Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3604 del 14/02/2018


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Civile Ord. Sez. 1 Num. 3604 Anno 2018
Presidente: DIDONE ANTONIO
Relatore: CAMPESE EDUARDO

ORDINANZA

sul ricorso n.r.g. 21942/2012 proposto da:
HYPO ALPE ADRIA LEASING s.r.l. (già Hypo Alpe Adria Bank s.p.a., ed oggi
divenuta Heta Asset Resolution Italia s.r.I., con sede in Tavagnacco [UD],
alla via Alpe Adria n. 6), p.iva 02338310309, in persona del Direttore
Generale, dott. Paolo Pellicciotti, e del Consigliere dott. Daniele Metus, con
sede in Udine, alla via Marinoni n. 55, rappresentata e difesa, giusta
procura speciale apposta a margine del ricorso, dagli Avvocati Massimo
Malvestio, Antonella Lillo e Luciana Forte, ed elettivamente domiciliata
presso lo studio di quest’ultima in Roma, alla via Nomentana n. 251.
– ricorrente contro

FALLIMENTO BORTOLUZZI ART & DESIGN DI BORTOLUZZI LUCA, p. iva
00902520253, in persona del curatore, dott.ssa Serena Da Re, con studio
in Conegliano Veneto (TV), alla via F. Gera n. 18.

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Lo t 9-

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Data pubblicazione: 14/02/2018

- intimato avverso il decreto del TRIBUNALE DI TREVISO depositato il 16/07/2012;
udita la relazione della causa syólta nella camera di consiglio del
24/10/2017 dal Consigliere dott. Eduardo Campese;
il Collegio autorizza la redazione del provvedimento in forma semplificata,

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Rilevato che:
1.1. Hypo Alpe Adria Leasing s.r.l. (già Hypo Alpe Adria Bank s.p.a., ed
oggi divenuta Heta Asset Resolution Italia s.r.I.) impugna il decreto del
Tribunale di Treviso del 16 luglio 2012 con cui – per quanto qui di’ residuo
interesse – è stata rigettata la sua opposizione allo stato passivo, proposta
avverso il decreto del giudice delegato del fallimento della Bortoluzzi Art &
Design di Bortoluzzi Luca, nella parte in cui aveva escluso la qualità
ipotecaria del credito, insinuato sulla base di iscrizione fondata su decreto
ingiuntivo privo, all’epoca del fallimento, della esecutività ex art. 647 cod.
proc. civ.;
1.2. per il tribunale, con richiamo esplicito dell’analogo indirizzo di
legittimità, l’acquisizione dell’efficacia di giudicato sostanziale poteva
afferire al decreto ingiuntivo solo se munito della decretazione di esecutività
ai sensi della citata disposizione e con data anteriore alla dichiarazione di
fallimento;
1.3. con i due motivi, prospettanti violazione ed erronea applicazione di
legge, nonché, vizio di motivazione, la ricorrente deduce l’erroneità del
provvedimento per mancato rispetto del principio per cui l’oggettivo decorso
del termine di quaranta giorni, senza proposizione di opposizioni al decreto
ingiuntivo (nella specie, peraltro, già reso provvisoriamente esecutivo ex
art: 642 cod. proc. civ.), deve rilevare come fatto in sé idoneo ad

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giusta il decreto 14 settembre 2016, n. 136/2016 del Primo Presidente.

assicurarne il requisito di definitività, indipendentemente dalla eventuale
attestazione se anche resa in epoca successiva al fallimento.
2. Considerato che:
2.1. il ricorso è inammissibile, ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, cod. proc.
civ., essendosi la decisione impugnata conformata alla giurisprudenza di
questa Corte, né l’esame delle censure offre elementi per modificare il

per cui, «in assenza di opposizione, il decreto ingiuntivo acquista efficacia di
giudicato formale e sostanziale solo nel momento in cui il giudice, dopo
averne controllato la notificazione, lo dichiari esecutivo ai sensi dell’art. 647
cod. • proc. civ.. Tale funzione si differenzia dalla verifica affidata al
cancelliere dall’art. 124 o dall’art. 153 disp. att. cod. proc. civ. e consiste in
una vera e propria attività giurisdizionale di controllo del contraddittorio che
si pone come ultimo atto del giudice all’interno del processo d’ingiunzione
ed a cui non può surrogarsi il giudice delegato in sede di accertamento del
passivo. Ne consegue che il decreto ingiuntivo non munito, prima della
dichiarazione di fallimento, del decreto di esecutorietà non è passato in cosa
giudicata formale e sostanziale e non è opponibile al fallimento, neppure
nell’ipotesi in cui il decreto ex art. 647 cod. proc. civ. venga emesso
successivamente, tenuto conto del fatto che, intervenuto il fallimento, ogni
credito, deve essere accertato nel concorso dei creditori ai sensi dell’art. 52
legge

fall.»

16177/2017,

(cfr.

Cass.

18733/2017,

17865/2017,

16322/2017,

16176/2017,

15953/2017,

14692/2017,

14691/2017,

14690/2017, 6595/2017, 6524/2017, 684/2017, 23392/2016, 16215/2015,
2112/2014, 1650/2014, specificamente riguardante un decreto ingiuntivo,
reso con clausola di provvisoria esecuzione, non opposto e munito di
decreto ex art. 647 cod. proc. civ. dopo il fallimento del debitore ivi
ingiunto, 23202/2013, 28553/2011, 6198/2009);
2.2. che quello ex art. 647 cod. proc. civ. è un procedimento, privo di
particolari formalità, che implica il controllo della notificazione del decreto,
del decorso del termine e della mancata opposizione o costituzione nei
termini. Dato questo contenuto, il decreto di esecutorietà si distingue dalla
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quadro giustificativo cui hanno riguardo i precedenti cui si ispira il principio

mera attestazione di cancelleria, cui non può certamente reputarsi
equivalente, sia sotto il profilo dell’organo emanante, sia sotto quello del
contenuto del controllo, limitato il primo al fatto storico della mancata
opposizione decorso il termine perentorio ed esteso il secondo
all’accertamento della regolarità della notificazione (art. 643 cod. proc.
civ.). Né l’essere il decreto ingiuntivo munito di formula di esecutività può

quella particolare condizione del decreto di esecutorietà ex art. 647 cod.
proc. civ.
2.3. non vi è pronuncia da adottarsi sulle spese, in assenza di
costituzione dell’intimato.
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione civile
della Corte Suprema di Cassazione, il 24 ottobre 2017.

mutare detto orientamento, non potendosi confondere tale efficacia con

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