimati avverso la sentenza n. 1481/2008 della CORTE D’APPELLO di

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
14/11/2017 dal cons. IOFRIDA GIULIA.
FATTI DI CAUSA
In un giudizio promosso, con atto di citazione dell’aprile 1990, da
Carlo Baldin e Gian Paolo Baldin, quali comproprietari di un
appezzamento di terreno parzialmente occupato al fine della
realizzazione di opera pubblica denominata

“Tangenziale Sud” ch

Treviso, nei confronti dell’A.N.A.S. spa e della Brussi Costruzioni, ir
opposizione alla stima dell’indennità definitiva di esproprio,
effettuata dalla Commissione Provinciale di Treviso, e per la
determinazione giudiziale delle indennità di espropriazione e per
occupazione temporanea e d’urgenza, questa Corte Suprema ci’
Cassazione, con sentenza n. 11420/2003, ha cassato pregressa
decisione della Corte d’Appello di Venezia, accogliendo il ricorso nella
parte in cui i ricorrenti avevano censurato la declaratoria d
inammissibilità (a causa della mancata adozione del decreto d,
esproprio) anche della indennità di occupazione temporanea e
d’urgenza, comunque dovuta (a prescindere dalla conclusione della
vicenda ablativa), con rinvio alla Corte d’appello di Venezia (stante la
necessita di ulteriori accertamenti in fatto “in ordine alla destinazione
legale dell’area alla data del decreto di occupazione”, se agricola o

edificabile), per la relativa determinazione.

VENEZIA, depositata il 07/11/2008;

La Corte d’Appello di Venezia, con sentenza n. 1481/2008,
decidendo in sede di rinvio, a seguito di riassunzione da parte di
Gian Paolo Baldin e degli eredi di Carlo Baldin, Gian Paolo Baldin e
Fornasier Luigina, nei confronti di A.N.A.S. spa e della Brussi
Costruzioni srl, ha ordinato a quest’ ultima, quale delegata
dell’ANAS, di depositare presso la Cassa Depositi e Prestiti, a titolo d,

dell’area indicata nel decreto prefettizio del settembre 1983,
l’importo dato dalla sommatoria degli interessi legali, calcolati anno
per anno dal 10 gennaio 1984 (giorno di immissione nel possesso) al
9 gennaio 1989 (scadenza del quinquennio successivo), sull’importo
capitale di “L” 272.382.000 (C 140.673,56)”,

oltre ad ulterior.

interessi legali, con decorrenza dal 10 gennaio 1989 alla data
dell’effettivo deposito.
In particolare, i giudici della Corte d’appello hanno accertato che H
terreno in oggetto “ha, ed aveva, una destinazione industriale ed è
classificato nella zona industriale D1 del P.R.G. del Comune di
Treviso” e che sullo stesso terreno era stato costruito dai ricorrenti
un edificio ad uso industriale; gli stessi giudici hanno quindi precisato
che, occorrendo fare riferimento al valore venale del bene
espropriato (a seguito della pronuncia della Corte Costituzionale n.
348/2007 di declaratoria dell’illegittimità costituzionale dell’art.5 bis
commi 1 e 2 d.l. 333/1992, conv. con modifiche in I. n. 359/1992, e
dell’intervento del legislatore con l’art.2 comma 89 1.244/2007) ed
all’indennità di esproprio

“virtuale”, era da condividere la stima

operata dal consulente tecnico d’ufficio, in ordine sia al valore d:
mercato, al tempo dell’occupazione, dell’intera area

“acquisita in

proprietà dell’AAS in forza della realizzazione dell’opera pubblica” sia
alla “diminuzione di valore del fabbricato industriale degli attori in

indennità di occupazione (legittima) temporanea e d’urgenza

conseguenza dell’asservimento conseguente alla realizzazione
dell’opera stradale”.
Avverso tale sentenza della Corte d’appello di Venezia, l’A.N.A.S.
propone ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo, nei
confronti di Gian Paolo Baldin (che resiste con controricorso, anche

di Carlo Baldin, e della Brussi Costruzioni srl (che non resistono). I1
controricorrente Baldin ha depositato memoria.
Ragioni della decisione
1. La ricorrente lamenta, con unico motivo, la violazione, ex art.36C
n. 3 c.p.c., degli artt. 16 e 20 I. n. 865/1971 e 49 e 50 1.327/2001,
avendo la Corte d’appello, utilizzando l’espietata C.T.U., calcolato
l’indennità virtuale di esproprio, sulla cui base ha poi determinato
l’indennità di occupazione legittima, tenendo conto anche della

