Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3602 del 13/02/2020

Cassazione civile sez. trib., 13/02/2020, (ud. 10/09/2019, dep. 13/02/2020), n.3602

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. D’AQUINO Filippo – rel. Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. ARMONE Giovanni Maria – Consigliere –

Dott. NOVIK Adet Toni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 20706/2016 R.G. proposto da:

C.A.D. LA LANTERNA SRL IN LIQUIDAZIONE (C.F. (OMISSIS)), in persona

del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso

dall’Avv. RAVERA LUCIO e dall’Avv. AURELI ADRIANO, elettivamente

domiciliata presso lo studio del secondo in Roma, Via A. Stoppani,

34;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI (C.F. (OMISSIS)), in persona del

Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via

dei Portoghesi, 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Liguria n. 194/2016, depositata il 10 febbraio 2016.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 settembre

2019 dal Consigliere D’Aquino Filippo.

Fatto

RILEVATO

Che:

L’odierna contribuente, quale responsabile solidale dell’importatore, ha impugnato l’avviso di rettifica notificato in data 18.10.2010, effettuato a seguito di procedimento di revisione a posteriori relativo alla importazione del 12.01.2010 di prodotti di ghisa non malleabile dalla Repubblica Popolare Cinese, con il quale, in applicazione della abrogazione di un’agevolazione daziaria, era stata fatta applicazione di un dazio antidumping, deducendo l’applicazione retroattiva del dazio e il proprio difetto di legittimazione passiva;

che la CTP di La Spezia ha rigettato il ricorso e la CTR della Liguria, con sentenza del 10 febbraio 2016, ha rigettato l’appello, osservando che:

– il soggetto esportatore della merce ha violato la Decisione della Commissione Europea n. 2006/109/CE del 19 gennaio 2006, come accertato dalla successiva decisione della Commissione Europea 2010/389/UE del 13 luglio 2010, con applicazione del dazio antidumping istituito dall’art. 1, par. 2 Regolamento (CE) 25 luglio 2005 n. 1212/2005;

– il dichiarante in regime di rappresentanza indiretta, in tema di procedura domiciliata, si identifica nel beneficiario della prestazione ed è responsabile per l’importazione in virtù della dichiarazione resa;

– non sussiste la buona fede dello spedizioniere, non sussistendo un legittimo affidamento del contribuente per il fatto che le certificazioni siano state inizialmente ritenute veritiere dalle autorità doganali, non ostando tali circostanze all’esercizio di controlli successivi;

che propone ricorso per cassazione la società contribuente affidato a tre motivi, ulteriormente illustrati da memoria, cui resiste

con controricorso l’Ufficio.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

con il primo e pluriarticolato motivo, la società ricorrente deduce violazione e falsa applicazione della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 3, comma 1, e dell’art. 11 preleggi, della Decisione della Commissione Europea 2010/389/UE, art. 2 con la quale è stata abrogata la precedente Decisione della Commissione 2006/109/CE, nonchè del Regolamento (CE) 30 novembre 2009, n. 1225/2009, art. 10, nella parte in cui la sentenza impugnata ha fatto applicazione retroattiva degli effetti della Decisione 2010/389/UE prima della sua pubblicazione nella GUCE in data 14.07.2010, laddove l’importazione è avvenuta nel gennaio 2010; censura la sentenza nella parte in cui la violazione dell’impegno assunto nel 2006 a fondamento della Decisione 2006/109/CE comporti l’applicazione automatica e retroattiva del dazio antidumping, laddove la Decisione 2006/109/CE ha previsto che il dazio sarebbe stato applicabile discrezionalmente; rileva come l’applicazione delle disposizioni tributarie, anche in materia daziaria, non può avere effetto retroattivo per le importazioni avvenute in epoca anteriore alla pubblicazione della decisione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, salvo che ciò sia previsto da una espressa disposizione, che nella specie farebbe difetto nella Decisione 2010/389/UE; formula questione interpretativa a termini dell’art. 267 TFUE con richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia; evidenzia in memoria come questa Corte si sarebbe già pronunciata nel senso prospettato dal ricorrente (Cass., Sez. V, 28 febbraio 2019, n. 5936);

che il motivo è infondato, in quanto nel caso di specie non si tratta di fare applicazione retroattiva di una disposizione tributaria (dazio antidumping), bensì di dare atto del venir meno di una disposizione agevolatrice, che determina l’assoggetta mento ex post delle operazioni di importazione all’ordinario (e precedentemente già in vigore) dazio antidumping, sicchè è legittimo il recupero a poste ‘ori del tributo, in quanto il venir meno di un’agevolazione, in deroga al regime ordinario di tassazione, costituisce rischio normale per l’operatore commerciale ai sensi del Regolamento CE n. 268 del 2006, art. 2 (Cass., Sez. V, 23 maggio 2019, n. 14020; Cass., Sez. V, 6 luglio 2016, n. 13770; conf. Cass., Sez. V, 11 maggio 2018, n. 11441);

che tale soluzione si impone, vieppiù, in quanto la disposizione agevolatrice si configurava, prima della sua abrogazione, quale condizione sospensiva dell’applicazione del dazio antidumping precedentemente in vigore, sottoposta al rispetto, come indicato nella Decisione 2006/109/UE, dell’impegno offerto dalla Camera di commercio cinese unitamente a venti società o gruppi di società cinesi che hanno collaborato, in forza del quale le società esportatrici hanno accettato di non vendere il prodotto in esame al primo acquirente indipendente nell’Unione Europea al di sotto di determinati prezzi minimi, impegno che (punto nn. 2, 3 del considerando della Decisione 2010/389/UE), il cui venir meno comporta l’applicazione retroattiva dell’originario trattamento tributario;

