Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3607 del 10/02/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. I, 10/02/2017, (ud. 06/07/2016, dep.10/02/2017),  n. 3607

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALVAGO Salvatore – Presidente –

Dott. CAMPANILE Pietro – rel. Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

S.N.C. 6 M DI M.R. & C. Elettivamente domiciliato in Roma,

via Depretis, n. 86, nello studio dell’avv. Vincenzo Giangiacomo,

che la rappresenta e difende, giusta procura autenticata dal notaio

G. di (OMISSIS), unitamente agli avv.ti Francesco Mazzarolli ed

Emanuele Coglitore, giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

VENETO STRADE S.P.A., Elettivamente domiciliata in Roma, via di Porta

Castello, n. 33, nello studio dell’avv. Alfredo Biagini, che la

rappresenta e difende, giusta procura speciale in calce al

controricorso;

– controricorrente –

contro

REGIONE VENETO, Elettivamente domiciliata in Roma, via di Porta

Castello, n. 33, nello studio dell’avv. Alfredo Biagini;

rappresentata e difesa dagli avv.ti Ezio Zanon e Antonella Cusin,

giusta procura speciale a margine del ricorso;

– controricorrente –

e contro

VENETO INFRASTRUTTURE SERVIZI S.R.L.

– intimata –

avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia, n. 1850,

depositata in data 25 agosto 2011;

sentita la relazione svolta all’udienza pubblica del 6 luglio 2016

dal consigliere dott. Pietro Campanile;

sentito per la ricorrente l’avv. Giangiacomo;

sentito per la regione Veneto l’avv. Susanna Corsini, munita di

delega;

Udite le richieste del Procuratore Generale, in persona del sostituto

dott. CAPASSO Lucio, il quale ha concluso per il rigetto del primo

motivo del ricorso principale, accoglimento del quarto e

dell’incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Venezia, pronunciando – previa riunione dei giudizi – sulle opposizioni alla stima proposte separatamente dalla S.n.c. 6 M di M.R. e C. dalla S.p.a. Veneto Strade in relazione all’espropriazione, per la realizzazione di un incrocio a livelli separati fra la S.S. (OMISSIS) e la ex (OMISSIS), di un terreno di proprietà di detta società, sito in Rovigo, per quanto in questa sede maggiormente rileva, ha così statuito:

ha escluso la legittimazione passiva della Regione Veneto e della S.p.a. Infrastrutture Servizi, rimasta contumace;

ha rigettato le eccezioni di inammissibilità sollevate con riferimento all’opposizione proposta dalla società espropriata;

ha affermato la natura agricola dei terreni, rilevando che essi, al momento dell’apposizione del vincolo di natura viaria, secondo le previsioni del vigente P.R.G. erano destinati in parte a verde pubblico a livello urbano (zona F3A) ed in parte ricadevano in zone di rispetto stradale e fluviale.

1.1. Sotto tale profilo, disattendendosi la tesi sostenuta dalla società espropriata, è stata ribadita la natura conformativa, considerata anche la vastità dell’area asservita, del vincolo relativo a verde pubblico.

1.2. Ha quindi determinato l’indennità di espropriazione, tenuto anche conto del deprezzamento dell’area residua così come accertato dal consulente tecnico d’ufficio, ed applicando il criterio fondato sul valore agricolo medio, in Euro 175.018,00, ordinandone il deposito, al netto di quanto già versato.

1.3. Per la Cassazione di tale decisione la società 6 M propone ricorso, affidato a due motivi, illustrati da memoria, cui resistono con controricorso la S.p.a Veneto Strade e la Regione Veneto.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

2 – Con il primo motivo, deducendosi violazione della L. n. 359 del 1992, art. 5 bis e del D.P.R. n. 327 del 2001, art. 40 come risultanti all’esito della sentenza n. 181 del 2011 della Corte costituzionale, si sostiene che la corte distrettuale avrebbe illegittimamente commisurato l’indennità al valore agricolo medio del terreno (V.A.M.).

2.1 – Con il secondo mezzo si prospetta omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione alla ritenuta natura conformativa del vincolo posto sull’area ablata.

3. Deve dapprima esaminarsi, per evidenti ragioni di priorità sul piano logico-giuridico, la seconda censura, concernente la ricognizione dell’area ablata. Il motivo, che attiene a una questione di natura squisitamente giuridica, è stato prospettato in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5: tuttavia il tenore delle argomentazioni induce ad esaminarlo, dovendosi prescindere, in base a un consolidato orientamento di questa Corte, dalle mere indicazioni risultanti dalla rubrica.

Tale esame conduce a un giudizio di infondatezza.

3.1. Non possono condividersi, invero, gli impliciti riferimenti alla c.d. edificabilità di fatto, riservata all’ipotesi in cui al momento del concludersi della vicenda ablatoria persista, riguardo alla stessa area, una situazione di carenza di pianificazione (Cass., 29 ottobre 2014, n. 22992; Cass., 29 dicembre 2004, n. 24099).

Ribadita la primazia del criterio fondato sulla legale edificabilità, sulla base delle destinazioni risultanti dallo strumento urbanistico vigente al momento dell’emanazione del decreto di espropriazione, salva l’esigenza di prescindere dai vincoli di natura espropriativa, deve osservarsi, con riferimento all’ipotesi della precedente destinazione a verde pubblico, che avrebbe introdotto un vincolo di natura espropriativa poi decaduto e quindi rinnovato. Sotto tale profilo va rilevato che le argomentazioni della ricorrente sono in contrasto con il consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui la destinazione a “verde pubblico” (al riguardo, v. Cass., 14 maggio 2013, n. 11455; Cass. 24 dicembre 2004, n. 23973; Cass. 12 marzo 2004, n. 5106; Cass. 16 maggio 1998, n. 4921; v. anche Cons. St., 9 dicembre 2015, n. 5582) esprime di regola un vincolo conformativo. Tale orientamento deve trovare applicazione nel caso di specie (a tacere degli ulteriori vincoli di natura legale, quale quello stradale e quello fluviale, che il ricorso ignora), in quanto la corte distrettuale ha posto in evidenza come nella specie si trattava di una previsione di piano intesa a disciplinare una vasta area periferica del territorio comunale, estesa per circa 100.000 mq, assolutamente incompatibile con una localizzazione lenticolare di un’opera pubblica, che non viene in alcun modo indicata.

4. Il primo motivo è fondato.

4.1. Premesso che, come sopra rilevato, l’indennità è stata calcolata in base al criterio fondato sul c.d. V.A.M., deve trovare applicazione lo ius superveniens, invocato dalla ricorrente, e costituito dall’abrogazione, per effetto della nota decisione del Giudice delle Leggi n. 181 del 2011, che ha abrogato le disposizioni sulle quali tale criterio si fondava.

4.2. Deve quindi rilevarsi che il sistema indennitario è ormai svincolato dalla disciplina delle formule mediane (dichiarata incostituzionale con sentenza n. 348 del 2007) e dei parametri tabellari, di cui alla L. n. 359 del 1992, art. 5-bis, commi 1 e 2, e della L. n. 865 del 1971, art. 16, commi 5 e 6, e risulta, invece, agganciato al valore venale del bene. Il serio ristoro che l’art. 42 Cost., comma 3, riconosce al sacrificio della proprietà per motivi d’interesse generale, si identifica, dunque, con il giusto prezzo nella libera contrattazione di compravendita, id est col valore venale del bene, posto che la dichiarazione d’incostituzionalità dei menzionati criteri riduttivi ha fatto rivivere detto criterio base di indennizzo, posto dalla L. n. 2359 del 1865, art. 39 riconosciuto applicabile ai casi già soggetti al pregres-so regime riduttivo (Cass. n. 11480 del 2008; n. 14939 del 2010; n. 6798 del 2013; n. 17906 del 2014), ed ora sancito dal del D.P.R. n. 327 del 2001, art. 37, comma 1, come modificato dalla L. n. 244 del 2007, art. 2, comma 90.

5. Tanto non comporta, tuttavia, che sia venuta meno, ai fini indennitari, la distinzione tra suoli edificabili e non edificabili, che è imposta dalla disciplina urbanistica in funzione della razionale programmazione del territorio – anche ai fini della conservazione di spazi a beneficio della collettività e della realizzazione di servizi pubblici – e che le regole di mercato non possono travalicare.

E l’inclusione dei suoli nell’uno o nell’altro ambito va effettuata in ragione di un unico criterio discretivo, fondato sulla edificabilità legale, posto dalla L. n. 359 del 1992, art. 5 bis, comma 3, tuttora vigente, e recepito nel T.U. espropriazioni di cui al D.P.R. n. 327 del 2001, artt. 32 e 37.

In base a tale criterio, un’area va ritenuta edificabile solo quando la stessa risulti tale classificata al momento della vicenda ablativa dagli strumenti urbanistici (Cass., n. 7987/2011; Cass., n. 9891/2007; Cass., n. 3838/2004; Cass., n. 10570/2003; Cass., Sez. un., nn. 172 e 173/2001), e, per converso, le possibilità legali di edifica-zione vanno escluse tutte le volte in cui, per lo strumento urbanistico vigente all’epoca in cui deve compiersi la ricognizione legale, la zona sia stata concretamente vincolata ad un utilizzo meramente pubblicistico (verde pubblico, attrezzature pubbliche, viabilità ecc.) in quanto dette classificazioni apportano un vincolo di destinazione che preclude ai privati tutte quelle forme di trasformazione del suolo che sono riconducibili alla nozione tecnica di edificazione, da intendere come estrinsecazione dello ius aedificandi connesso al diritto di proprietà, ovvero con l’edilizia privata esprimibile dal proprietario dell’area Cass. 14840/2013; Cass., n. 2605/2010; Cass. nn. 21095 e 16537/2009).

6. L’impugnata sentenza va quindi cassata in relazione all’aspetto relativo allo ius superveniens, con rinvio alla Corte d’appello di Venezia, che, in diversa composizione, provvederà a determinare l’indennità di espropriazione e quella di occupazione considerando che, all’interno della categoria suoli inedificabili (in cui va ricompreso quello espropriato), rivestono valore a fini indennitari le possibilità di utilizzazioni intermedie tra l’agricola e l’edificatoria (parcheggi, depositi, attività sportive e ricreative, chioschi per la vendita di prodotti ecc.), sempre che siano assentite dalla normativa vigente sia pure con il conseguimento delle opportune autorizzazioni amministrative, e provvederanno, altresì, a regolare le spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte rigetta il secondo motivo, accoglie il primo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Venezia, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile, il 6 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA