Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3601 del 10/02/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 10/02/2017, (ud. 24/01/2017, dep.10/02/2017),  n. 3601

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana M.T. – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – rel. Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 13316-2013 proposto da:

CONSORZIO BONIFICA VAL DI CHIANA ROMANA E VAL DI PAGLIA in persona

del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA VIA CRESCENZIO 19, presso lo studio

dell’avvocato CARLO BALDASSARI, che lo rappresenta e difende giusta

delega a margine;

– ricorrente –

contro

M.M., elettivamente domiciliato in ROMA CIRC.NE CLODIA 29,

presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO BEVILACQUA, rappresentato e

difeso dall’avvocato ROSELLA GIANNINI giusta delega a margine;

– controricorrente –

nonchè contro

C.U.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 16/2013 della COMM. TRIB. REG. di FIRENZE,

depositata il 18/01/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/01/2017 dal Consigliere Dott. STALLA GIACOMO MARIA;

udito per il ricorrente l’Avvocato BALDASSARI che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIACALONE GIOVANNI che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO

Il Consorzio di Bonifica Val di Chiana Romana e Val di Paglia propone tre motivi di ricorso per la cassazione della sentenza n. 16/9/13 del 18 gennaio 2013 con la quale la commissione tributaria regionale della Toscana, in riforma della prima decisione, ha dichiarato illegittime le cartelle di pagamento notificate ad C.U. e M.M. per contributi di bonifica 2007.

In particolare, la commissione tributaria regionale ha ritenuto che i contributi in oggetto non fossero dovuti per mancanza di prova, ad onere del Consorzio: dell’inserimento degli immobili degli intimati all’interno del perimetro di contribuenza; – della regolare approvazione e trascrizione di quest’ultimo; – delle opere di bonifica eseguite nell’anno di riferimento, e dei benefici diretti da esse derivanti agli immobili in questione.

Resiste con controricorso il M., mentre nessuna attività difensiva è stata posta in essere in questa sede dal C..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

p. 1. Con il primo motivo di ricorso si deduce – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) – violazione dell’articolo 2697 codice civile; atteso che, essendo pacifica l’inclusione, in Comune di Orvieto, degli immobili del M. e del C. nel perimetro di contribuenza delimitato dall’ente ed approvato dalla Regione sulla base del relativo piano di classifica L.R. Umbria 30 del 2004, ex art. 19, (Delib. n. 63 dell’8 febbraio 2007), era onere dei consorziati contestare specificamente la legittimità del provvedimento di inclusione. Ovvero dare la prova della insussistenza, in concreto, di opere consortili comportanti un vantaggio (altrimenti presunto) per gli immobili inclusi (SSUU 968/98); evenienze che non si erano, nella specie, verificate.

Con il secondo motivo di ricorso si lamenta – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) insufficiente e contraddittoria motivazione su fatti controversi per il giudizio, implicante il mancato esame di punti decisivi. Per avere la commissione tributaria regionale ritenuto non provati i presupposti del debito di contribuzione, nonostante che il Consorzio avesse prodotto fin dal primo grado di giudizio ampia documentazione (piano di classifica con individuazione del perimetro di contribuenza; relazione tecnica per ciascun contribuente) dalla quale dovevano desumersi sia l’inserimento degli immobili nel perimetro di contribuenza stesso, sia l’esecuzione delle opere di bonifica sia, ancora, i benefici da queste ultime arrecati ai fondi in questione, ubicati in prossimità dei corsi d’acqua oggetto di intervento idrogeologico.

Con il terzo motivo di ricorso il Consorzio lamenta – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 violazione dell’art. 112 c.p.c.; per non avere la commissione tributaria regionale pronunciato alcunchè sulla propria richiesta istruttoria di consulenza tecnica d’ufficio, con la quale si sarebbe appurato, fermo restando l’onere probatorio a carico dei contribuenti, il beneficio specificamente arrecato agli immobili dei medesimi in conseguenza delle opere di bonifica.

p. 2.1 Sono fondati, con effetto assorbente della terza censura, i primi due motivi di ricorso.

La commissione tributaria regionale ha accolto l’appello dei contribuenti in ragione della mancata prova, da parte del Consorzio, dei presupposti dell’obbligo di contribuzione.

Così facendo, essa ha – per taluni elementi – omesso qualsivoglia esame e valutazione della prova che, pure, il Consorzio aveva offerto mediante produzione documentale; e – per altri elementi – accollato al Consorzio un onere probatorio che doveva invece gravare sui contribuenti.

Per quanto concerne il primo aspetto – relativo all’adozione, approvazione, pubblicazione del piano di classifica e relativo perimetro di contribuenza; all’inserimento in quest’ultimo dei beni immobili dei contribuenti; all’effettiva esecuzione nell’anno di riferimento delle opere di bonifica su corsi d’acqua vicini a tali immobili – il Consorzio aveva prodotto fin dal primo grado di giudizio (doc. 7, allegato, in assolvimento del principio di autosufficienza, anche al ricorso per cassazione, sub doc. 5) il piano di classifica approvato con delibera n. 63 dell’8 febbraio 2007, approvato dalla GR Umbria con delibera n. 391 del 12 marzo 2007, pubblicata in Albo Pretorio e mediante inserimento nel BUR Umbria n. 17 del 24 aprile 2007. Il Consorzio aveva altresì prodotto (doc. 4, allegato anche al ricorso per cassazione sub doc. 4) relazione tecnica relativa alla situazione di ciascuno dei due contribuenti, ed alla utile interferenza tra le opere di bonifica eseguite e l’ubicazione dei loro immobili.

Tali produzioni (contrastate dal controricorrente M. nella loro portata dimostrativa, ma non nella loro effettiva esecuzione) valsero – del resto – a fondare l’opposta decisione della commissione tributaria provinciale; la quale, anche sulla base di tali elementi documentali, individuò i beni immobili e l’utilitas da essi tratta in conseguenza degli interventi idrogeologici eseguiti dal Consorzio.

Ora, la decisione qui impugnata conclude – come detto – nel senso della mancanza di prova, senza però mostrare di aver esaminato tale documentazione, concernente indubbiamente un fatto controverso e decisivo di causa; ed in ciò si riscontra il vizio di omesso esame denunciabile alla luce della nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), qui applicabile ratione temporis (nell’interpretazione datane da Cass. Sez. U., n. 8053 del 07/04/2014). Correttamente, dunque, la seconda censura mira non già a confutare l’esito di una determinata valutazione probatoria del materiale istruttorio (il che sarebbe certamente inammissibile nella presente sede di legittimità), bensì a far emergere l’omesso esame (di cui l’apodittica e soltanto apparente motivazione diviene sintomo) di fatti decisivi, così come dedotti nelle produzioni documentali di cui si è detto (relative ad elementi essenziali del rapporto di contribuzione, la cui dimostrazione era effettivamente a carico del Consorzio).

p. 2.2 Fondata è anche la censura (la prima) di violazione normativa; dal momento che la commissione tributaria regionale ha altresì affermato che il Consorzio non aveva provato nemmeno “la ricorrenza di benefici, diretti e specifici, agli immobili stessi, derivati dalle eventuali opere del Consorzio”.

Contrariamente a tale assunto, una volta provato (dal Consorzio) l’inserimento dei beni nel perimetro di contribuzione, doveva la commissione tributaria regionale fare applicazione di una diversa regola di diritto.

La sentenza impugnata, in particolare, non ha tenuto conto del fatto che l’attività di bonifica idraulica dei territori in oggetto (comprensiva anche della manutenzione e dello sviluppo delle opere infrastrutturali di mantenimento) muoveva – ai sensi della L.R. Umbria n. 30 del 2004 – dalla previa approvazione da parte della Giunta Regionale del “piano di classifica”, individuante i benefici derivanti agli immobili dei consorziati, con l’elaborazione dei relativi indici di quantificazione.

Orbene, su tale premessa, va qui richiamato quanto già stabilito da questa corte di legittimità, secondo cui: – l’adozione di tali strumenti, segnatamente del piano di classifica, ingenera una presunzione di vantaggiosità dell’attività di bonifica svolta dal Consorzio per i fondi ricompresi nell’area di intervento; – qualora il piano di classifica venga specificamente impugnato dal consorziato, la suddetta vantaggiosità deve essere provata ad onere del Consorzio che la deduca, secondo la regola generale di cui all’art. 2697 c.c.; – qualora, invece, non vi sia stata impugnativa del piano di classifica, la presunzione in oggetto (di natura non assoluta, ma juris tantum) deve essere superata con onere della prova a carico del consorziato.

Già le SSUU hanno avuto modo di affermare, in particolare, che: “quando la cartella esattoriale emessa per la riscossione dei contributi di bonifica sia motivata con riferimento ad un “piano di classifica” approvato dalla competente autorità regionale, la contestazione di tale piano da parte di un consorziato, in sede di impugnazione della cartella, impedisce di ritenere assolto da parte del Consorzio il proprio onere probatorio, ed il giudice di merito deve procedere, secondo la normale ripartizione dell’onere della prova, all’accertamento dell’esistenza di vantaggi fondiari immediati e diretti derivanti dalle opere di bonifica per gli immobili di proprietà del consorziato stesso situati all’interno del perimetro di contribuenza; in quanto, se la (verificata) inclusione di uno (specifico) immobile nel perimetro di contribuenza può essere decisiva ai fini della determinazione dell'”an” del contributo, determinante ai fini del “quantum” è l’accertamento della legittimità e congruità del “piano di classifica” con la precisa identificazione degli immobili e dei relativi vantaggi diretti ed immediati agli stessi derivanti dalle opere eseguite dal Consorzio” (SSUU n. 11722 del 14/05/2010).

Tale principio si pone nel solco di SSUU n. 26009 del 30/10/2008, secondo cui: “in tema di contributi consortili, allorquando la cartella esattoriale emessa per la riscossione dei contributi medesimi sia motivata con riferimento ad un “piano di classifica” approvato dalla competente autorità regionale, è onere del contribuente che voglia disconoscere il debito contestare specificamente la legittimità del provvedimento ovvero il suo contenuto, nessun ulteriore onere probatorio gravando sul Consorzio, in difetto di specifica contestazione. Resta ovviamente ferma la possibilità da parte del giudice tributario di avvalersi dei poteri ufficiosi previsti dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, ove ritenga necessaria una particolare indagine riguardo alle modalità con le quali il Consorzio stesso è in concreto pervenuto alla liquidazione del contributo”.

Cass. 17066/10 ha altresì osservato che il contribuente è sempre ammesso a provare in giudizio – anche in assenza di impugnativa diretta in sede amministrativa del piano di classifica – l’insussistenza del beneficio fondiario; sia sotto il profilo della sua obiettiva inesistenza, sia in ordine ai criteri con cui il Consorzio abbia messo in esecuzione le direttive del predetto atto amministrativo per la determinazione del contributo nei confronti dell’onerato. Con la conseguenza che – soddisfatto l’onere probatorio così posto a carico del contribuente – spetterà al giudice tributario di disapplicare, D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 7, comma 5, il piano di classifica medesimo, in quanto illegittimo.

Questo principio è poi stato più recentemente ribadito da Cass. n. 20681/14 e da Cass. n. 21176/14, secondo cui: “in tema di contributi di bonifica, il contribuente, anche qualora non abbia impugnato innanzi al giudice amministrativo gli atti generali presupposti (e cioè il perimetro di contribuenza, il piano di contribuzione ed il bilancio annuale di previsione del Consorzio), che riguardano l’individuazione dei potenziali contribuenti e la misura dei relativi obblighi, può contestare, nel giudizio avente ad oggetto la cartella esattoriale dinanzi al giudice tributario, la legittimità della pretesa impositiva dell’ente assumendo che gli immobili di sua proprietà non traggono alcun beneficio diretto e specifico dall’opera del Consorzio. In tal caso, però, quando vi sia un piano di classifica approvato dalla competente autorità, l’ente impositore è esonerato dalla prova del predetto beneficio, che si presume in ragione della comprensione dei fondi nel perimetro d’intervento consortile e dell’avvenuta approvazione del piano di classifica, salva la prova contraria da parte del contribuente”.

Orbene, la decisione qui impugnata confligge con i principi così affermati, poichè la commissione tributaria regionale ha deciso la lite ponendo l’onere probatorio in questione a carico del Consorzio; nonostante che la parte contribuente non avesse, nè principalmente nè incidentalmente, proposto specifica impugnativa o contestazione del piano di classifica in quanto tale. Essendosi infatti essa limitata ad affermare che nessun vantaggio era di fatto alla sua proprietà derivato dall’esecuzione delle opere di bonifica.

Come si è detto, in tale situazione era invece onere della stessa parte contribuente superare la presunzione di miglioramento e vantaggiosità di per sè scaturente, per i fondi comprovatamente ricompresi nel comprensorio di bonifica e contribuzione, dal piano di classifica che essa non aveva specificamente contestato in quanto tale; non nello stesso giudizio tributario, e nemmeno nella competente sede amministrativa.

Stante il riscontrato vizio motivazionale e di violazione normativa sul riparto dell’onere probatorio, segue la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio ad altra sezione della commissione tributaria regionale della Toscana. Quest’ultima – in applicazione del suddetto principio di diritto – riconsidererà la fattispecie nella corretta distribuzione dell’onere probatorio tra le parti; il cui apporto dimostrativo dovrà essere dalla commissione territoriale vagliato, per regola generale ex artt. 115 e 116 c.p.c., nella valutazione complessiva del quadro istruttorio e, pertanto, anche delle prove documentali offerte (senza, con ciò, accollarsi un onere non spettantegli) dal Consorzio di bonifica.

PQM

La Corte:

– accoglie il ricorso;

– cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla commissione tributaria regionale della Toscana in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della quinta sezione civile, il 24 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2017

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