Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3600 del 10/02/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. trib., 10/02/2017, (ud. 24/01/2017, dep.10/02/2017),  n. 3600

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana M.T. – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – rel. Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorsa 13311-2013 proposto da:

CONSORZIO BONIFICA VAL DI CHIANA ROMANA E VAL DI PAGLIA in persona

del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA VIA CRESCENZIO 19, presso lo studio

dell’avvocato CARLO BALDASSARI, che lo rappresenta e difende giusta

delega a margine;

– ricorrente –

contro

M.M., elettivamente domiciliato in ROMA CIRC.NE CLODIA 29,

presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO BEVILACQUA, rappresentato e

difeso all’avvocato ROSELLA GIANNINI giusta delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 15/2013 della COMM. TRIB. REG. di FIRENZE,

depositata il 18/01/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/01/2017 dal Consigliere Dott. STALLA GIACOMO MARIA;

udito per il ricorrente l’Avvocato BALDASSARI che si riporta agli

atti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIACALONE GIOVANNI che ha concluso per l’accoglimento per quanto di

ragione del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO

Il Consorzio di Bonifica Vai di Chiana Romana e Val di Paglia propone quattro motivi di ricorso per la cassazione della sentenza n. 15/9/13 del 18 gennaio 2013 con la quale la commissione tributaria regionale della Toscana, in riforma della prima decisione, ha dichiarato illegittimi tanto la cartella di pagamento notificata a M.M. per contributi di bonifica 2005; quanto il rifiuto opposto dal Consorzio all’istanza di rimborso da questi presentata per gli analoghi contributi versati negli anni fino al 2004 (con conseguente condanna del Consorzio alla restituzione).

In particolare, la commissione tributaria regionale ha ritenuto che i contributi in oggetto non fossero dovuti perchè – come appurato tramite CTU – i beni immobili del M. non avevano usufruito, negli anni di riferimento, di alcun beneficio diretto e specifico per effetto delle opere di bonifica asseritamente eseguite dal Consorzio. Inoltre, la mancata impugnazione degli avvisi di pagamento per gli anni fino al 2004 non precludeva al contribuente di ottenere il rimborso di quanto indebitamente pagato.

Resiste con controricorso il M..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

p. 1.1 Con il primo motivo di ricorso il Consorzio deduce – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), – violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 19 e 21; per avere la commissione tributaria regionale ritenuto ammissibile l’istanza di rimborso per gli anni fino al 2004, nonostante che, per tali annualità, il M. avesse ricevuto degli avvisi di pagamento non opposti. Da ciò era derivata la definitività della pretesa impositiva, con possibilità di impugnazione della cartella unicamente per vizi formali di quest’ultima.

p. 1.2 Il motivo è fondato.

Va premesso che, in fatto, è assodato che l’istanza di rimborso del M. abbia fatto seguito a pagamenti consortili da lui eseguiti a seguito della notificazione di avvisi di pagamento (allegati al ricorso introduttivo, e dei quali dà atto anche la sentenza qui impugnata) non opposti.

Come affermato da questa corte di legittimità in una fattispecie di rimborso di pagamenti consortili sovrapponibile alla presente: “la valorizzazione del rifiuto, al fine di individuare un atto impugnabile da parte del contribuente, si giustifica solo nei casi in cui il versamento o la ritenuta del tributo non siano stati preceduti da un atto di imposizione suscettibile di impugnazione diretta; cosicchè, quando la riscossione avviene per mezzo del ruolo, l’impugnazione del contribuente deve essere proposta tempestivamente contro il predetto atto impositivo. Tanto comporta che qualora il contribuente non impugni l’atto con il quale l’amministrazione ha esplicitato la pretesa tributaria (nella specie, le cartelle e gli avvisi di pagamento), ma presenti istanza di rimborso, dopo aver pagato nei termini richiesti, dalla definitività per mancata impugnazione dell’atto impositivo deriva l’inammissibilità dell’istanza, perchè contrastante con il titolo, ormai definitivo, che giustifica l’attività esattiva” (Cass. ord. 27620/11, con richiamo a Cass. n. 672/2007).

