Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3602 del 16/02/2010

Cassazione civile sez. lav., 16/02/2010, (ud. 25/11/2009, dep. 16/02/2010), n.3602

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE LUCA Michele – Presidente –

Dott. DI NUBILA Vincenzo – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 7672-2006 proposto da:

D.P.R., D.G., B.M.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CAVOUR 221, presso lo studio

degli avvocati FABBRINI FABIO e GUALTIERI AGNESE, che li

rappresentano e difendono, giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

POSTE italiane S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso

lo studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato DE LUCA TAMAJO RAFFAELE, giusta delega a

margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 388/2005 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 07/03/2005 R.G.N. 380/04 + altri;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

25/11/2009 dal Consigliere Dott. PIETRO CURZIO;

udito l’Avvocato GENTILE GIOVANNI per delega FIORILLO LUIGI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello che ha concluso per: accoglimento per quanto di

ragione.

Fatto

FATTO E DIRITTO

D.P.R., D.G. e B.M., dipendenti di poste italiane chiedono l’annullamento della sentenza della Corte d’Appello di Napoli, pubblicata il 7 marzo 2005.

La controversia concerne il diritto dei ricorrenti, dipendenti delle Poste, al compenso aggiuntivo per il lavoro espletato in festività nazionali quando le stesse cadono di domenica.

Il giudice di primo grado aveva condannato Poste italiane al pagamento di 368,48 in favore della D.P. e del B. e di 319,66 Euro in favore del D., nonchè al pagamento di un terzo delle spese con compensazione dei residui due terzi.

Contro tale decisione aveva proposto appello Poste italiane spa, chiedendo l’integrale rigetto delle domande.

La Corte d’appello ha ritenuto fondato il primo motivo di gravame, condividendo la tesi delle Poste per cui il D.P.R. 14 luglio 1960, n. 1029, di recezione dell’accordo interconfederale 3 dicembre 1954 avendo previsto l’estensione del trattamento di cui all’accordo recepito solo ai lavoratori retribuiti in maniera fissa del settore industria, non si applica alle Poste, società produttrice prevalentemente di servizi. A causa dell’accoglimento di tale motivo di appello la Corte di Napoli ha escluso tutte le richieste relative a festività diverse da 1 maggio 1994 e 25 aprile 1999.

La Corte ha inoltre accolto il motivo di appello concernente la durata della prescrizione, condividendo la tesi della durata quinquennale (il giudice di primo grado aveva condiviso la tesi della durata decennale). Ciò comportava l’estinzione del diritto al compenso aggiuntivo per il 1 maggio 1994 e la condanna al solo compenso aggiuntivo per il 25 aprile 1999, pari a 48,81 per ciascun ricorrente.

Quanto alle spese le Poste venivano condannate al pagamento di un quarto, con compensazione degli altri tre quarti.

I lavoratori propongono tre motivi di ricorso per cassazione. Poste italiane ha depositato controricorso, chiedendo il rigetto dell’impugnazione.

Il primo motivo di ricorso ripropone la tesi del termine decennale di prescrizione. Il motivo è infondato per le ragioni più volte esposte in cause analoghe (a decorrere dal Cass., 10 novembre 2004, n. 21377).

Il secondo motivo è invece fondato. In numerose recenti decisioni si è precisato che il D.P.R. 14 luglio 1960, n. 1029, di recezione dell’accordo interconfederale 3 dicembre 1954, si applica alle Poste a decorrere dalla data di stipulazione del primo contratto collettivo: 26 aprile 1994 (Cfr., in particolare, quanto esposto da ultimo nella sentenza 2 aprile 2009, n. 8065, cui si rinvia anche per ulteriori richiami). Il terzo motivo concerne la decisione sulle spese e rimane assorbito dall’accoglimento del secondo motivo.

In conseguenza dell’accoglimento del secondo motivo, infatti, la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio alla Corte di Appello di Napoli in altra composizione, che deciderà la controversia applicando il principio per cui i rapporti di lavoro dei dipendenti delle Poste italiane sono soggetti alla disciplina del D.P.R. 14 luglio 1960, n. 1029, di recezione dell’accordo interconfederale 3 dicembre 1954, a decorrere dal 26 aprile 1994.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso con riferimento al secondo motivo.

Cassa la sentenza impugnata. Rinvia alla Corte d’Appello di Napoli in altra composizione anche per le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 25 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2010

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