Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3600 del 16/02/2010

Cassazione civile sez. lav., 16/02/2010, (ud. 24/11/2009, dep. 16/02/2010), n.3600

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. PICONE Pasquale – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – rel. Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 19614-2007 proposto da:

A.S., B.G., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA GEROLAMO BELLONI 88, presso lo studio dell’avvocato

PROSPERETTI GIULIO, che li rappresenta e difende, giusta procura

speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

CASINO’ S.P.A. IN PROPRIO E QUALE MANDATARIA DEL COMUNE DI SANREMO

PER LA GESTIONE STRALCIO COMUNALE DEL CASINO MUNICIPALE DI SANREMO,

in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, CORSO TRIESTE 88, presso lo studio dell’avvocato

STUDIO LEGALE RECCHIA E ASSOCIATI, rappresentata e difesa

dall’avvocato PRINCIPI EMANUELE, giusta mandato a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 559/2006 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 07/07/2006 r.g.n. 515/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/11/2009 dal Consigliere Dott. MAURA LA TERZA;

udito l’Avvocato PROSPERETTI GIULIO;

udito l’Avvocato PRINCIPI EMANUELE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ABBRITTI Pietro che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con la sentenza in epigrafe indicata del 7 luglio 2006 la Corte d’appello di Genova confermava la statuizione di primo grado con cui era stata rigettata la domanda proposta da A.S. e B.G., nei confronti del Casinò spa, presso cui avevano lavorato come croupier, per la declaratoria di illegittimità del licenziamento e per la omessa revoca del provvedimento di sospensione cautelare dal servizio. A seguito di ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal giudice penale, il Casinò il (OMISSIS) li aveva sospesi cautelativamente dal servizio, successivamente, nel luglio 1993, il Gup aveva revocato la misura cautelare ma il Casinò, senza adottare alcun provvedimento, aveva omesso di riammetterli in servizio e li aveva poi licenziati allorchè il processo penale si era definitivamente chiuso con la sentenza di condanna. La Corte territoriale, premesso che il contratto collettivo deve interpretarsi in maniera coerente con i principi fondamentali del diritto del lavoro, affermava, ai sensi dell’art. 29 del CCNL – per cui la sospensione cautelare è revocata all’atto della rimessa in libertà del dipendente, fatta salva l’ipotesi di contestazione di gravi reati – che laddove è accordato al datore l’esercizio di un atto unilaterale potestativo, il lavoratore che lo subisce ha l’onere, qualora i motivi non siano contestuali, di richiederli, così cristallizzando le ragioni datoriali, alla stregua di quanto prevede, in materia di recesso, la L. n. 604 del 1966, art. 2, comma 2. Nel caso in esame, quindi, solo a seguito di una richiesta dei lavoratori il datore aveva l’onere di giustificare i motivi della sospensione cautelare. Tale interpretazione veniva avvalorata considerando che solo il lavoratore è a conoscenza della remissione in libertà, e quindi la revoca non potrebbe operare automaticamente, ma solo dietro richiesta del lavoratore. Al riguardo era inammissibile il capitolo di prova testimoniale in cui si citavano i “ripetuti solleciti” alla Casa di Gioco ad opera dei ricorrenti, non esplicitando il capitolo nè se questi concernessero la riammissione in servizio o la richiesta dei motivi, e neppure le condizioni di tempo e di luogo.

Quanto al fatto che la sentenza di primo grado si era basata solo sul giudicato penale, la Corte territoriale rammentava il disposto dell’art. 654 cod. proc. pen. ed affermava che il giudice penale aveva definitivamente accertato che i lavoratori, nello svolgimento delle proprie mansioni, si erano impossessati sia di denaro e fiches sottraendoli alla cagnotte di competenza del Casinò, sia delle mance spettanti a quest’ultimo nella misura del 50%, ed erano stati riconosciuti colpevoli di furto pluriaggravato e continuato a danno della casa di gioco. Inoltre, i giudici penali avevano posto a fondamento della pronuncia non tanto i filmati registrati dalle telecamere, quanto la prova testimoniale, essendosi verificata la affidabilità dei tesi e la loro precisione. Inoltre, la contestazione disciplinare non era tardiva: non era stata emessa nei 10 giorni dalla conoscenza del provvedimento di custodia in carcere del maggio 1993, ma il 27 novembre 2000, ossia all’esito del giudizio penale in cassazione dell’8 novembre precedente, quando i fatti erano stati irrevocabilmente accertati; peraltro, soggiungeva la Corte, il CCNL consente la sospensione cautelare fino al passaggio in giudicato del procedimento penale, e quindi solo da tale data deve valutarsi la immediatezza della contestazione. Affermavano poi giudici di merito che la condotta ascritta ed accertata con il giudicato penale, essersi i pervenuti impossessati di valori mentre svolgevano le mansioni al tavolo dello chemin de fer, non poteva rientrare nella previsione contrattuale che consente la irrogazione di una sanzione conservativa, trattandosi di violazione alla proprietà e all’attività dell’azienda. Peraltro non si era trattato di mancanza isolata, giacchè i due lavoratori erano stati condannati per reati commessi in qualità di “changeur” in concorso con altri colleghi che svolgevano mansioni di “paletta”, il che evidenziava dolo e premeditazione, non già un comportamento casuale determinato da un’occasione propizia. Si trattava peraltro di condanna per furto aggravato punito con pena fino a tre anni, ed il comportamento, idoneo a ledere la fiducia sulla regolarità dei futuri comportamenti,non era reso più lieve dal non particolare rilievo economico della sottrazione. Avverso detta sentenza i soccombenti propongono ricorso con sette motivi.

Resiste con controricorso il Casinò spa in proprio e quale mandatario del Comune di San Remo per la Gestione Stralcio del Casinò Municipale di Sanremo. Entrambe la parti hanno depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è articolato in sette motivi.

Con il primo motivo si denunzia il vizio della sentenza nella parte in cui ha ritenuto legittima la mancata revoca del provvedimento di sospensione cautelare, per violazione dell’art. 29 del contratto collettivo applicabile e per violazione dell’art. 421 cod. proc. civ., oltre che per difetto di motivazione.

Si assume che essi ricorrenti erano stati sospesi cautelarmente il (OMISSIS), per il fatto di essere stati tratti in arresto, mentre solo con la lettera del 27 novembre 2000 era stato loro contestato l’addebito disciplinare. Poichè la sospensione era stata disposta solo per impossibilità di rendere la prestazione, già all’esito della sentenza di primo grado essi ricorrenti avrebbero dovuto essere riammessi in servizio. Inoltre il CCNL non farebbe cenno della necessità di una specifica richiesta da parte loro e sarebbe capziosa la mancata ammissione della prova testimoniale sui numerosi solleciti orali.

Il motivo non è fondato.

Infatti la interpretazione della disposizione contrattuale effettuata dalla sentenza impugnata non è illogica, se si considera che non è possibile obbligare il datore di revocare automaticamente la sospensione dal servizio nel momento stesso in cui cessa la misura interdittiva, giacchè questi non è a conoscenza dell’evento.

Pertanto, anche al di fuori di un riferimento espresso da parte della disposizione contrattuale, la esistenza della richiesta, essendo comunque idonea a contemperare gli opposti interessi e a darvi attuazione, può ben considerarsi implicita. Essendo poi questa elemento determinante, è ragionevole l’assunto della Corte territoriale sulla necessità di una prova precisa in tal senso, onde appare giustificata la mancata ammissione della prova testimoniale come articolata sul punto.

Con il secondo motivo si censura la sentenza per avere esteso l’efficacia della sentenza penale nel giudizio civile e per avere negato la violazione della disciplina in materia di controllo a distanza per violazione della L. n. 300 del 1970, artt. 2, 3 e 4 e dell’art. 654 cod. pen.; inoltre per difetto di motivazione in ordine alla necessità di un controllo difensivo dei beni aziendali.

Con il terzo motivo ci si duole ancora del fatto che si sarebbe estesa l’efficacia della sentenza penale nel giudizio civile e per il fatto di essersi fondata la sentenza impugnata su prove testimoniali assunte in violazione dell’art. 244 cod. proc. civ., nonchè della omessa considerazione delle giustificazioni rese da essi ricorrenti.

Neppure questi due motivi, da trattare congiuntamente per la loro connessione, meritano accoglimento.

La sentenza impugnata ha infatti riportato brani della sentenza penale di condanna in cui si chiarisce che i fatti erano stati accertati tramite la testimonianza di chi aveva visto e sentito di persona, mentre le riprese audio video, peraltro di scarsa visibilità, erano solo una conferma di quanto dichiarato dai testi.

Non è quindi ravvisabile alcuna violazione delle disposizioni della L. n. 300 del 1970.

Con il quarto mezzo si denunzia la violazione della L. 300 del 1970, art. 7 e degli artt. 29 e 30 del contratto collettivo motivazione contraddittoria sulla tardività della contestazione,che condurrebbe alla illegittimità del licenziamento. Si assume che l’art. 29 del contratto collettivo impone di procedere alla contestazione nel termine di quindici giorni dalla data di cognizione del fatto e, nella specie, la necessità di acquisire i fatti non consentiva di differire la contestazione oltre la data della sentenza di primo grado, mentre questa era avvenuta nel 2000, a distanza di oltre sette anni. Il motivo è infondato.

Ed infatti, giudicando su una controversia analoga, concernente il licenziamento di un croupier all’esito della sentenza penale irrevocabile di condanna, questa Corte, con la sentenza n. 4502 del 21/02/2008, ha avuto modo di affermare che “Ai fini dell’accertamento della sussistenza del requisito della tempestività del licenziamento, in caso di intervenuta sospensione cautelare di un lavoratore sottoposto a procedimento penale, la definitiva contestazione disciplinare ed il licenziamento per i relativi fatti ben possono essere differiti in relazione alla pendenza del procedimento penale stesso. Nella specie la S.C., nel rigettare il ricorso del dipendente, croupier del Casinò di Sanremo, ha ritenuto corretta la valutazione del giudice di merito in ordine alla tempestività dell’intimazione del licenziamento disciplinare avvenuta all’esito del passaggio in ; giudicato della sentenza penale di condanna per furto aggravato nei confronti del dipendente ;

medesimo il quale, quattro anni prima, già era stato sospeso cautelarmente nell’immediatezza del rinvio a giudizio per lo stesso reato di furto.

Detta sentenza ha richiamato precedenti di questa Corte nel medesimo senso, e cioè in particolare Cass., sez. lav., 10 settembre 2003, n. 13294, ha ritenuto che, in caso di intervenuta sospensione cautelare di un lavoratore sottoposto a procedimento penale, la definitiva contestazione disciplinare ben può essere differita in relazione alla pendenza del procedimento penale stesso. Analogamente, ma con riferimento al procedimento disciplinare a carico dei pubblici dipendenti, Cass. 28 settembre 2006 n. 21032 ha precisato che – pur trovando specifica applicazione, in generale, il requisito della tempestività della contestazione (D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 55, comma 5) – tuttavia, con riguardo all’ipotesi del rilievo penale dei fatti addebitati, si ha che, qualora sia intervenuta la sospensione cautelare del dipendente sottoposto a procedimento penale, ai fini della sussistenza del predetto requisito della tempestività, la definitiva contestazione può essere differita all’esito dello stesso procedimento penale.

D’altra parte va anche considerato che, dato il tipo di reato oggetto del procedimento penale e dato che per tutto il tempo permaneva la sospensione dal servizio, i lavoratori ricorrenti non potevano certo essere indotti a ritenere che, stante il passaggio del tempo, quel comportamento venisse tollerato dal datore di lavoro.

Con il quinto motivo si censura la sentenza per difetto di motivazione, perchè la mancata contestazione degli addebiti e la mera successiva contestazione dei risultati del giudizio penale, senza un autonomo procedimento disciplinare, non consentirebbe al datore di valutare l’inadempimento in sede disciplinare, ma di valutare solo il fatto che il dipendente era stato condannato penalmente.

