Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3601 del 14/02/2018


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Civile Ord. Sez. 1 Num. 3601 Anno 2018
Presidente: AMBROSIO ANNAMARIA
Relatore: NAZZICONE LOREDANA

sul ricorso 2833/2012 proposto da:
Fiorletta Gianpaolo, e Gravagno Rosario – in proprio e nella qualità
di Amministratore Unico di Meraklon S.p.a. in Amministrazione
Straordinaria e di Meraklon Yarn S.r.l. in Amministrazione
Straordinaria, elettivamente domiciliati in Roma, Viale G. Mazzini n.
55, presso lo studio dell’avvocato Grillo Corrado, che li rappresenta
e difende unitamente agli avvocati Pellegrini Roberto, Ricci Ilaria,
giusta procure speciali per Notaio avv. Giovanni Piacitelli di Frosinone
– Rep.n. 71948 del 4.5.2016 e Rep.n. 72066 del 23.6.2016;
– ricorrenti –

Data pubblicazione: 14/02/2018

contro
Meraklon S.p.a. in Amministrazione Straordinaria, e Meraklon Yarn
S.r.l. in Amministrazione Straordinaria, entrambe in persona del
Commissario Straordinario pro tempore, elettivamente domiciliate in
Roma, Via Silvio Pellico n. 24, presso lo studio dell’avvocato Valvo

procura a margine del controricorso;
– controricorrenti contro

Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del Ministro

pro

tempore, domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso
l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ope
legis;
– resistente nonché contro

Pubblico Ministero presso il Tribunale di Terni;
– intimato –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di PERUGIA, depositato il
02/11/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
12/10/2017 dal cons. NAZZICONE LOREDANA.

FATTI DI CAUSA
Con decreto del 2 novembre 2011, la Corte d’appello di Perugia
ha respinto, previa riunione, i reclami proposti, in proprio e nella
qualità, dal procuratore speciale delle due società, nonché dall’ex
amministratore, avverso l’apertura della procedura di
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Giuseppe, rappresentate e difese dall’avvocato Trabalza Folco, giusta

amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, ai sensi
del d.lgs. 8 luglio 1999, n. 270, con riguardo alla Meraklon s.p.a. ed
alla Meraklon Yarn s.r.I., disposta con due decreti del Tribunale di
Terni del 18 luglio 2011.
Ha ritenuto la corte territoriale, per quanto ancora rileva, che: a)

deposito della relazione del commissario giudiziale è rimasta senza
rilievo, trattandosi di termine meramente ordinatorio;

b) non vi è

prova della dedotta irrealizzabilità del piano di risanamento;

c) i

motivi concernenti la possibilità di dichiarare le due società insolventi
sono inammissibili, essendo rivolte alla sentenza con cui il tribunale
provvide a dichiarare tale stato; d) del tutto perplessi e contraddittori
sono i restanti motivi, posto che da un lato di afferma che sarebbe
impossibile il riequilibrio economico dell’impresa in ragione
dell’esistenza di ingenti debiti pregressi, dall’altro che, all’opposto,
l’esposizione debitoria era significativamente diminuita.
Avverso questa sentenza propone ricorso il soccombente sulla
base di tre motivi. Resistono le procedure con controricorso. Nessuna
attività difensiva è stata svolta dal Ministero, che si è limitato a
depositare atto di costituzione ai fini della discussione orale.
I ricorrenti hanno altresì depositato la memoria di cui all’art. 378
c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo, deducendo la violazione dell’art. 28
d.lgs. 8 luglio 1999, n. 270, con riferimento all’art. 111 Cost., i
ricorrenti si dolgono che la relazione del commissario giudiziale fu
depositata non entro il 17 giugno 2011, ma presumibilmente il 22
giugno 2011, dato che l’avviso fu affisso il 23 giugno successivo, e ciò
trattandosi di termini finalizzati ad assicurare agli interessati

2

la tardività, peraltro allegata solo in via di “supposizione”, del

tempestiva cognizione della relazione stessa, onde non rileva che si
tratti di termine ordinatorio.
Con il secondo motivo, denunziano violazione e falsa applicazione
degli artt. 274, 335 e 359 c.p.c., oltre al difetto assoluto di
motivazione, perché, da un lato, non era applicabile la procedura nel

