Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 360 del 10/01/2011

Cassazione civile sez. I, 10/01/2011, (ud. 13/07/2010, dep. 10/01/2011), n.360

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Presidente –

Dott. SALME’ Giuseppe – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – rel. Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

K.S. elettivamente domiciliato in Roma, via di Porta

Pinciana 4 (Studio avv. Andrea Maisani) rappresentato e difeso

dall’avv. De Cataldis Giovanni del Foro di Taranto, per procura in

atti;

– ricorrente –

contro

PREFETTURA DI TARANTO in persona del Prefetto pro tempore;

– intimata –

avverso il decreto del Tribunale di Taranto in data 10 luglio 2008

nel procedimento n. 248/2008 R.G. Aff. Cam. Cons.:

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13

luglio 2010 dal relatore, cons. Dr. Stefano Schirò;

udito il P.M. in persona del sostituto procuratore generale, dott.

GAMBARDELLA Vincenzo che ha concluso chiedendo il rigetto de ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto in data 10 luglio 2008 il Tribunale di Taranto rigettava il ricorso proposto da K.S., cittadino (OMISSIS), avverso i decreto di espulsione emesso nei suoi confronti dal Prefetto di Taranto il 4 dicembre 2007.

A fondamento della decisione, il Tribunale, per quel che rileva nel presente giudizio, ravvisava l’infondatezza del motivo d’impugnazione correlato alla redazione del decreto di espulsione nella lingua inglese, piuttosto che in quella conosciuta dallo straniero, in quanto la giustificazione addotta dalla Prefettura e fondata sull’impossibilità di reperire in tempo utile un interprete in lingua madre, non poteva ritenersi di mero stile, ma era validamente esplicativa dell’estrema difficoltà (assimilabile all’impossibilità) di disporre di un interprete in lingua madre nei tempi forzatamente ridotti imposti dalla natura stessa del decreto emanando. Osservava inoltre che non era possibile sindacare il potere di auto-organizzazione della pubblica amministrazione e che del tutto idonea alla tutela del diritto di difesa del soggetto attinto dalla misura appariva la previsione della redazione de decreto nella lingua inglese.

Per la cassazione di tale decreto K.S. ricorre sulla base di due motivi. La Prefettura intimata non ha svolto difese.

Alla pubblica udienza il collegio ha trattenuto il ricorso in decisione e nella camera di consiglio ha deliberato di redigere la motivazione della sentenza in forma semplificata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. fon il primo motivo il ricorrente denuncia la nullità del giudizio svoltosi davanti al Tribunale, per essere stato il suo ricorso comunicato alla Questura di Taranto, costituitasi in giudizio, anzichè alla Prefettura.

Con il secondo motivo il ricorrente censura i decreto impugnato per avere il Tribunale ravvisato l’infondatezza del motivo d’impugnazione del provvedimento di espulsione correlato alla mancata redazione di tale provvedimento in lingua a lui nota. Deduce che la traduzione in inglese era sintetica e conteneva macroscopici errori che rendevano il testo non intellegibile ed inoltre che la motivazione del Tribunale sull’impossibilità di disporre di un traduttore è priva di fondamento, in quanto nel porto di (OMISSIS) transitano giornalmente decine di mercantili provenienti dall’oriente, così da escludere la mancanza di interpreti a conoscenza della lingua indiana.

2. Il primo motivo è privo di fondamento. Osserva al riguardo il collegio che la parie che eccepisce la non integrità del contraddittorio deve darne la prova, non solo indicando i soggetti che debbono partecipare al giudizio, ma anche dimostrando i presupposti di fatto che giustificano l’integrazione stessa (Cass. 1995/2353; 1997/3975: 2001/12740: 2006/13571) e se l’eccezione viene sollevata per la prima volta nel giudizio di cassazione, la relativa prova deve emergere dagli atti (Cass. 2007/14820).

Nel caso di specie il Tribunale di Taranto ha dato atto nel decreto impugnato che “l’intimata P.A.” si è costituita ne giudizio e il ricorrente non ha fornito la prova del proprio assunto in ordine alla mancata comunicazione alla Prefettura di Taranto del ricorso da lui proposto e del pedissequo decreto del Tribunale di fissazione dell’udienza di comparizione delle parti.

In particolare, dall’esame diretto dagli atti del giudizio di merito (consentito al collegio essendo stato dedotto un errar in procedendo) non emerge la prova che la trasmissione a mezzo fax della suddetta documentazione, che si assume essere stata eseguita solo nei confronti della Questura di Taranto, non sia stata effettuata anche alla Prefettura. Infatti la documentazione presente nel fascicolo di parte ricorrente si riferisce ad un trasmissione via fax effettuata il (OMISSIS), successivamente al deposito dell’impugnato decreto del Tribunale, e pertanto non può essere addotta a dimostrazione dell’avvenuta comunicazione del ricorso e del provvedimento di fissazione dell’udienza di comparizione delle parti.

Per tale ragione e diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, non vi è prova in atti che il numero di fax ((OMISSIS)) indicato nella nota dell’Ufficio immigrazione della Questura di Taranto in data 26 marzo 2008 inviata al Tribunale di Taranto e riguardante il ricorso proposto da K.S. coincida con quello a cui.

secondo il ricorrente medesimo, il ricorso e il provvedimento di fissazione dell’udienza sarebbero stati comunicati. La menzionata noia dell’Ufficio immigrazione della Questura dimostra soltanto che la Questura stessa è stata comunque informata della pendenza del giudizio di opposizione all’espulsione ed ha provveduto a trasmettere al Tribunale di Taranto un’informativa al riguardo, ma non consente di escludere che le comunicazioni di rito riguardanti il processo non siano state effettuate nei confronti della Prefettura di Taranto.

Deve pertanto ritenersi che a fronte dell’accertamento compiuto dal Tribunale in ordine alla costituzione in giudizio della pubblica amministrazione intimata e quindi alla regolare costituzione del contraddittorio nel giudizio di merito, il ricorrente non ha fornito la prova che il ricorso introduttivo e il decreto di fissazione dell’udienza non siano stati comunicati alla Prefettura di Taranto e che pertanto in detto giudizio il contraddittorio non si sia regolarmente instaurato nei confronti della Prefettura medesima.

3. Parimenti infondato è il secondo motivo. Premesso che costituisce inammissibile doglianza di fatto, peraltro genericamente dedotta in violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, la censura secondo la quale la sintetica traduzione in inglese del decreto di espulsione avrebbe contenuto errori macroscopici, tali da rendere il testo non intellegibile osserva il collegio che. in tema di espulsione amministrativa dello straniero, l’obbligo dell’autorità procedente di tradurre la copia del relativo decreto nelle lingua conosciuta dallo straniero stesso è derogabile tutte le volte in cui detta autorità attesti e specifichi le ragioni per le quali tale operazione sia impossibile e si imponga, per l’effetto, la traduzione nelle lingue predeterminate dalla norma di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 7 (francese, inglese, spagnolo), atteso che tale attestazione è, nel contempo, condizione non solo necessaria, ma anche sufficiente a che il decreto di espulsione risulti immune da vizi di nullità, non specificando il citato art. 13 i casi di impossibilità, ovvero i parametri generali ai quali essa va ragguagliata, e senza che i giudice di merito possa ritenersi autorizzato a sindacare le scelte della P.A. in termini di concrete possibilità di effettuare immediate traduzioni nella lingua dell’espellendo (Cass. 2004/1 3032: 2005/25026; cfr. anche Cass. 2004/4312; 2008/13833).

Nel caso di specie risulta in atti, anche per ammissione dello stesso ricorrente, che nel decreto di espulsione, tradotto nella lingua inglese, si dava atto dell’impossibilità di reperire in tempo utile un interprete di madre lingua, con giustificazione dal giudice di merito motivatamente ritenuta non di mero stile.

4. Le considerazioni che precedono conducono al rigetto del ricorso, ma nulla deve disporsi in ordine alle spese del giudizio di cassazione, non avendo la Prefettura intimata svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 13 luglio 2010.

Depositato in Cancelleria il 10 gennaio 2011

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