Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3602 del 13/02/2013
Civile Ord. Sez. 6 Num. 3602 Anno 2013
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: FRASCA RAFFAELE
ORDINANZA
sul ricorso 2401-2012 proposto da:
TTT SAS DI TARDIVO SANDRO & C. 07352250018, in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, LUNGOTEVERE DELLE NAVI 30, presso
lo studio dell’avvocato FASANO CRESTE MICHELE, che la
rappresenta
e
difende unitamente all’avvocato PIER
ROSARIO MONTEGROSSO giusta procura speciale a margine
del ricorso;
– ricorrente –
2012
contro
9152
MASSANO SRI 07341480015) in persona del legale
(
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA DELLE FORNACI 38, presso lo studio
Data pubblicazione: 13/02/2013
dell’avvocato ALBERICI FABIO, che la rappresenta e
difende unitamente all’avvocato VIGLIONE ANTONIO
giusta procura a margine del controricorso e ricorso
incidentale;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
TTT SAS DI TARDIVO SANDRO & C.(07352250018, in persona
)
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, LUNGOTEVERE DELLE NAVI 30, presso
lo studio dell’avvocato FASANO ORESTE MICHELE, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato PIER
ROSARIO MONTEGROSSO giusta procura speciale a margine
del ricorso;
-con troricorrente al ricorrente incidentale
– ricorrenti incidentali –
– ricorrenti incidentali –
avverso la sentenza n. 20624/2011 della CORTE SUPREMA
DI CASSAZIONE di ROMA del 6/07/2011, depositata il
07/10/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 06/12/2012 dal Consigliere Relatore
Dott. RAFFAELE FRASCA;
udito l’Avvocato Alberici Fabio difensore della
controricorrente e ricorrente incidentale che si
riporta al controricorso e al ricorso incidentale;
nonché contro
è presente il P.G. in persona del Dott. MARIO FRESA
che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
R.g.n. 2401-12 (c.c. 6.12.2012)
Ritenuto quanto segue:
§1. La s.a.s. T.T.T. di Tardivo Sandro & C. ha proposto ricorso per revocazione ai
sensi dell’art. 391-bis c.p.c. contro Giuseppe Massano e la s.r.l. Massano s.r.l. avverso la
sentenza n. 20624 del 7 ottobre 2011, con la quale la Corte di cassazione ha dichiarato
improcedibile il ricorso principale da lui proposto ed iscritto al n.r.g. 16887 del 2009 ed
assorbito quello incidentale condizionato del Massano, a motivo che la ricorrente
principale, pur avendo allegato nel ricorso che la sentenza di merito impugnata, resa dalla
aveva prodotto la relata di detta notificazione.
§2. Al ricorso ha resistito con controricorso soltanto la Massano s.r.l. ed avverso il
controricorso, nel quale viene riproposto il ricorso incidentale condizionato, la T.T.T. ha
proposto controricorso.
§3. Dovendo il ricorso trattarsi con il procedimento di cui all’art. 380-bis c.p.c. a
norma dell’art. 391-bis, secondo comma, c.p.c., è stata redatta relazione ai sensi del citato
art. 380-bis, che è stata notificata agli avvocati delle parti e comunicata al Pubblico
Mistero presso la Corte.
Considerato quanto segue:
§1. Nella relazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. — nella quale il ricorso è stato, per
errore materiale, detto come proposto contro il Massano e non, come invece lo è stato,
contro di lui e la detta s.r.l. – si sono svolte le seguenti considerazioni:
<<[....1 §2. 11 ricorso si presta ad essere trattato con il procedimento di cui all'art.
380-bis c.p.c. a norma dell'art. 391-bis, secondo comma, c.p.c.
§3. Esso appare manifestamente inammissibile, in quanto nella sentenza impugnata
questa Corte non ha commesso alcun errore di fatto nel rilevare che non era stata
depositata a norma dell'art. 369, secondo comma, n. 2 c.p.c. la relata della notificazione
della sentenza di merito allora impugnata, ancorché nel ricorso la T.T.T, avesse allegato
che detta notificazione era avvenuta.
Parte ricorrente assume che l'errore revocatorio si sarebbe verificato perché l'assunto
del mancato deposito della copia autentica delle sentenza sarebbe in contrasto con la
circostanza che copia autentica della sentenza di merito con la relata era stata depositata,
come da documento 1, prodotto con il ricorso in esame.
