Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3601 del 14/02/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 3601 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: IACOBELLIS MARCELLO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore, domiciliata in Roma, via
dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende
per

legge

Ricorrente
Contro
Intimato

Sirotti Andrea

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Emilia e
Romagna n. 49/3/2010 depositata l ‘8/10/2010 ;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 22/1/2014 dal
Dott. Marcello Iacobellis;
Svolgimento del processo
La controversia promossa da Sirotti Andrea

contro l’Agenzia delle Entrate è stata defi-

nita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto dell’appello proposto dall’ Agenzia
contro la sentenza della CTP di Modena n. 239/1/2007 che aveva accolto il ricorso
avverso l’avviso di liquida7ione n. 2001V000645000, a seguito della revoca delle agevolazioni fiscali “prima casa”. Il ricorso proposto si articola in tre motivi. Nessuna attività

Corte Suprema di Cassazione — VI Sez. Civ. – T– R.G. n.

Ordinanza pag. 1

Data pubblicazione: 14/02/2014

difensiva ha svolto l’intimato. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c. chiedendo l’accoglimento del ricorso . Il presidente ha fissato l’udienza del 22/1/2014 per
l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio.
Motivi della decisione
La notifica a mezzo del servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell’atto, ma si

scritto dall’art. 149 cod. proc. civ. è il solo documento idoneo a provare sia l’intervenuta
consegna, sia la data di essa, sia l’identità della persona a mani della quale è stata eseguita;
ne consegue che, ove tale mezzo sia stato adottato per la notifica del ricorso per cassazionecome nel caso in esame- la mancata produzione dell’avviso di ricevimento comporta l’inesistenza della notificazione e la dichiarazione di inammissibilità del ricorso medesimo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; /ha«. et,
Così deciso in Roma, 22/1/2014
Il P

nte

perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario e l’avviso di ricevimento pre-

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