Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3606 del 14/02/2018


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Cassazione civile, sez. I, 14/02/2018, (ud. 07/11/2017, dep.14/02/2018),  n. 3606

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. I Sig.ri G.G. e Ne.Gi.Do. proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo del Tribunale di Vercelli richiesto dalla (allora) Banca Cassa di Risparmio di Torino S.p.a. per la somma pretesa in forza della fideiussione da loro rilasciata il 25 novembre 1993 a garanzia del contratto di apertura di credito (n. (OMISSIS)), in favore della TEREL s.r.l., sino alla concorrenza di Lire 100.000.000.

1.1. Gli opponenti adducevano, a sostegno del loro ricorso, la nullità della procura, l’incompetenza territoriale del Tribunale di Vercelli ed il difetto di costituzione in mora; nel merito, l’invalidità della garanzia fideiussoria intervenuta in data anteriore al contratto di finanziamento.

2. Il Tribunale di Vercelli, ritenuta la propria competenza, con sentenza n. 81/2002, rigettava l’opposizione e condannava i Sig.ri N. alla rifusione delle spese.

3. Avverso detta sentenza, i soccombenti proponevano appello chiedendo di accogliere l’eccezione d’incompetenza territoriale dell’adito Tribunale di Vercelli e la domanda di invalidità della fideiussione nonchè di dichiarare l’insussistenza del preteso credito della banca nei confronti della TEREL S.r.l..

4. La Corte di Appello di Torino, con sentenza n. 376/2004, dichiarava l’appello inammissibile atteso che la Banca Cassa di Risparmio di Torino S.p.a. si era estinta a seguito di fusione per incorporazione prima della notifica dell’atto introduttivo del gravame e la Unicredit S.p.a. non si era costituita in giudizio entro il termine annuale per impugnare.

5. I Sig.ri N. proponevano ricorso in Cassazione lamentando la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 163 c.p.c., comma 1, n. 3 e art. 164 c.p.c. in quanto la Corte d’Appello non aveva tenuto conto, nei riguardi dei vizi della citazione, dell’efficacia sanante della costituzione del convenuto nè del fatto che gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono sin dal momento della prima notificazione.

6. A seguito dell’accoglimento del ricorso, con sentenza n. 8046/2009, questa Suprema Corte rinviava alla Corte di Appello di Torino in diversa composizione e dinnanzi a questa i Sig.ri N. riassumevano regolarmente il giudizio, riproponendo i motivi di appello già articolati al fine di ottenere la revoca dell’ingiunzione e l’assoluzione della pretesa della banca.

7. La Corte di Appello di Torino, con sentenza n. 581/2012, respingeva il gravame ribadendo, innanzitutto, l’alternatività del Foro di Torino rispetto all’adito Tribunale di Vercelli, ma anche la possibilità che la fideiussione avesse un carattere unilaterale e perciò fosse sottoscritta dal solo fideiussore; in secondo luogo, riconducendo la clausola – di cui si contestava la validità – alla volontà unilaterale dei fideiussori, affermava che questa non poteva incidere sulla validità dell’intero contratto; in terzo luogo, confermava che l’eccezione di estinzione dell’obbligazione per l’avvenuta vendita dei titoli degli appellanti era stata sollevata tardivamente e perciò ricadeva nel divieto dei nova.

8. Avverso detta sentenza i Sig.ri N. ricorrono per cassazione nei confronti della Aspra finance S.p.a. e per essa, quale mandataria, Unicredit Credit Management Bank S.p.a., già Unicredit S.p.a., articolando tre motivi.

8.1. Unicredit Credit Management Bank S.p.a. resiste con controricorso.

9. Il PG, nella persona del dr. Luigi Salvato, ha concluso, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., comma 1, affinchè la Corte rigetti il ricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso (violazione e falsa applicazione di legge ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 in relazione agli artt. 18,19,10 e 38 c.p.c., nonchè degli artt. 1326 e 1333 c.c.; omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) i ricorrenti censurano la decisione impugnata nella parte in cui non ritiene che il foro territorialmente competente sia quello di Torino e non già quello di Vercelli. Infatti, riferendosi l’art. 20 c.p.c. al foro del luogo dove è sorta l’obbligazione o a quello dove questa deve essere eseguita, ed essendo la fideiussione in questione un contratto del solo proponente, il luogo di conclusione del contratto dovrebbe coincidere con il luogo che ha visto la proposta giungere a conoscenza del destinatario.