Ora, tale documento è rappresentato dalla copia della sentenza di merito, sulla quale
figura un'attestazione di deposito della Cancelleria di questa Corte con timbro a data 27
ottobre 2009 ed effettivamente in calce ad essa v'è la relata a data 6 maggio 2009.
Est. Cons. Wa1e1e Frasca Corte d'Appello di Torino il 2 marzo 2009 le era stata notificata il 6 maggio 2009, non R.g.n. 2401-12 (c.c. 6.12.2012) Senonché, il deposito di detta copia, come si riscontra dal fascicolo d'ufficio del
ricorso a suo tempo iscritto al n.r.g. 16887 del 2009 non risulta avvenuto all'atto in cui la
T.T.T. ebbe a depositare nella cancelleria di questa Corte, nel termine di cui all'art. 369
c.p.c. il suo ricorso principale, deposito avvenuto tempestivamente il 22 luglio 2009, dopo
la notifica del ricorso principale avvenuta il 3 luglio 2009, bensì risulta effettuato in una
con il deposito del controricorso notificato il 9 ottobre 2009 avverso il ricorso incidentale
condizionato, avvenuto il 27 ottobre 2009, e, quindi, in modo assolutamente tardivo rispetto al termine decorso dal ricorso principale, che avrebbe dovuto essere rispettato a
pena di improcedibilità.
Pertanto, la sentenza di questa Corte, là dove ha rilevato l'improcedibilità non ha
commesso alcun errore nell'affermare che non era stato osservato l'art. 369, comma
secondo n. 2, c.p.c.
Va d'altro canto considerato che nella nota di deposito del controricorso a ricorso
incidentale condizionato che è presente nel fascicolo d'ufficio e reca la firma dell'allora
difensore della T.T.T. al n. 5 risulta indicata come depositando "copia autentica del
provvedimento impugnato", ma non il deposito della relata di notificazione e,
analogamente, di tale deposito non v'è traccia nell'attestazione in calce del funzionario
dell'ufficio depositi della cancelleria di questa Corte, onde, figurando il timbro del 27
ottobre 2009 solo sulla prima pagina della sentenza, non v'è nemmeno certezza che
effettivamente con la copia autentica sia stata depositata la relata.
E tanto esonerava la Corte dal farsi carico della presenza di tale relata.
Comunque quel deposito, se pure si considerasse rituale, non avrebbe potuto giovare
ad evitare la improcedibilità e se parte ricorrente avesse considerato Cass. Sez. Un. n. 9005
del 2009, citata da questa Corte nella sentenza impugnata, ne avrebbe compreso le ragioni.
In pratica, l'eventuale mancata considerazione del deposito dell'ottobre 2009 non
sarebbe stata in alcun modo decisiva ai fini della ritenuta improcedibilità, perché se quel
deposito fosse stato considerato, non l'avrebbe elisa.
Il ricorso dovrebbe essere dichiarato inammissibile.>>.
§2. Il Collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni della relazione, alle
quali nulla è necessario aggiungere, salvo il rilievo che palesemente priva di fondamento
era l’eccezione — proposta nel controricorso – di tardività della notificazione del ricorso per
decorso del termine breve al 16 gennaio 2012, data nella quale il ricorso venne consegnato
per la notificazione (almeno in relazione alla notificazione poi perfezionatasi, risultando
anche notificazioni eseguite dal punto di vista del notificante il 13 gennaio 2012, ma senza
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Est. Cons. R ffa le Frasca
R.g.n. 2401-12 (c.c. 6.12.2012)
che si siano prodotti gli avvisi): invero il 15 gennaio 2012 era domenica e, quindi, il
termine breve decorso dalla notifica della sentenza impugnata venne prorogato, ai sensi
dell’art. 155, quarto comma, c.p.c. al lunedì successivo.
§3. Il ricorso è, dunque, dichiarato inammissibile, con conseguente assorbimento del
controricorso incidentale condizionato, dato che non ha luogo la fase rescissoria.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, con applicazione
P. Q. M.
La Corte, pronunciando sui ricorsi riuniti, dichiara inammissibile il ricorso per
revocazione ed assorbito, di conseguenza, l’incidentale condizionato. Condanna la
ricorrente alla rifusione alla resistente delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in
euro quattromiladuecento, di cui duecento per esborsi, oltre spese generali ed accessori
come per legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile-3, il 6
dicembre 2012.
della tariffa di cui al D.M. n. 140 del 2012.