“diminuzione di valore del fabbricato industriale” presente nell’area
residua, laddove il procedimento non si era concluso con tempestivo
decreto di esproprio (in quanto l’area era stata acquisita in proprietà
dell’Anas in forza della realizzazione dell’opera stradale e della sua
irreversibile trasformazione).
2. Preliminarmente, questa Corte, pure a fronte della nullità della
notifica dell’atto di integrazione del contraddittorio, disposto con
ordinanza interlocutoria di questa Corte n. 19309/2015, ed
adempiuto dalla ricorrente Anas (che ha depositato, il 7/12/2015,
l’atto di integrazione del contraddittorio), nei confronti, oltre che
della Brussi Costruzioni, della Fornasier, parte costituita dinanzi alla
Corte d’Appello, con spedizione dell’atto a mezzo posta, de:
18/11/2015, presso il difensore domiciliatario nonostante fosse
trascorso oltre un anno dalla pubblicazione della sentenza impugnata
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quale erede di Carlo Baldin), nonché di Fornasier Luigina, altra erede

(Cass.S.U. 2197/2006), ritiene di potere esaminare il ricorso,
apparendo lo stesso “prima facie” inammissibile, senza disporre
nuovo rinvio per la rinnovazione della notifica nulla.
Invero, questa Corte ha già affermato (Cass. S.U. 6826/2010; Cass.
15106/2013; Cass. 23901/2017) che, nel giudizio di cassazione,

in presenza di un’evidente ragione d’inammissibilità del ricorso, d;
definire con immediatezza il procedimento, senza la preventiva
integrazione del contraddittorio nei confronti di litisconsorti necessar
cui il ricorso non risulti notificato, trattandosi di un’attività
processuale del tutto ininfluente sull’esito del giudizio.
3. Il ricorso è inammissibile, per difetto di autosufficienza, non
essendo riportate compiutamente le ragioni del deprezzamento del
fabbricato stimato dal consulente tecnico d’ufficio e condiviso dai
giudici della Corte d’appello, in particolare se conseguente alla
perdita della proprietà dello stesso o alla perdita delle possibilità d:
utilizzazione di detta restante porzione.
Premesso che non risultano impugnati gli accertamenti in fatto
operati dalla Corte d’appello in ordine sia alla

parziale

occupazione/espropriazione del terreno di proprietà Baldin sia alla
vocazione edificatoria dello stesso (quale accertata anche da:
consulente tecnico d’ufficio incaricato: “il terreno ha, ed aveva, una
destinazione industriale ed è classificato nella zona industriale D1 de.’
P.R.G. del Comune di Treviso (sullo stesso terreno, in forza di
concessione edilizia…, gli attori avevano costruito un edificio ad uso
industriale, della superficie complessiva di mq 8.485”),

deve

richiamarsi la giurisprudenza di questo giudice di legittimità secondo
la quale, in tema di espropriazione parziale, quando sull’immobile

rispetto del principio della ragionevole durata del processo impone,

espropriato siano stati costruiti edifici ed installate attrezzature, a.
fine di imprimergli – in tutto o in parte – una destinazione industriale,
“l’espropriazione dell’immobile si estende anche a tutto quanto vi si
presenti stabilmente impiantato e, per la parte in cui gli immobili
espropriati presentano destinazione industriale, essi debbono essere
in tal modo valutati, per stabilirne il valore venale, nell’ambito in cui

poi estendersi a comprendere il pregiudizio che l’espropriazione
arreca, in rapporto ad attrezzature e macchinari ed in genere alle
cose non comprese nell’espropriazione, per il fatto che debbano
essere rimossi e reimpiantati altrove o per il fatto che non possano
essere in altro modo utilizzati. Invece, il fatto che, estinto il diritto di
proprietà, e quindi il minor diritto di godimento, risulti impedito sul
luogo l’ulteriore svolgimento dell’impresa che utilizzava gli immobili
per fornire i propri servizi, non comporta che l’espropriazione
estenda al diritto dell’imprenditore, né comporta che sia acquisita
all’espropriante l’azienda organizzata dall’imprenditore, sì che i!
valore del bene espropriato debba comprendere quello dell’azienda”
(Cass. 19689/2016; Cass. 6926/2016; Cass.S.U. 1643/2017))
La Corte d’Appello, nel determinare l’indennità di esproprio “virtuale”
da porre a base del calcolo dell’indennità di occupazione ed il valore
venale dell’area nel periodo di legittima occupazione, ha tenuto
conto anche, quanto al fabbricato industriale esistente,
dellTincidenza negativa dovuta “all’asservimento conseguente alla
realizzazione dell’opera stradale”.
La ricorrente, ai fini dell’autosufficienza del ricorso, non spiega per
quale ragione tale deprezzamento non sia corretto giuridicamente,
limitandosi a richiamare un precedente giurisprudenziale di questa
Corte non pertinente alla fattispecie.
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ciò rilevi ai fini del criterio indennitario applicabile; l’indennità può

3. Per tutto quanto sopra esposto, si propone il rigetto del ricorso. Le
spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente, al rimborso
delle spese processuali del presente giudizio di legittimità, nei

complessivi C 7.000,00, a titolo di compensi, oltre 200,00 per esborsi, ,
rimborso forfetario spese generali nella misura del 15% ed accessori
di legge.
Così deciso, in Roma, il 1 novembre 2017.

confronti del controricorrente Baldin Gian Paolo, liquidate in

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