Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3606 del 16/02/2010

Cassazione civile sez. lav., 16/02/2010, (ud. 10/12/2009, dep. 16/02/2010), n.3606

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE LUCA Michele – Presidente –

Dott. IANNIELLO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. DI CERBO Vincenzo – Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 9348-2006 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 25/B, presso lo

studio dell’avvocato PESSI ROBERTO, che la rappresenta e difende,

giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

R.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 416/2005 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 22/03/2005 r.g.n. 1930/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/12/2009 dal Consigliere Dott. ANTONIO IANNIELLO;

udito l’Avvocato MARIO MICELI per delega ROBERTO PESSI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FEDELI MASSIMO, che ha concluso per:

inammissibilità.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte:

Rilevato che, con ricorso notificato il 22 marzo 2006 la s.p.a. Poste Italiane ha chiesto a questa Corte suprema, con un unico articolato motivo l’annullamento della sentenza depositata il 22 marzo 2005, con la quale la Corte d’appello di Firenze ha confermato la sentenza del Tribunale di Livorno nella parte in cui aveva dichiarato la nullità del termine apposto al contratto di lavoro stipulato tra R. G. e la società l’8 luglio 1997, in pretesa applicazione dell’art. 8 del C.C.N.L. 26 novembre 1994 (“per l’espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie nel periodo giugno- settembre”), riformandola unicamente laddove aveva negato al lavoratore il diritto al risarcimento danni in difetto di mora accipiendi e rigettando l’appello incidentale della società;

che, in proposito, la Corte territoriale, ha, in particolare, ritenuto necessario anche nelle ipotesi aggiuntive individuate dalla L. n. 56 del 1987, art. 23, il rispetto delle regole fondamentali di cui alla L. n. 230 del 1962 e quindi, con riguardo al caso di specie, l’indicazione del nominativo del dipendente sostituito e la prova della concreta necessità della sostituzione;

che R.G., regolarmente intimato, non si è costituito nel presente giudizio di cassazione;

rilevato che successivamente è stata depositata in cancelleria copia del verbale di conciliazione in sede sindacale della presente controversia intervenuta tra le parti in data 30 marzo 2006;

ritenuto pertanto che il ricorso proposto dalla società debba essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta cessazione della materia del contendere per effetto della conciliazione raggiunta tra le parti;

che nessuna pronuncia è dovuta per le spese di questo giudizio di cassazione, dato che R. non vi ha svolto alcuna difesa.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; nulla per le spese di questo giudizio.

Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA