Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3603 del 14/02/2018


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Civile Ord. Sez. 1 Num. 3603 Anno 2018
Presidente: DIDONE ANTONIO
Relatore: DOLMETTA ALDO ANGELO

sul ricorso 14595/2012 proposto da:
Millo S.a.r.I., in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in Roma, Via Giovanni Barracco n.2,
presso lo studio dell’avvocato Soccio Angela, che la rappresenta e
difende unitamente agli avvocati Bosio Cesare, Medina Guido,
giusta procura in calce al ricorso;
-ricorrente contro
Fallimento Rovati Gianfranco;
– intimato –

Data pubblicazione: 14/02/2018

avverso la sentenza n. 1210/2011 della CORTE D’APPELLO di
GENOVA, depositata il 02/12/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

FATTO E DIRITTO

1.- La s.a.r.l. Millo, ente di diritto francese, ricorre per cassazione nei
confronti del Fallimento Rovati Gianfranco, svolgendo due motivi
contro la sentenza resa dalla Corte di Appello di Genova il 2 dicembre
2011 in via di integrale conferma di quella assunta nel primo grado
del giudizio dal Tribunale di Genova, n. 4687/2008.
Con queste pronunce, i giudici del merito hanno respinto l’opposizione
all’esclusione dallo stato passivo del fallimento di Gianfranco Rovati
che era stata presentata dalla società Millo in relazione a un credito
risarcitorio legato dall’acquisto di macchinari per la produzione di
paste alimentari. A base di tale decisione le pronunce hanno rilevato,
secondo quanto in precedenza pure riscontrato dal giudice delegato
alla relativa procedura fallimentare, che la domanda risultava affetta
dall’invalidità e irregolarità della procura alle liti in forza della quale i
difensori della società Millo agivano in giudizio.
2.- Il fallimento di Gianfranco Rovati non ha posto in essere attività
difensive.
3.- I motivi di ricorso esposti dalla società Millo denunziano in vizi qui
di seguito richiamati.
Il primo motivo (ricorso, p. 12 ss.) dichiara, in particolare,
«violazione e/o falsa applicazione delle norma di cui agli articoli: 83
cod. proc. civ. (procura alle liti); 122 cod. proc. civ. (uso della lingua
italiana); 156 cod. proc. civ. (rilevanza della nullità degli atti); 163
cod. proc. civ. (contenuto della citazione); 164 cod. proc. civ. (nullità

24/10/2017 dal cons. ALDO ANGELO DOLMETTA (est.)

della citazione); 182 cod. proc. civ. (difetto di rappresentanza o
autorizzazione) e 2703 cod. civ. (sottoscrizione autenticata) in
relazione alla pretesa nullità del mandato (art. 360, comma 1, n. 3
cod. proc. civ.») – Omessa, insufficiente o contraddittoria
motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art.

Il secondo motivo (p. 21 ss.) assume, a sua volta, «violazione e/o
falsa applicazione delle norme di cui agli articoli: 1399 cod. civ.
(ratifica); 2964 cod. civ. (decadenza); 75 cod. proc. civ. (capacità
processuale); 182 cod. proc. civ. (difetto di rappresentanza), in
ordine alla regolarizzazione della rappresentanza o assistenza o
autorizzazione delle parti (art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.») Omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto
controverso e decisivo per il giudizio (art. 360, comma 1, n. 5 cod.
proc. civ.)».
4.- Più in dettaglio, la società ricorrente assume che la Corte
territoriale ha errato nel lamentarsi di ciò che, nella procura
presentata, la «specifica qualità di rappresentante pro tempore» della
società Millo da parte della «persona che ha sottoscritto la procura è
riportata solo nel testo in italiano della procura» e non anche nel
testo in lingua francese: la conclusione, fatta propria dalla Corte, di
ritenere per questo incompleta la procura urta – così si afferma contro i «più elementari criteri di interpretazione dei negozi giuridici»
(primo motivo).
La ricorrente assume altresì che, in ogni caso, la sentenza impugnata
è viziata da errore di diritto, posto che la Corte non ha ritenuto di
«promuovere la sanatoria del difetto di capacità processuale,
assegnando alla parte, ai sensi dell’art. 182 cod. proc. civ. comma 2,
nel testo vigente ratione temporis, un termine per consentire la
costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza o

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360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ.)».

l’assistenza, o per il rilascio delle necessarie autorizzazioni» (secondo
motivo).
5.- Il secondo motivo di ricorso – che, nel concreto contesto della
vicenda in esame, assume precedenza logica rispetto all’altro – è da
ritenere fondato.

182, comma 2, c.p.c. (nel testo, applicabile “ratione tenvoris”,
anteriore alla modifica introdotta dall’art. 46 della legge n. 69 del
2009), trova applicazione anche nel caso di vizio della procura alle liti
e va interpretato, anche alla luce della novella, nel senso che il
giudice è tenuto a promuovere la sanatoria del vizio, assegnando un
termine alla parte che non vi abbia già provveduto di sua iniziativa»
(così, tra le più recenti pronunce, Cass., 4 novembre 2015, n. 22559;
Cass., 18 febbraio 2016, n. 3181).
6.- In conclusione, va accolto il secondo motivo di ricorso, assorbito il
primo. Di conseguenza, va cassata la sentenza impugnata e la
controversia va rinviata alla Corte di Appello di Genova che, in
diversa composizione, deciderà anche sulle spese del presente
giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbito il primo.
Cassa la sentenza impugnata e rinvia la controversia alla Corte di
Appello di Genova che, in diversa composizione, deciderà anche sulle
spese de presente giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione
civile, addì 24 ottobre 2017.

Secondo l’orientamento di questa Corte, infatti, la norma dell’«art.

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