Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3604 del 13/02/2020

Cassazione civile sez. trib., 13/02/2020, (ud. 10/09/2019, dep. 13/02/2020), n.3604

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. D’AQUINO Filippo – rel. Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. ARMONE Giovanni Maria – Consigliere –

Dott. NOVIK Adet Toni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 4790/2017 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI (C.F. (OMISSIS)), in persona del

Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via

dei Portoghesi, 12;

– ricorrente –

contro

C.A.D. SERNAV SRL (C.F. (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. BRUNO

FILIPPO e dall’Avv. CANEVARO ANSELMO, elettivamente domiciliata

presso lo studio del secondo in Roma, Via Gian Giacomo Porro, 8;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Liguria n. 969/2016, depositata il 11 luglio 2016.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 settembre

2019 dal Consigliere D’Aquino Filippo.

Fatto

RILEVATO

Che:

L’odierna contribuente, quale responsabile solidale

dell’importatore, ha impugnato l’avviso di rettifica notificato in data 8.04.2011 a seguito di controllo a posteriori in relazione alla importazione di lampade fluorescenti compatte di origine thailandese per le quali era stata accertata l’origine cinese, assumendo il difetto di legittimazione passiva, deducendo di avere agito in regime di rappresentanza diretta di altro soggetto, nonchè assumendo la nullità dell’avviso di rettificq, per mancato rispetto del contraddittorio e sussistenza della buona fede;

che la CTP di Genova ha accolto il ricorso e la CTR della Liguria, con sentenza del 11 luglio 2016, ha rigettato l’appello, osservando come non sia stato rispettato il contraddittorio con la società contribuente;

che propone ricorso per cassazione l’Ufficio affidato a tre motivi, cui resiste con controricorso la società contribuente, ulteriormente illustrato da memoria.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

con il primo motivo il ricorrente deduce nullità della sentenza in violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e D.Lgs. n. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36, lamentando che la sentenza non contiene la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, deducendo non trattarsi di mera incompletezza della motivazione ma di assenza della stessa, stante anche l’inadeguato rinvio per relationem ad altra sentenza, della quale non viene esplicitato il contenuto motivazionale;

con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione del Regolamento (CEE) 12 ottobre 1992, n. 2913 (CDC), art. 201, comma 3, e del Regolamento (CEE) 2 luglio 1993 n. /454 (DAC), art. 199, nella parte in cui la sentenza ha ritenuto che il CAD non qi bba rispondere delle obbligazioni doganali riguardanti dichiarazioni effettuate su mandato dell’importatore ove queste siano conseguenti ad accertamenti. eseguiti da organi istituzionali;

con il terzo motivo si deduce violazione e falsa applicazione della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 12, comma 7, nella parte in cui la sentenza ha ritenuto violato il contraddittorio con il contribuente, non avendo verificato se la violazione del contraddittorio fosse meramente formale anzichè sostanziale, verificando in concreto se le ragioni che si sarebbero fatte valere in sede procedimentale avrebbero inciso sul provvedimento impositivo;

che il primo motivo è fondato, posto che la sentenza impugnata si limita a statuire “preso atto della sopracitata nota della Direzione Centrale, nonchè della mancanza del contraddittorio, come scaturito nel dibattimento e di analoga sentenza di questa Commissione Regionale (n. 82/3/15) ritiene di confermare la sentenza appellata”; tale statuizione appare incompatibile con l’obbligo costituzionale di motivazione imposto al giudice dall’art. 111 Cost., comma 6, Cost., che si ritiene violato in combinato disposto con l’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, con conseguente nullità della sentenza, in caso di motivazione apparente, tale da non consentire EID la ricostruzione del percorso logico seguito dal giudice (Cass., Sez. III, 12 ottobre 2017, n. 23940), risultando in tal caso la pronuncia inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione (Cass., Sez. VI, 25 settembre 2018, n. 22598);

che deve ritenersi, parimenti, nulla per inesistenza della motivazione la sentenza motivata per relationem, ove il giudice non dia conto, sia pur sinteticamente, delle ragioni per le quali intende confermare altra sentenza, anche di merito (Cass., Sez. Lav., 5 novembre 2018, n. 28139), incorrendo nel qual caso nel vizio di motivazione apparente, che ugualmente non consente la ricostruzione del processo deliberativo ove vi sia una generica condivisione delle conclusioni del suddetto precedente, senza alcun esame critico delle stesse in base ai motivi di gravame (Cass., Sez. Lav., 25 ottobre 2018, n. 27112);

che tale mancanza assoluta di motivazione si apprezza sia in relazione alle ragioni per le quali il contraddittorio sarebbe stato omesso (rispetto al quale manca qualsiasi riferimento normativo), sia in relazione alle ragioni della conseguente nullità del provvedimento impositivo, sia – infine – in relazione alla relatio costituita. dal menzionato precedente della stessa Commissione Regionale, rispetto al quale non è stato condotto alcun esame circa la riconducibilità alle questioni ivi trattate al caso di specie;

che il ricorso va, pertanto, accolto, in relazione al primo motivo, con assorbimento degli ulteriori motivi, cassandosi la sentenza con rinvio alla CTR della Liguria in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti gli ulteriori motivi, cassa la sentenza impugnata con rinvio alla CTR della Liguria in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 10 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 13 febbraio 2020

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