La censura non ha fondamento, giacchè il procedimento disciplinare si è comunque svolto, con la sola peculiarità che la contestazione atteneva ad un inadempimento già accertato in sede penale e d’altra parte non si spiega nel motivo di censura perchè questo tipo di contestazione precludeva agli attuali ricorrenti di approntare una adeguata difesa, che è la finalità cui tende, al di fuori di vuoti formalismi, il provvedimento disciplinare.

Con il sesto mezzo si assume la contraddittorietà della motivazione, essendo il licenziamento in tronco, ai sensi dell’art. 29 del CCNL, previsto solo per i casi di furto o appropriazione indebita nei confronti dei clienti o del personale dell’azienda, non già nei confronti dell’azienda medesima, il che sarebbe giustificato dalla particolare situazione di lavoro, in cui il maneggio di denaro è continuo e dove è difficile distinguere tra errore e dolo. Inoltre la contrattazione collettiva del Casinò non consentirebbe il licenziamento per condanne penali che abbiano beneficiato della sospensione condizionale. Ed ancora, l’inadempimento dovrebbe considerarsi unitario, e la gravità del furto non potrebbe essere considerata tale per la sua reiterazione, giacchè il datore avrebbe dovuto immediatamente contestare l’infrazione. Il motivo non merita accoglimento.

Con la già citata sentenza n. 4502//2008 si è infatti affermato che “In tema di interpretazione dei contratti collettivi, dovendosi innanzitutto fare riferimento al significato letterale delle espressioni usate e non potendosi, allorquando esso risulti univoco, ammettere il ricorso ad ulteriori criteri interpretativi, laddove vi sia una clausola che preveda il licenziamento in tutti i casi di improseguibilità del rapporto ed un’altra che preveda il licenziamento in tutti i casi di condanna per reato a pena detentiva senza la concessione del beneficio della sospensione condizionale, dette clausole, per il loro carattere complementare, si interpretano nel senso che è sempre possibile per il datore recedere dal rapporto anche in caso di reati di minore gravità, purchè discrezionalmente ritenuti tali da impedire la prosecuzione del rapporto di lavoro.

Nella specie, analoga alla presente, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, proprio in riferimento al significato letterale delle parole, aveva ritenuto che l’art. 28 del CCNL 4 aprile 1995 per il personale del Casinò di Sanremo – nel prevedere il licenziamento nell’ipotesi di condanna del dipendente, con sentenza passata in giudicato, per un reato non colposo a pena detentiva non condizionalmente sospesa – non intendeva limitare l’esercizio del potere datoriale di risoluzione, ma soltanto escludere nell’ipotesi considerata ogni possibile valutazione discrezionale o di opportunità, salva restando la possibilità di recesso per tutti i comportamenti del dipendente – sia all’interno che all’esterno del rapporto di lavoro – discrezionalmente ritenuti tali da impedire la prosecuzione anche temporanea del rapporto stesso, quale la condanna di un croupier per furto aggravato e concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.

Quanto ai restanti profili di censura emerge dalla sentenza impugnata la gravità dell’inadempimento dei ricorrenti, essendo stato accertato nel giudizio penale che costoro agivano come “changeur” in concorso con altri colleghi che svolgevano mansioni di “paletta”, e quindi con dolo e premeditazione.

Con il settimo mezzo si lamenta difetto di motivazione, non avendo la Corte territoriale valutato che il furto non poteva dirsi consumato giacchè le fasi dell’azione furtiva erano sotto continua sorveglianza, si da poter essere interrotta in ogni momento.

La censura è inammissibile, facendo riferimento a fatti, come la continua sorveglianza al tavolo da gioco, non dedotti nel giudizio di merito.

Il ricorso va pertanto rigettato.

Le spese del giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese liquidate in Euro 38,00, oltre euro tremilacinquecento per onorari.

Così deciso in Roma, il 24 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2010

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