Diversamente da quanto argomentato dalla CTR, infatti, non è qui in discussione la mera facoltatività dell’impugnazione dell’atto impositivo “atipico” perchè non rientrante tra quelli previsti dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19 (da ultimo: Cass. 14675/16); bensì proprio l’inclusione degli avvisi di pagamento tra questi ultimi, alla stregua di veri e propri avvisi di accertamento e liquidazione di una pretesa di natura tributaria definita in tutti i suoi elementi.

Si è in proposito affermato che, in tema di contenzioso tributario, sono qualificabili come avvisi di accertamento o di liquidazione, impugnabili ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, tutti quegli atti con cui l’Amministrazione comunica al contribuente una pretesa tributaria ormai definita, ancorchè tale comunicazione non si concluda con una formale intimazione di pagamento, sorretta dalla prospettazione in termini brevi dell’attività esecutiva, bensì con un invito bonario a versare quanto dovuto, non assumendo alcun rilievo la mancanza della formale dizione “avviso di liquidazione” o “avviso di pagamento” o la mancata indicazione del termine o delle forme da osservare per l’impugnazione (Cass. n. 14373 del 15/06/2010).

Ne deriva che, nel caso di specie, l’istanza di rimborso non poteva riaprire un rapporto già definito con il pagamento a seguito di mancata impugnazione dell’atto impositivo rientrante tra quelli impugnabili ex art. 19 cit..

p. 2.1 Con il secondo motivo di ricorso si deduce – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione dell’art. 2697 c.c.; atteso che, essendo pacifica l’inclusione, in Comune di Orvieto, degli immobili del M. nel perimetro di contribuenza delimitato dall’ente ed approvato dalla Regione sulla base del relativo piano di classifica (delib. n.28 del 20 giugno 2003, approvata dalla GR Umbria con delib. 1332/03), era onere del consorziato contestare specificamente la legittimità del provvedimento di inclusione. Ovvero dare la prova della insussistenza, in concreto, di opere consortili comportanti un vantaggio (altrimenti presunto) per gli immobili inclusi (SSUU 968/98); evenienze che non si erano, nella specie, verificate.

Con il terzo motivo di ricorso si lamenta – ex art. 360 c.p.c., comma 1 n. 4), – violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, comma 2, artt. 112, 115 e 116 c.p.c.. Per avere la commissione tributaria regionale ritenuto l’insussistenza, nella specie, di un beneficio diretto e specifico dei fondi – in conseguenza delle opere di bonifica idrogeologica – sulla base di una CTU che la stessa commissione aveva disposto d’ufficio, ed in supplenza dell’onere probatorio posto a carico del contribuente.

Con il quarto motivo di ricorso si lamenta – ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 5), violazione della L.R. Umbria n. 30 del 2004, art. 20; nonchè insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto decisivo per il giudizio. Per avere la commissione tributaria regionale escluso il beneficio dei fondi, sulla base della suddetta CTU, senza considerare che tale beneficio sussisteva – ex art. 20 cit. – non solo in caso di incremento, ma anche di mera conservazione, del valore del bene del consorziato; così come derivante dall’esecuzione delle opere di bonifica sul territorio di riferimento.

p. 2.2 Questi tre motivi di ricorso – suscettibili di trattazione unitaria – sono infondati.

Diversamente da quanto argomentato dal consorzio ricorrente, la commissione tributaria regionale non ha violato il principio (Cass. SSUU 26009/08; Cass. 17066/10; 20681/14; 21176/14 e numerose altre) per cui – una volta appurato che gli immobili insistono all’interno del perimetro di contribuenza – è onere del contribuente che non abbia impugnato il piano di classifica con il relativo perimetro di contribuenza fornire la prova dell’insussistenza, in concreto, di qualsivoglia beneficio diretto derivante agli immobili stessi dalle opere del consorzio.

