Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3603 del 16/02/2010

Cassazione civile sez. lav., 16/02/2010, (ud. 25/11/2009, dep. 16/02/2010), n.3603

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. MONACI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. PICONE Pasquale – Consigliere –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

AVIOINTERIORS S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA GIULIANA 66,

presso lo studio dell’avvocato PAPARELLI ELENA, rappresentata e

difesa dall’avvocato TONELLI FABIO, giusta mandato a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

B.G., gia’ elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

OTRANTO 18, presso lo studio dell’avvocato PANICI PIERLUIGI,

rappresentato e difeso dall’avvocato LAURETTI GIOVANNI, giusta

mandato a margine del controricorso, e da ultimo domiciliato

d’ufficio presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6878/2004 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 21/06/2005 r.g.n. 7519/03;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del

25/11/2009 dal Consigliere Dott. MONACI Stefano;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE Ignazio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. ritualmente notificato, B. G., dipendente di Aviointeriors Spa dal 29 gennaio 1993 al 25 gennaio 2002, con mansioni di operaio addetto ai controllo qualita’, inquadrato nel (OMISSIS) livello ccnl metalmeccanici, impugnava il licenziamento per riduzione di personale intimatogli il 25 gennaio 2002.

Il ricorrente premetteva in linea di fatto:

che, con comunicazione della societa’ del 22 ottobre 2001, era stato licenziato per giustificato motivo oggettivo;

che, con lettera del 29 ottobre 2001, aveva impugnato il licenziamento;

che la societa’ con comunicazione del 25 gennaio 2002, aveva disposto la revoca del licenziamento, invitandolo a riprender servizio;

che con altra lettera, nella stessa data, la societa’ gli aveva comunicato appunto il licenziamento L. n. 223 del 1991, ex art. 4, comma 9 nell’ambito della procedura di mobilita’ avviata con comunicazione del 7 gennaio 2002 e conclusasi con accordo sindacale del (OMISSIS).

Assumeva in diritto la invalidita’ del recesso perche’ la societa’ convenuta aveva omesso di comunicare agli uffici competenti ed alle associazioni di categoria la puntuale indicazione dei criteri di scelta di cui alla L. n. 223 del 1991, art. 5, comma 1 in violazione della disposizione di cui alla L. n. 223 del 1991, art. 4, comma 9 ed aveva illegittimamente considerato, sin dall’inizio della comunicazione del 7 gennaio 2002, la messa in mobilita’ di cinque lavoratori, operando la scelta anche sul B. che, a quella data, non era in forza presso la societa’ essendo gia’ stato licenziato con la lettera del 22 ottobre 1991.

Di conseguenza, il licenziamento del ricorrente non poteva ricollegarsi alle ragioni tecnico – soggettive indicate come criterio di scelta.

Costituitosi il contraddittorio, al termine del primo grado di giudizio il giudice respingeva la domanda, ritenendo che la procedura osservata dalla societa’ datrice di lavoro fosse stata correttamente svolta a seguito di un accordo con le rappresentanze sindacali aziendali e le organizzazioni sindacali.

In questo accordo erano Stati individuati i criteri di scelta nelle esigenze tecnico – produttive e nelle eventuali disponibilita’ individuali connesse a queste esigenze, e nei successivi 120 giorni la societa’ aveva proceduto al licenziamento di 5 dipendenti tra cui il ricorrente.

2. Questa pronunzia veniva appellata dal lavoratore interessato.

Con sentenza n. 6878/04, la Corte d’Appello di Roma andava in contrario avviso, dichiarava l’illegittimita’ del licenziamento intimato con lettera del 21 gennaio 2002, ed ordinava alla societa’ appellata di reintegrare l’appellante nel posto di lavoro occupato in precedenza e la condannava al risarcimento del danno nella misura delle retribuzioni globali di fatto dal licenziamento alla effettiva reintegrazione ed al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria, nonche’, infine, alle spese dei due gradi.

La Corte d’Appello riteneva che fosse stata omessa la comunicazione agli uffici competenti ed alle associazioni sindacali di categoria della puntuale indicazione delle modalita’ con le quali erano stati applicati i criteri di cui all’art. 5, in violazione della L. n. 223 del 1991, art. 4, comma 9 con conseguente impossibilita’ di una verifica concreta delle modalita’ di scelta dei lavoratori da licenziare.

Secondo la sentenza d’appello la comunicazione agli uffici preposti era consistita soltanto nella trasmissione dell’elenco dei lavoratori collocati in mobilita’, e non dava conto delle scelte operate rispetto ai criteri concordati. Per quanto concerneva in particolare la posizione del B. riteneva che l’indicazione dei criteri di scelta non fosse sufficiente a ritenere che fosse stato assolto l’onere di una puntuale indicazione delle modalita’ con cui tali criteri erano stati applicati in concreto.

3. Avverso la sentenza di appello, depositata in cancelleria il 21 giugno 2005, e che non risulta notificata, la societa’ Aviointeriors s.p.a. ha proposto, in termine ricorso per Cassazione, con due motivi di impugnazione, notificato, in termine, il 21 giugno 2006.

L’intimato signor B.G. ha resistito con controricorso notificato, in termine, il 28 luglio 2006.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Nel primo motivo di impugnazione la societa’ lamenta la violazione e falsa applicazione della L. n. 223 del 1991, art. 4, comma 9 e art. 5.

Critica la sentenza impugnata per avere ritenuto che, con riferimento alla posizione del B., la datrice di lavoro non avesse effettuato una indicazione puntuale delle modalita’ di applicazione dei criteri di scelta di cui all’art. 5.

Nel secondo motivo la societa’ denunzia l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su fatti decisivi della controversia, quali appunto la procedura di mobilita’ e l’errata applicazione della stessa L. n. 223 del 1991, art. 4.

Critica la motivazione espressa su questi punti dalla Corte d’Appello.

In particolare, la sentenza non avrebbe tenuto conto della revoca del precedente licenziamento, e che era stata resa necessaria unicamente dalla “necessita’ di sanare una situazione di illegittimita’ conseguente al raggiungimento del numero di unita’ lavorative (5 nell’arco di 120 giorni) per le quali e’ obbligatoria l’attuazione della procedura dalla citata L. n. 223 del 1991, artt. 4 e 5�.

Proprio per questo la societa’ era stata costretta a chiedere la revoca, con effetto ex tunc, del licenziamento intimato al B., tanto e’ vero che gli aveva corrisposto il normale trattamento retributivo fino al 25 gennaio 2002, ed alla sua collocazione nella lista di mobilita’ unitamente agli altri quattro lavoratori selezionati in base ai criteri di scelta convenuti in sede di accordo sindacale. La scelta del B. in luogo di un altro dipendente, il signor F., addetto al medesimo reparto, era stata determinata dalla maggiore anzianita’ professionale e di servizio del F..

2. Deve essere esaminati preliminarmente l’eccezione di inammissibilita’ sollevata dal resistente B. che ha rilevato che l’Aviointeriofs s.p.a. era stata fusa per incorporazione nella Alven Holding spa, sostenendo che la fusione per incorporazione aveva determinato l’estinzione automatica della societa’ incorporata ed il subingresso per successione a titolo universale della societa’ incorporante nei rapporti attivi e passivi.

L’eccezione e’ infondata, perche’ in questi casi si applica l’art. 10 c.p.c. in base al quale “quando la parte vien meno per morte o per altra causa, il processo e’ proseguito dal successore universale o in suo confronto.” Il rapporto processuale percio’ e’ stato correttamente proposto e l’impugnazione proposta e’ ammissibile.

3. Nel merito il ricorso e’ infondato.

E’ infondato, innanzi tutto, il primo motivo di impugnazione.

La motivazione sul punto; della Corte d’Appello di Roma appare del tutto corretta.

La L. 23 luglio 1001, n. 223, art. 4, comma 9 dispone che, esaurita la procedura di mobilita’, “l’impresa ha facolta’ di collocare in mobilita’ gli impiegati, gli operai e i quadri eccedenti, comunicando per iscritto a ciascuno di essi il recesso, nel rispetto dei termini di preavviso.

Contestualmente, l’elenco dei lavoratori collocati in mobilita’, con l’indicazione per ciascun soggetto del nominativo, del luogo di residenza, della qualifica, dei livello di inquadramento, dell’eta’, del carico di famiglia, nonche’ con puntuale indicazione delle modalita’ con le quali sono stati applicati i criteri di scelta di cui all’art. 5, comma 1, deve essere comunicato per iscritto all’Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione competente, alla Commissione regionale per l’impiego e alle associazioni di categoria”.

La sentenza impugnata ha accertato in linea di fatto, a pag. 4 della motivazione, che la comunicazione inviata ai sensi gia’ ricordato comma 9 indicava soltanto i criteri applicati (nel caso di specie, carichi di famiglia, anzianita’, unicita’ del reddito e professionalita’) riferita ai lavoratori in esubero, ma non dava conto delle scelte operate secondo i criteri concordati, e non recava alcun riferimento, in relazione ai criteri enunciati, ai nominativi dei lavoratori interessati.

Questo contrasta palesemente con la prescrizione della legge.

Come gia’ sottolineato da questa Corte, “nella materia dei licenziamenti regolati dalla L 23 luglio 1991, n. 223, la comunicazione di cui all’art. 4, comma 9, che fa obbligo di indicare puntualmente le modalita’ con le quali sono stati applicati i criteri di scelta dei lavoratori da licenziare, e’ finalizzata a consentire ai lavoratori interessati, alle organizzazioni sindacali e agli organi amministrativi di controllare la correttezza dell’operazione e la rispondenza agli accordi raggiunti. A tal fine non e’ sufficiente la trasmissione dell’elenco dei lavoratori licenziati e la comunicazione dei criteri di scelta concordati con le organizzazioni sindacali, ne’ la predisposizione di un meccanismo di applicazione in via successiva dei vari criteri, poiche’ vi e’ necessita’ di controllare se tutti i dipendenti in possesso dei requisiti previsti siano stati inseriti nella categoria da scrutinare e, in secondo luogo, nel caso in cui i dipendenti siano in numero superiore ai previsti licenziamenti, se siano stati correttamente applicati i criteri di valutazione comparativa per l’individuazione dei dipendenti da licenziare�. (Cass. civ., 8 novembre 2003, n. 16805) Nel caso di specie, invece, questo controllo non era stato reso possibile a causa della mancata indicazione da parte del datore di lavoro dei criteri di valutazione comparativa applicati in concreto.

4. Il secondo motivo di impugnazione e’ assorbito dal rigetto del primo motivo, perche’ la ratio decidendi contestata nel primo motivo, ed ora confermata, e’ sufficiente a giustificare pienamente la decisione adottata.

Di conseguenza, le argomentazioni contenute nel motivo riguardano questioni non rilevanti ai fini della decisione.

5. Concludendo, il ricorso deve essere rigettato siccome infondato.

Le spese seguono la soccombenza in danno della ricorrente, e vengono liquidate cosi’ come in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE Respinge il ricorso e condanna la ricorrente alle spese che liquida in Euro 10,50, oltre ad Euro 3.000,00 (tremila/00) per onorari ed oltre a spese generali, IVA e CPA. Cosi’ deciso in Roma, il 25 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2010

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