2. Con il secondo motivo di ricorso (omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo per la controversia ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) il ricorrente lamenta l’incongruità della decisione impugnata laddove, pur riconoscendo che l’apposizione della clausola limitativa dell’obbligo fideiussorio sia provenuta unilateralmente dalla Banca, la stessa sarebbe irrilevante e non inciderebbe sulla validità del contratto di fideiussione.

3. Con il terzo (omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione circa un fatto controverso o decisivo per il giudizio ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) il ricorrente si duole del fatto che la decisione impugnata non avrebbe preso in considerazione la contestazione relativa all’incameramento di Lire 75.000.000 da parte della Banca.

4. Il primo motivo è infondato.

4.1. Questa Corte si è già più volte pronunciata sul perfezionamento dell’obbligazione fideiussoria tanto da far ritenere come ormai pacifico il principio di diritto secondo il quale (Cass. civ., Sez. 3, sentt. nn. 13652 del 2006 e 9777 del 1993) “l’obbligazione fideiussoria promana da un contratto risultante, nella sua configurazione tipica (art. 1936 c.c.), dalla proposta del fideiussore non rifiutata dal creditore, e non richiede quindi, perchè si perfezioni, l’accettazione espressa di quest’ultimo (art. 1333 c.c.). Ne consegue che l’eventuale conferma inviata dal creditore costituisce un elemento esecutivo del negozio già concluso.”.

4.2. Ne consegue che la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione di esso quante volte ha ritenuto che l’obbligazione fideiussoria a carico dei Sig.ri N. era sorta nel luogo in cui questi avevano manifestato la volontà contrattuale di assumerla (ossia in (OMISSIS) e, quindi, nel circondario del Tribunale di Vercelli).

5. Il secondo motivo, con il quale i ricorrenti si dolgono che la sentenza ha riconosciuto la validità della fideiussione nonostante che il finanziamento (per il cui recupero aveva agito la Banca) fosse successivo alla stipulazione e che l’aggiunta della garanzia del finanziamento operata dalla Banca, successivamente alla firma della fideiussione, comporterebbe una rinuncia alla fideiussione omnibus con fissazione di limite di valore da parte della Banca, è inammissibile.

5.1. Infatti, con esso si postula una valutazione meramente alternativa a quella svolta dal giudice del merito (che ha escluso la rinuncia) basata sulla affermazione apodittica dell’erroneità della conclusione raggiunta dal giudice di merito, senza l’enunciazione delle ragioni del contrasto onde la richiesta dell’esercizio di un controllo impossibile da parte di questa Corte.

5.2. Il vizio della violazione e falsa applicazione della legge di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, giusta il disposto di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, deve essere, a pena d’inammissibilità, dedotto mediante la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, non risultando altrimenti consentito alla S.C. di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione.(cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3010 del 2012 ed altre conformi).

6. Il terzo mezzo, con il quale si censura la decisione in esame per avere ritenuto inammissibile la questione dell’escussione del pegno quale causa estintiva del credito è, del pari, inammissibile.

6.1. Infatti, con esso si propone una quaestio facti e non si attinge alla ratio decidendi contenuta nella sentenza impugnata in ordine all’eccezione di adempimento (o parziale adempimento) che è stata paralizzata sul rilievo dell’esistenza di preclusioni probatorie (non specificamente ed in modo autosufficiente censurate).

7. Il ricorso va pertanto respinto con le conseguenze di legge: le spese, poste a carico della parte soccombente (i due ricorrenti in solido, tra loro) e liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Respinge il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese del giudizio, in favore della parte controricorrente, che liquida in complessivi Euro 5.800,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese generali forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione prima civile, il 7 novembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2018

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