Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3601 del 13/02/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 3601 Anno 2013
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: BARRECA GIUSEPPINA LUCIANA

ORDINANZA
sul ricorso 7245-2012 proposto da:
DIMA GIUSEPPA/DMIGPP26R47F10119, in proprio e quale erede
(coniuge) di Ferrarese Armando (nato a Brindisi il 20.2.1925 ed ivi
deceduto il 2.1.2002);
FERRARESE ANGELO (FRRNGL631405B180F) FERRARESE
LUIGI (FRRLG U57S20B180A FERRA RESE CHIARINA
(FRRCRN46R44FFIFIY) FERRARESE MARISA
(1-WRMRA53D68B1801) tutti in proprio e quali eredi (figli) di
Ferrarese Armando;
SCAGLIARMI ANNA ( SCGNNA56E64A669R) FERRARESE
ROSARIA (FRRRSR79062B180G) FERRARESE ARMANDO
(FRRRND76C31B18013), tutti in proprio e quali eredi (moglie e figli) di
Ferrarese Vito e, quanto a Ferrarese Armando e Ferrarese Rosaria,
anche quali eredi di Ferrarese Armando (n. il 20/02/1925) in
rappresentazione del padre premono;

Data pubblicazione: 13/02/2013

tutti elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso
la CASSAZIONE, rappresentati e difesi dagli avvocati LANZ ALONE
GIUSEPPE, ANTONI.A INGROSSO giusta procura speciale in calce
al ricorso;

,

contro

ANTONACCI PIETRO (NTNPTR49TO2F152B) elettivamente
domiciliato in ROMA, CORSO DEL RINASCIMENTO 11, presso
LIBERAL SRI„ rappresentato e difeso dall’avvocato MOLFETTA
CARMELO giusta procura speciale in calce alla memoria difensiva;

– resistente nonchè contro
MINISTERO DELIANTERNO 80185690585, FORLE0
FRANCESCO, CARBONE EMANUELE, FILOMENA
PASQUALE, DI CEGLIE COSIMO;
– intimati avverso l’ordinanza n. R.G. 6569/09 del TRIBUNALE di LECCE del
31/01/2012, depositata l’01/02/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
19/10/2012 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPINA LUCIANA
B ARREC A;
è solo presente l’Avvocato Ingrosso Antonio difensore dei ricorrenti
che deposita precedenti giurisprudenziali;
è solo presente l’Avvocato Molfetta Carmelo, difensore del resistente;
è presente il P.G. in persona del Dott. AURELIO GOLIA che si
riporta alle conclusioni scritte.

Ric. 2012 n. 07245 sez. M3 – ud. 19-10-2012
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– ricorrenti –

Giuseppa Dima e gli altri ricorrenti indicati in epigrafe, in proprio
e nelle rispettive qualità, propongono istanza di regolamento di
competenza avverso l’ordinanza in data 1 febbraio 2012 con la quale il
giudice istruttore del Tribunale di Lecce ha sospeso i giudizi, già riuniti,
introdotti dagli stessi, ai sensi degli artt. 702 bis e seg. cod. proc. civ.,
con distinti atti introduttivi nei confronti di Francesco Forleo, Cosimo
Di Ceglie, Pasquale Filomena, Emanuele Carbone, Pietro Antonacci,
nonché del Ministero dell’Interno, ritenendo la pregiudizialità del
giudizio penale tuttora pendente nei confronti di Francesco Forleo e
Pietro Antonacci.
Quest’ultimo si è difeso con memoria.
Non si sono difesi gli altri intimati.
Il Pubblico Ministero ha depositato, in data 27 giugno 2012,
conclusioni scritte, con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso.
Il Collegio, dopo la camera di consiglio tenuta il 19 ottobre 2012,
è stato nuovamente convocato e si è riunito in data 16 gennaio 2013.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Va premesso che non è contestato:

