Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3600 del 14/02/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 3600 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: CICALA MARIO

ORDINANZA
sul ricorso 4884-2011 proposto da:
EQUITALIA GERIT SPA 00410080584 – Agente della riscossione
per la provincia di Latina in persona dell’Amministratore Delegato
pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CAVALIER
D’ARPINO 8, presso lo studio dell’avvocato FRONTICELLI
ENRICO, rappresentata e difesa dall’avvocato SIGNORE MARIO,
giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente contro
FEM – FORNITURE ELETTRICHE MASSARELLA DI
PAOLELLA E C. SAS;

– intimata –

Data pubblicazione: 14/02/2014

avverso la sentenza n. 587/39/2010 della Commissione Tributaria
Regionale di ROMA – Sezione Staccata di LATINA del 12.5.2010,
depositata il 31/05/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/01/2014 dal Presidente Relatore Dott. MARIO CICALA.

Ric. 2011 n. 04884 sez. MT – ud. 22-01-2014
-2-

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Equitalia Gerit spa ricorre per cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria
Regionale del Lazio —Latina 587 /39 /10 del 31 maggio 2010 che accoglieva l’appello della
Fem forniture elettriche sas dichiarando l’annullabilità su istanza della contribuente della cartella
di pagamento notificata il 19 settembre 1997 e priva di indicazione del responsabile del
procedimento.
2. La contribuente non si è costituita in giudizio.
3. Il ricorso deve essere accolto in adesione alla giurisprudenza di questa Corte secondo cui l’art.
7, 2° comma, lett. a) 1. 27 luglio 2000 n. 212, il quale dispone che per qualsiasi atto
dell’amministrazione finanziaria e dei concessionari della riscossione – e, quindi, anche per le
cartelle esattoriali – si debba «tassativamente» indicare il responsabile del procedimento, non
comporta, nel caso di omissione di tale indicazione, la nullità dell’atto, non equivalendo la predetta
espressione ad una previsione espressa di nullità, come confermato anche dall’art. 36, 4° comma
ter, d.l. 31 dicembre 2007 n. 248, convertito nella 1. 28 febbraio 2008 n. 31 – norma ritenuta dalla
corte costituzionale, con sent. n. 58 del 2009, non in contrasto con gli art. 3, 23, 24, 97 e 111 cost. che, nell’introdurre specificamente la sanzione di nullità per le cartelle non indicanti il nome del
responsabile del procedimento, fissa la decorrenza di tale disciplina dal 1° giugno 2008,
precisando, con portata interpretativa, che «la mancata indicazione dei responsabili dei
procedimenti nelle cartelle di pagamento relative a ruoli consegnati prima di tale data non è causa
di nullità delle stesse» (Cass. civ., sez. trib., 15-04-2011, n. 8613).
Né appare condividibile la tesi del giudice di merito secondo cui comunque l’omissione
comporterebbe annullabilità dell’atto.
Pqm
etta ccoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rimette la controversia ad altra
La Corte
sezione della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, che deciderà anche sulle spese del
presente grado.
Così deciso nella camera di consiglio della sesta sezione civile il 22 gennaio 2014
elatore
Il presid

Oggetto: omessa indicazione del responsabile del procedimento
Reg. Gen. 4884/2011
RICORRENTE: Equitalia Gerit spa
INTIMATO: Fem forniture elettriche sas

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