La commissione tributaria regionale ha infatti valutato il quadro probatorio risultante dagli atti di causa, ed ha accertato che tale prova era in effetti stata data; ciò all’esito della valutazione tecnica degli elementi istruttori, così come espletata tra mite CTU.

Non di sovvertimento della regola dell’onere probatorio deve dunque parlarsi (seconda censura), quanto di convincimento probatorio correttamente formatosi ed adeguatamente argomentato.

Ciò va affermato (terza censura) anche con riguardo al corretto esercizio dei poteri istruttori esercitabili dal giudice tributario D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 7. Non risulta che la CTR abbia disposto la CTU per sopperire alle carenze istruttorie delle parti, sovvertendo i rispettivi oneri probatori, ma soltanto in funzione integrativa degli elementi di giudizio; il che è consentito, sempre nei limiti delle domande di parte e dei fatti da queste allegati, ove sussista una situazione obiettiva di incertezza o laddove la parte non possa altrimenti provvedere (Cass. 22535/12; 955/16).

Sicchè non può il Consorzio fondatamente lamentare che tale incombente sia stato disposto d’ufficiò dalla commissione tributaria regionale; trattandosi infatti di un mezzo di valutazione del compendio probatorio che il giudice può discrezionalmente disporre ogniqualvolta tale valutazione presupponga l’applicazione di determinate conoscenze tecniche extragiuridiche.

Nè risulta dalla sentenza impugnata che, così facendo, la CTR abbia in sostanza “sollevato” il M. dall’onere probatorio su di lui – come detto – gravante. Tanto più considerato, da un lato, che l’accertamento in questione implicava anche la considerazione complessiva ed interdipendente delle prove offerte dallo stesso Consorzio (non ultimo, quanto a tipologia delle opere eseguite) e, dall’altro, che la prova oggetto di valutazione era resa peculiare dalla sua “negatività” (insussistenza di beneficio diretto e specifico).

Quanto alla quarta censura, l’infondatezza deriva dal fatto che non vi sono elementi per ritenere che la commissione tributaria regionale abbia escluso l’utilitas sotto il solo profilo della mancanza di incremento di valore dell’immobile; non anche sotto quello della conservazione di tale valore (evitamento del deprezzamento). Dagli stessi quesiti e stralci della CTU riportati in ricorso, risulta anzi che il consulente abbia escluso in radice ogni tipologia di beneficio, anche in considerazione del fatto che le opere di bonifica potenzialmente più rilevanti ai fini di causa sarebbero state eseguite in anni successivi a quelli dedotti nel presente giudizio.

Ciò posto, la censura si risolve – inammissibilmente in sede di legittimità – nella sollecitazione ad una delibazione probatoria diversa da quella resa dal giudice di merito. Nè quest’ultimo è certamente incorso, nel rendere tale delibazione, in “omesso esame” di un fatto decisivo di causa; unica ipotesi oggi rilevante, quale vizio di motivazione, ai sensi della nuova formulazione, qui applicabile ratione temporis, dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5).

In definitiva – accolto il primo motivo e respinti gli altri – la sentenza va cassata limitatamente al motivo accolto. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, sussistono i presupposti per la decisione nel merito ex art. 384 c.p.c., mediante rigetto del ricorso introduttivo proposto dal M. avverso il rifiuto di rimborso 22.11.2006, fermo il resto. Il solo parziale accoglimento delle ragioni del Consorzio depone per la compensazione delle spese dell’intero giudizio.

PQM

La Corte:

– accoglie il primo motivo di ricorso, respinti gli altri;

– cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente avverso il rifiuto di rimborso; fermo il resto;

– compensa le spese dell’intero giudizio.

– v.to il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012;

– dà atto della non – sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della quinta sezione civile, il 24 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA