Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3604 del 13/02/2013


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 3604 Anno 2013
Presidente: SALME’ GIUSEPPE
Relatore: DI PALMA SALVATORE

SENTENZA
sul ricorso 7371-2011 proposto da:
MARTELLA

MICHELE

(

MRTMHL42H09I741L

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 15, presso lo
studio

dell’avvocato

CIPOLLONI

MARIACHIARA,

rappresentato e difeso dagli avvocati GIOVANNI
MELCHIORRE, LARAIA MICHELE, giusta procura speciale a
2012

margine del ricorso;
– ricorrente –

6366
contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA in persona del Ministro pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

Data pubblicazione: 13/02/2013

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende, ape legis;
controricorrente avverso il decreto n. 72/2010 della CORTE D’APPELLO di
CAMPOBASSO del 27.4.2010, depositato il 25/05/2010;

udienza del 05/10/2012 dal Consigliere Relatore Dott.
SALVATORE DT PALMA;
udito per il ricorrente l’Avvocato Biagio Tanzarella
(per delega avv. Michele Laraia) che si riporta agli
scritti e chiede l’accoglimento dei ricorso.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del
Dott. PIERFELICE PRATIS che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

R.g. n. 7371/11 Ud. pubbl. 5 ottobre 2012

Equa riparazione

Ritenuto che Michele Martella, con ricorso del 9 marzo dicembre 2011, ha impugnato per
cassazione — deducendo un unico motivo di censura —, nei confronti del Ministro della giustizia, il
decreto della Corte d’Appello di Campobasso depositato in data 25 maggio 2010, con il quale la
Corte d’appello, pronunciando sul ricorso del Martella — vòlto ad ottenere l’equa riparazione dei
danni patrimoniali e non patrimoniali ai sensi dell’art. 2, comma 1, della legge 24 marzo 2001, n.
89 —, in contraddittorio con il Ministro della giustizia — il quale, costituitosi nel giudizio, ha
concluso per l’inammissibilità o l’infondatezza del ricorso —, ha rigettato il ricorso;
che resiste, con controricorso, il Ministro della giustizia, il quale ha eccepito l’inammissibilità
del ricorso per intempestività della sua proposizione;
che, all’esito dell’odierna camera di consiglio, il Collegio ha deliberato di adottare la
motivazione semplificata.
Considerato, preliminarmente, che il ricorso è inammissibile, per intempestività della sua
proposizione;
che il processo a quo, promosso dal Martella con ricorso del 4 dicembre 2009, rientra tra quelli
di cui all’art. 58, comma 1, della legge n. 69 del 2009, entrata in vigore il 4 luglio 2009, con la
conseguenza che ad esso si applica, in particolare, l’art. 327, primo comma, cod. proc. civ. — nel
testo modificato dall’art. 46, comma 17, della stessa legge n. 69 del 2009 — che prevede la
decadenza dall’impugnazione dopo il decorso di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza;
che, nella specie, il decreto impugnato — non notificato — è stato pubblicato in data 25 maggio
2010, mentre la richiesta della notifica del ricorso per cassazione è stata effettuata in data 9 marzo
2011, cioè oltre il termine di sei mesi e quarantasei giorni, scaduto il 10 gennaio 2011;
che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;
che le spese del presente grado del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate nel
dispositivo.
P .Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, che liquida in complessivi C
505,75, oltre alle spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile, il 5 ottobre 2012
Il C nsigliere relatore ed estensore

Sentenza

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