dall’altro lato, una volta emesse dal tribunale due distinte pronunce,
la corte territoriale non avrebbe potuto riunire i procedimenti di
reclamo.
Con il terzo motivo, censurano il difetto assoluto di motivazione
con riguardo all’insussistenza delle condizioni della procedura
dell’amministrazione straordinaria, mancando nella specie le concrete
prospettive di recupero.
2. – Inammissibili sono i ricorsi proposti dal procuratore speciale
delle società e dall’amministratore in proprio, come tali carenti di
legittimazione al ricorso.
3. – Il primo motivo è inammissibile.
I ricorrenti, invero, da un lato non espongono il fatto in modo
certo, limitandosi ad ipotizzare il ritardo di cinque giorni nel deposito
della relazione; dall’altro lato, non prospettano nessuna lesione ad un
proprio diritto, derivata dal deposito della relazione non il giorno
venerdì, ma il successivo mercoledì 22 giugno.
Sotto il primo profilo, la procedura afferma essere invece
avvenuto il deposito il 16 giugno 2011: onde già la mancanza di
autosufficienza al riguardo induce alla declaratoria di inammissibilità
del motivo, ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., per
genericità.
Inoltre, giova rilevare come si applichi anche al termine in
questione nella procedura di amministrazione straordinaria la regola,
enunciata da questa Corte in tema di processo civile, secondo cui è

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caso di specie per assenza del requisito dimensionale, e perché,

inammissibile, per difetto di interesse, il motivo di ricorso per
cassazione con cui si denunci genericamente il mancato rispetto di
una regola processuale.
Invero, costituisce principio generale che l’ordinamento non
appresta alcuna tutela all’interesse alla mera regolarità formale del
processo, onde l’interesse a denunciare la violazione di una norma

pregiudizio alla sfera giuridica della parte, la quale è pertanto tenuta
ad allegarlo e dimostrarlo (cfr., fra le altre, Cass. 21 novembre 2016,
n. 23638; 18 dicembre 2014, n. 26831; 19 marzo 2014, n. 6330; 13
luglio 2007, n. 15678; 30 giugno 1997, n. 5837).
I ricorrenti, al riguardo, neppure hanno allegato un qualunque
pregiudizio: ciò ben si comprende, atteso che il termine per la
presentazione delle osservazioni decorre, per l’imprenditore
insolvente, i creditori ed ogni altro interessato, dall’affissione
dell’avviso di deposito della relazione, ai sensi dell’art. 29 d.lgs. n.
270 del 1999.
3. — Il secondo motivo è inammissibile.
Non è ammissibile la censura, laddove si rivolge a provvedimenti
diversi da quello ora impugnato, in particolare alla sentenza
dichiarativa dello stato di insolvenza, atteso l’espresso disposto
dell’art. 33, comma 3, d.lgs. n. 270 del 1999, secondo cui con il
reclamo non possono dedursi motivi che possano farsi valere con
l’opposizione.
Dall’altro lato, essa è ancora inammissibile, laddove si duole della
riunione disposta dalla corte territoriale con riguardo ai due
procedimenti di reclamo, atteso che, come questa Corte ha più volte
chiarito (fra le altre, Cass. 4 ottobre 2004, n. 19840), il
provvedimento di riunione previsto dall’art. 274 c.p.c., relativo alla
stessa causa (riunione obbligatoria) o a cause diverse ma connesse

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processuale in tanto sussiste, in quanto ciò abbia comportato un

(riunione facoltativa), ovvero dettato da motivi di economia
processuale, essendo strumentale e preparatorio rispetto alla futura
definizione della controversia, è rimesso al potere discrezionale del
giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità neanche
attraverso l’impugnazione della sentenza che definisce il giudizio nel

Giova altresì precisare che, contrariamente all’assunto dei
ricorrenti, l’istituto della riunione di procedimenti relativi a cause
connesse, previsto dall’art. 274 c.p.c., essendo volto a garantire
l’economia ed il minor costo del giudizio, oltre alla certezza del diritto,
trova applicazione anche in appello, e, addirittura, in sede di
legittimità anche in relazione a ricorsi proposti contro sentenze
diverse pronunciate in separati giudizi (al riguardo, Cass. 31 ottobre
2011, n. 22631; 22 giugno 2007, n. 14607, fra le altre).
4. – Il terzo motivo è inammissibile, posto che esso intende
riproporre la valutazione di fatto circa l’esistenza dei presupposti di
legge

per l’ammissione alla

procedura

dell’amministrazione

straordinaria, invece insindacabilmente rimessa al giudice del merito.
5. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna in solido i
ricorrenti al pagamento delle spese di lite in favore della procedura
controricorrente, che liquida in C 7.200,00, di cui C 200,00 per
esborsi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15% ed agli
accessori come per legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12 ottobre
2017.

quale il provvedimento stesso è stato adottato.

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