– che la notte del 14 giugno 1995 Vito Ferrarese perse la vita,
mentre si trovava a bordo di un motoscafo, che era stato intercettato
ed inseguito da un elicottero della Polizia di Stato, da cui erano stati
esplosi colpi d’arma da fuoco;
– che, dopo l’iniziale archiviazione delle indagini, vennero iscritti i
procedimenti penali nn. 1/99 e 3/03 R.G., che portarono al rinvio a
giudizio, rispettivamente di Francesco Trane+59 e di Pietro Antonacci,
definiti in appello con sentenza della Corte d’Assise d’Appello di Lecce
n. 9/2007;
– che con quest’ultima venne accertato: A) che della morte di Vito
Ferrarese erano responsabili il questore di Brindisi Francesco Forleo e
il capo della squadra mobile Pietro Antonacci; B) che Pietro Antonacci,
Pasquale Filomena, Cosimo Di Ceglie, Emanuele Carbone e Giorgio
Oliva, tutti appartenenti alla Polizia di Stato, avevano posto in essere
una serie di attività volte a depistare le indagini relative alla morte del
Ferrarese e a falsificare le prove;
– che la stessa sentenza confermò le statuizioni civili della
sentenza di primo grado in favore dei congiunti del Ferrarese, tutti
costituiti come parti civili, ed in particolare la condanna generica di
Forleo, Antonacci, Oliva, Filomena, Carbone e Di Ceglie, in solido col
Ministero dell’Interno, al risarcimento dei danni in favore delle
costituite parti civili, da liquidarsi in separata sede, salvo una

Ric. 2012 n. 07245 sez. M3 – ud. 19-10-2012
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PREMESSO IN FATTO

1.2.

11 provvedimento impugnato ha sospeso i giudizi riuniti, così
distinguendo:

1) quanto alle pretese risarcitorie nei confronti del Forleo e
dell’Antonacci ha ritenuto pregiudiziale, ai sensi degli artt. 75, comma
terzo, cod. proc. pen. e 337 cod. proc. civ., l’accertamento da
compiersi a seguito dell’annullamento con rinvio da parte della Corte
di Cassazione della sentenza della Corte d’Assise d’Appello di Lecce
poiché relativo non solo alla qualificazione dell’elemento soggettivo del
reato di omicidio in termini di dolo eventuale piuttosto che di colpa
con previsione, ma anche alla <›, quindi
concernente anche il giudicato sull’an;
2) quanto alle pretese risarcitorie riferite agli altri soggetti, il Tribunale
ha ritenuto formato il giudicato sulla sentenza penale di secondo
grado, ma ha reputato che <›, con la
conseguenza che, secondo il giudice a quo, non si potrebbe prescindere
dalla decisione su quest’ultimo <> anche per la determinazione del quantum
dell’obbligo risarcitorio gravante sui condannati per gli altri reati.
Ric. 2012 n. 07245 sez. M3 – ud. 19-10-2012
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provvisionale di C 80.000,00, liquidata in favore di Anna Scagliarini,
moglie di Vito Ferrarese;
– che, quindi, sono stati iniziati otto distinti giudizi civili volti ad
ottenere la determinazione del quantum, tutti riuniti a quello avente n.
6569/09, nei quali si sono costituiti tutti i convenuti, ad eccezione di
Francesco -Forte°, costituito soltanto nel giudizio intentato da
Giuseppa Dima, e di Paquale Filomena, rimasto contumace;
– che nelle more è intervenuta la sentenza della Corte di
Cassazione n. 34717 del 26 aprile 2010, depositata il 24 settembre 2010,
che ha annullato la sentenza della Corte d’Assise di Appello di Lecce
limitatamente alle condanne relative alla morte di Vito Ferrarese,
rinviando per un nuovo esame alla Corte d’Assise d’Appello — sezione
di Taranto;
– che i giudizi civili sono stati tutti introdotti e si sono svolti ai
sensi degli artt. 702 bis e seg. cod. proc. civ., cioè col rito del
procedimento sommario di cognizione, avendo tra l’altro ritenuto il
giudice, col provvedimento impugnato, che non sussistessero le
condizioni per fissare l’udienza di cui all’art. 183 cod. proc. civ. e
procedere applicando le disposizioni del libro II del cod. proc. civ.;

Poiché la sospensione è stata disposta dal giudice nell’ambito di
procedimenti sommari di cognizione, riuniti in unico procedimento
proseguito con tale rito, va fatta applicazione del principio di diritto già
affermato da questa Corte per il quale << Qualora, nel corso di un procedimento introdotto con il rito sommario di cognizione, di cui all'art. 702bis cod. proc. civ., insorga una questione di pregiudizialità rispetto ad altra controversia, che imponga un provvedimento di sospensione necessaria, ai sensi dell'art. 295 cod. proc. eiv., o venga invocata l'autorità di una sentenza resa in altro giudizio e tuttora impugnata, ai sensi dell'art. 337, secondo comma, cod. proc. civ., si determina la necessità di un'istruzione non sommaria e, quindi, il giudice deve, a norma dell'art. 702-ter, terzo comma, cod. proc. civ., disporre il passaggio al rito della cognizione piena. Ne consegue che, nell'ambito del rito sommario, è illegittima l'adozione di un provvedimento di sospensione ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ. o dell'art. 337, secondo comma, cod. proc. civ.,>> (Cass. ord. n. 3/2012).

Ed, invero, l’adozione del provvedimento di sospensione esige, a
norma dell’art. 702 te’, comma terzo, cod. proc. civ., la sua adozione
all’esito di un’istruzione non sommaria, e quindi il giudice deve
disporre ai sensi della norma predetta il passaggio al rito della
cognizione piena.
Ne consegue l’illegittimità del provvedimento di sospensione adottato
dal ‘Tribunale di Lecce in data 1 febbraio 2012 nell’ambito del giudizio
n. 6569/2009.
Va perciò disposta la prosecuzione del processo.
3.- Giova tuttavia sottolineare che risulta dagli atti e non è in
contestazione che il giudizio penale stia proseguendo, a seguito del
rinvio disposto dalla sentenza della Cassazione sopra menzionata, al
fine di stabilire se il Forleo e l’Antonacci, già condannati per il reato di
cui all’art. 589 cod. pen., non debbano invece rispondere del più grave
reato di cui all’art. 575 cod. pen. e se possa ritenersi sussistente la
scriminante prevista dall’art. 6 della legge n. 100 del 1958, con
contestuale prosecuzione del giudizio anche relativamente all’azione
civile per il risarcimento del danno derivato dallo stesso reato,
esercitata nel processo penale dalle costituite parti civili, vale a dire gli
odierni ricorrenti; parimenti, risulta dagli atti e non è in contestazione
Ric. 2012 n. 07245 sez. M3 – ud. 19-10-2012
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2.- 11 Collegio ritiene che l’istanza di regolamento di competenza sia
fondata, per la ragione di cui appresso, che consente di prescindere
dall’esame dei due motivi di ricorso e delle argomentazioni del
pubblico ministero.

Resterà pertanto da delibare, nel giudizio proseguito eventualmente
secondo le forme della cognizione piena, la questione della
proponibilità della domanda di determinazione del quantum debeatur in
sede civile prima del passaggio in giudicato della sentenza penale sull’an
debeatur, ai sensi dell’art. 539 cod. proc. peri., che prevede che le parti
siano rimesse davanti al giudice civile per la liquidazione del danno,
solo dopo che il giudice penale abbia pronunciato la condanna
generica.
Resta impregiudicata pure l’ulteriore questione della possibile
prosecuzione, invece, del giudizio civile per le pretese risarcitorie
avanzate dagli odierni ricorrenti nei confronti degli stessi Forleo e
Antonacci, nonché nei confronti di Carbone, Filomena e Di Ceglie, in
solido tra loro e col Ministero dell’Interno, per i reati diversi
colposo, atteso che nei confronti di questi imputati con
riguardo a tali cinque reati (contestati ai capi G2, H2, L2, M2 ed N2) la
sentenza della Corte d’Assise di Brindisi n. 2/04, già confermata dalla
Corte d’Assise d’Appello di Lecce con la sentenza n. 9/07, è divenuta
irrevocabile ed atteso che in sede civile si riscontra un cumulo di
domande, sia oggettivo ex art. 104 cod. proc. civ. che soggettivo ex art.
33 cod. proc. civ., proposte nello stesso processo nei confronti di
soggetti in parte diversi e comunque per titoli diversi.

4.- In conclusione, va disposta la prosecuzione del giudizio. Si ritiene
sussistano giusti motivi per la compensazione delle spese del presente
procedimento di regolamento di competenza, attesa la novità della
questione decisa, sulla base di un principio di diritto affermato da
questa Corte dopo l’adozione del provvedimento di sospensione
oggetto di istanza di regolamento.

P.Q.M.
La Corte dispone la prosecuzione del giudizio; compensa
le spese del procedimento di regolamento di competenza.
Così deciso in Roma, a seguito di riconvocazione, in data
16 gennaio 2013.

che il presente giudizio civile, così come tutti i giudizi a questo riuniti,
siano relativi alla determinazione del quantum debeatur, da parte degli
imputati Forleo e Antonacci, in conseguenza del reato di omicidio di
Vito Ferrarese, ed in favore dei congiunti della vittima, già costituiti
parte civile in sede penale.

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