Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3599 del 16/02/2010

Cassazione civile sez. lav., 16/02/2010, (ud. 17/11/2009, dep. 16/02/2010), n.3599

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCIARELLI Guglielmo – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. STILE Alessandro – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – rel. Consigliere –

Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

E.N.P.A.L.S. – ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER I

LAVORATORI DELLO SPETTACOLO, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE REGINA MARGHERITA

206, presso lo studio dell’avvocato FRANCHI MARIA TERESA, che lo

rappresenta e difende, giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

RETI TELEVISIVE ITALIANE S.P.A., (di seguito, per brevità R.T.I.

S.P.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 288, presso lo

studio dell’avvocato PERSIANI MATTIA, che la rappresenta e difende,

giusta mandato a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 683/2005 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 13/10/2005 R.G.N. 303/02;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

17/11/2009 dal Consigliere Dott. MAURA LA TERZA;

udito l’Avvocato ROSSANA CARDANA per delega FRANCHI MARIA TERESA;

udito l’Avvocato PERSIANI MATTIA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI RENATO che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con la sentenza in epigrafe indicata del 13 ottobre 2005, la Corte d’appello di Milano, all’esito di consulenza contabile, in parziale riforma della statuizione di primo grado, condannava la spa Reti televisive Italiane a pagare all’Enpals la somma di Euro 25.441,49 per contributi omessi. Per quanto ancora interessa in questa sede, la Corte territoriale affermava che anche i costumisti, rientrando tra le categorie di cui al D.L.C.P.S. n. 708 del 1947, art. 3, sono assoggettati alla disposizione di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 43, per cui i compensi corrisposti a titolo di cessione dello sfruttamento economico del diritto d’autore, d’immagine e di replica, non possono eccedere il 40 per cento dell’importo complessivo percepito per prestazioni riconducibili alla medesima attività, per cui tale quota rimane esclusa dalla base contributiva e pensionabile.

Rilevavano infatti i Giudici di merito che anche queste categorie possono percepire compensi a titolo di diritti di autore, perchè la loro attività può ben essere di tipo creativo e non meramente esecutivo di disegni altrui.

Avverso detta sentenza l’Enpals ricorre con un motivo.

Resiste con controricorso la spa reti Televisive Italiane.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo, lamentando violazione della L. n. 289 del 2002, art. 43, comma 3 e del D.L.C.P.S. n. 708 del 1947, art. 3, in relazione alla L. n. 633 del 1941, l’Enpals sostiene che i figurinisti non sono titolari di diritto d’autore e che quindi tutti i compensi percepiti sarebbero corrispettivi dell’attività lavorativa svolta e quindi sarebbero integralmente sottoponibili a contribuzione.

Il ricorso non merita accoglimento.

1. Per quanto riguarda la disciplina dei contributi dovuti all’Enpals, la base di computo è da rinvenire nel compenso giornaliero erogato per l’attività prestata; lo fa palese il D.L.C.P.S. n. 708 del 1947, art. 4, che li determina “in percentuale della retribuzione lorda individuale giornaliera percepita da ciascun iscritto”. Il contributo previdenziale si determina dunque in una certa aliquota del corrispettivo spettante per l’attività lavorativa svolta, al di fuori quindi di compensi di altro genere, ossia di compensi che vanno a remunerare elementi diversi rispetto al lavoro, come ad esempio le cosiddette royalties per la vendita del prodotto spettacolo realizzato. Parimenti disponeva l’art. 2 del citato D.P.R. n. 1420 del 1971, che pure distingueva tra contributo base, determinato in apposita tabella, e contributo a percentuale, il quale veniva determinato sulla retribuzione giornaliera onnicomprensiva di cui alla L. n. 153 del 1969, art. 12. Invero sia il citato D.P.R. n. 1420 del 1971, art. 2, comma 3, sia la disposizione successiva, ossia il D.Lgs. n. 182 del 1997, art. 1, comma 8, stabilivano un massimale giornaliero, ed infatti quest’ultima norma disponeva che “Le all’quote contributive dovute per il personale di cui ai commi 2 e 3 si applicano integralmente sulla retribuzione giornaliera non eccedente il limite massimo di un milione”, ponendo poi l’obbligo di un contributo di solidarietà sulla parte di retribuzione eccedente il massimale di retribuzione imponibile per ciascuna fascia.

Erano e sono quindi, alla luce della legislazione citata, esenti da contribuzione le somme erogate a detti lavoratori per lo sfruttamento del prodotto spettacolo, ossia i compensi relativi alla cessione dei diritti dell’opera dell’ingegno, dovendo la contribuzione Enpals essere parametrata unicamente al corrispettivo per l’attività lavorativa prestata.

2. Successivamente è intervenuto la L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 43, il cui comma 3, recita come segue. “Al fine di perseguire l’obiettivo di ridurre il contenzioso contributivo, i compensi corrisposti ai lavoratori appartenenti alle categorie di cui al D.L.C.P.S. n. 708 del 1947, art 3, comma 1, nn. da 1 a 14 e successive modificazioni, a titolo di cessione dello sfruttamento economico del diritto d’autore, d’immagine e di replica, non possono eccedere il 40% dell’importo complessivo percepito per prestazioni riconducibili alle medesima attività. Tale quota rimane esclusa dalla base contributiva e pensionabile. La disposizione si applica anche per le posizioni contributive per le quali il relativo contenzioso in essere non è definito alla data di entrata in vigore della presente legge”.

La disposizione appare sicuramente applicabile, giacchè concerne la medesima questione oggetto del giudizio ed opera in tutti i casi in cui il contenzioso non era definito alla data della sua entrata in vigore, come avviene nella specie. La ratio della norma è quella di semplificare la materia, e quindi anche di ridurre il contenzioso, attraverso una disposizione “di chiusura” che si sovrappone e limita in certa misura la volontà delle parti, eliminando la necessità, per determinare l’imponibile contributivo, di indagare sulla natura dei compensi erogati. Ma il fine ulteriore è quello di moralizzare il settore dello spettacolo, mirando ad evitare intese dirette a privilegiare a dismisura l’entità dei compensi dovuti a titolo di cessione del diritto d’autore,che sono esenti da contribuzione, a scapito di quelli pattuiti come corrispettivo della prestazione, che ne sono invece soggetti.

Si dispone infatti che il corrispettivo per la cessione dello sfruttamento economico del diritto d’immagine non può eccedere il 40% del compenso complessivamente pattuito, di talchè la quota superiore a questa percentuale si considera automaticamente come corrispettivo e quindi come imponibile ai fini contributivi, mentre solo il 40% viene esentato. Ossia, per determinare la quota imponibile ai fini contributivi – ferma la volontà delle parti di attribuire alla cessione del diritto all’immagine una quota dell’intero compenso che sia inferiore al 40% – si prevede viceversa che, ove detta quota sia superiore, e per converso venga attribuita come corrispettivo dell’attività lavorativa vera e propria una quota inferiore al 60%, occorre procedere come segue: si calcola l’ammontare dei compensi complessivi, se ne detrae il 40% che è la quota massima esente, indi si calcola l’aliquota sul restante 60%; si detrae poi l’ammontare dei contributi già versati e si accerta se residui un credito a favore dell’Istituto previdenziale;

3. Nella presente causa, in relazione ai contributi dovuti dai costumisti, i Giudici d’appello hanno proceduto a consulenza contabile, conferendo il quesito nei termini suddetti, ossia per calcolare la contribuzione su quella parte di corrispettivo remunerante la prestazione lavorativa, tenendo conto che la parte esente non poteva superare il limite posto dalla citata L. n. 289 del 2002.

L’Ente ricorrente censura l’operato dei Giudici di merito, sostenendo che per i costumisti non sussiste il diritto d’ autore e quindi tutto ciò che ricevono costituisce compenso per l’attività lavorativa e quindi dovrebbe integralmente essere sottoposto a contribuzione.

La tesi non può essere accolta giacchè, in primo luogo la legge considera ben possibile che anche i costumisti o figurinisti siano compensati “per la cessione dello sfruttamento economico dei diritti d’autore” giacchè la citata L. n. 289 del 2002, art. 43, contempla i lavoratori appartenenti alle categorie di cui al D.L.C.P.S. n. 708 del 1947, art. 3, comma 1, nn. da 1 a 14. comprendendovi quindi anche i figurinisti che sono indicati al n. 13. Nè la disposizione, speciale perchè attiene all’imponibile contributivo, opera alcun riferimento alla legge sul diritto d’autore, nè a questo condiziona la sua applicabilità.

4. L’Ente doveva allora, nei gradi di merito, eccepire che, nella specie, il compenso pattuito ed erogato ai figurinisti, dei cui contributi si controverte, non comprendeva alcuna cessione di diritti, ma andava a remunerare solo l’attività lavorativa prestata.

Ciò però non è, dal momento che nella comparsa di risposta in primo grado – che la Corte può esaminare dal momento che parte contro ricorrente eccepisce che hi ricorso è stata sollevata una questione nuova in fatto, che sarebbe quindi ormai preclusa – l’Enpals, in relazione alla posizione della costumista G. D., aveva riportato il tenore del contratto in cui apparivano distinti compensi: L. 2 milioni per la ideazione e la realizzazione dei bozzetti e la cessione dei diritti di utilizzazione economica e L. 2 milioni per l’attività di assistenza e consulenza durante la fase di realizzazione dei costumi. Analogamente era stato pattuito per gli altri provvedimenti.

E’ vero che anche in detta comparsa di risposta l’Ente sosteneva essere ininfluente il fatto che l’impegno contrattuale ed il corrispettivo fosse stato diviso in più parti, sostenendo che “la ideazione dei bozzetti e la cessione dei diritti di utilizzazione altro non sarebbe che parte integrante dell’attività di costumista”.

Ciò però corrisponde ad un’opinione meramente soggettiva dell’Ente, che non trova rispondenza nel contratto come riportato dall’Ente stesso, ma anzi lo contraddice, unificando due compensi colà destinati a restare distinti in quanto corrispondenti ad oggetti distinti. In via generale è invero possibile che nell’attività del costumista non vi sia alcuna cessione del diritto di utilizzazione, perchè i bozzetti non realizzano alcuna opera dell’ingegno, o perchè la pattuizione tra le parti non la contempla; quando però tale cessione è prevista nel contratto stipulato con il costumista, l’ente, per sottoporre a contribuzione anche il compenso relativo alla cessione del diritto di utilizzazione, dovrebbe dimostrare che la pattuizione non è “genuina” e che la funzione del costumista, in quel caso, si riduceva alla assistenza e consulenza strettamente connesse alla realizzazione dello spettacolo.

Il ricorso va pertanto rigettato.

Le spese del giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese liquidate in Euro 33,60 oltre quattromila Euro per onorari.

Così deciso in Roma, il 24 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2010

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