che la natura oggettiva ed ipso iure (e non discrezionale, come ritiene il ricorrente) del verificarsi della condizione è evincibile dall’ottavo considerando della Decisione della Commissione n. 2010/389/UE (che ha abrogato la precedente Decisione della Commissione 2006/109/CE), ove rileva come la precedente Decisione sanciva “che la violazione da parte di una delle società o della CCCME verrà considerata una violazione da parte di tutti i firmatari. L’impegno stabilisce altresì che ogni violazione o sospetta violazione di qualsiasi disposizione dell’impegno comporterà l’accettazione della revoca dell’impegno per tutte le società indipendentemente dal grado di materialità della violazione”; per cui deve ritenersi espressamente contemplato nella decisione del 2006 che la revoca dell’impegno avrebbe comportato l’applicazione retroattiva ed ipso iure del dazio antidumping istituito dal Regolamento (CE) 25 luglio 2005 n. 1212/2005, art. 1, par. 2;

che il precedente indicato nella memoria non appare in termini, sia in quanto in detto precedente non si fa questione della Decisione della Commissione Europea 2010/389/UE, sia in quanto la Corte non si è pronunciata nel merito dei motivi di ricorso;

che con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 202, comma 3, in combinato disposto con il Regolamento (CEE) 12 ottobre 1992, n. 2913, art. 220, nella parte in cui la sentenza impugnata ha negato la sussistenza della buona fede dello spedizioniere doganale; rileva il ricorrente come nel caso di specie ricorra l’ipotesi dell’introduzione irregolare (illecita introduzione), non potendo lo spedizioniere ragionevolmente essere a conoscenza che la merce sarebbe stata soggetta successivamente all’applicazione di un dazio antidumping con effetto retroattivo; ritiene il ricorrente che nel caso di specie la responsabilità possa discendere solo da una consapevole compartecipazione dello spedizioniere;

che il motivo è infondato, posto che la dichiarazione resa dal rappresentante indiretto, in qualità di dichiarante, regge la responsabilità dello spedizioniere per effetto della mera dichiarazione a termini del Reg. n. 2913/92, art. 201, commi 2 e 3, (Cass., Sez. V, 26 febbraio 2019, n. 5560), non potendosi in tal caso configurare una introduzione irregolare, in quanto ciò che fonda la responsabilità daziaria è la dichiarazione resa in dogana, del cui contenuto risponde il rappresentante indiretto quale dichiarante; nel qual caso, la dichiarazione fonda essa stessa la qualità di soggetto responsabile a norma del Reg. (CEE) n. 2913/92, art. 201, par. 3 (Cass., Sez. V, 27 marzo 2013, n. 7720); grava, difatti, per giurisprudenza consolidata sul rappresentante indiretto l’obbligo di vigilare – con la diligenza qualificata da ragguagliare, ex art. 1176 c.c., comma 2, alla natura dell’attività esercitata – sull’esattezza delle informazioni fornite dall’esportatore allo Stato di esportazione, al fine di evitare abusi, e l’Unione Europea non è tenuta a subire le conseguenze di comportamenti scorretti dei fornitori dei suoi cittadini, rientranti nel rischio dell’attività commerciale, e contro i quali gli operatori economici ben possono premunirsi nell’ambito dei loro rapporti negoziali (Cass., Sez. V, 8 febbraio 2019, n. 3739);

che con il terzo motivo si deduce omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione delle parti in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 circa la violazione dell’obbligo del preventivo contraddittorio, nonchè violazione e falsa applicazione della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 12, comma 7, non avendo il giudice di appello espressamente statuito in merito alla contestazione di parte contribuente circa il mancato rispetto del termine di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, in violazione della giurisprudenza unionale in materia;

il motivo, che potrebbe prestarsi a una declaratoria di inammissibilità perchè attinente a una omessa pronuncia da parte del giudice di appello (impugnabile con il vizio di error in procedendo), è infondato, essendo questa Corte ferma nell’affermazione del principio secondo cui agli avvisi di rettifica in materia doganale precedenti all’entrata in vigore del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 del 2012, conv. nella L. 24 marzo 2012, n. 27, non si applica la L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, perchè, in tale ambito, opera lo ius speciale di cui al D.Lgs. 8 novembre 1990, n. 374, art. 11, preordinato a garantire al contribuente un contraddittorio pieno in un momento anticipato rispetto alla formazione dell’atto definitivo, che può essere impugnato in sede giurisdizionale, nè sussistendo violazione dei principi unionali, nè degli artt. 3 e 24 Cost. (Cass., Sez. V, 25 gennaio 2019, n. 2175; Cass., Sez. V, 8 maggio 2019, n. 12095);

che il ricorso va, pertanto, rigettato, con spese regolate dal principio della soccombenza; sussistono i presupposti per l’applicazione del raddoppio del contributo unificato a termini del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater.

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso, condanna C.A.D. LA LANTERNA SRL IN LIQUIDAZIONE al pagamento delle spese processuali in favore di AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 3.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito; dà atto che sussistono presupposti processuali carico del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso proposto, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 10 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 13 febbraio 2020

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