Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3599 del 14/02/2018


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Civile Ord. Sez. 1 Num. 3599 Anno 2018
Presidente: AMBROSIO ANNAMARIA
Relatore: NAZZICONE LOREDANA

sul ricorso 6970/2012 proposto da:
Curatela del Fallimento Automatic S.r.l. in Liquidazione, in persona
del curatore prof. dott. Risaliti Gianluca, elettivamente domiciliata in
Roma, Via E. Gianturco n. 6, presso lo studio dell’avvocato Meliadò
Giovanni, rappresentata e difesa dall’avvocato Cenni Elena, giusta
procura a margine del ricorso;
– ricorrente contro
Galli Sergio;
– intimato nonché contro

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Data pubblicazione: 14/02/2018

Galli Sergio, elettivamente domiciliato in Roma, Via Giuseppe
Pisanelli n. 2, presso lo studio dell’avvocato Angeletti Alberto,
rappresentato e difeso dall’avvocato Stolfi Claudio, giusta procura a
margine del controricorso e ricorso incidentale condizionato;
– controricorrente e ricorrente incidentale –

Curatela del Fallimento Automatic S.r.l. in Liquidazione;
– intimata avverso il decreto del TRIBUNALE di LIVORNO, depositato il
16/02/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
12/10/2017 dal cons. NAZZICONE LOREDANA;
lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto
Procuratore Generale SALVATO LUIGI che ha chiesto che la Corte
rigetti il ricorso principale e dichiari assorbito il ricorso incidentale
condizionato.
FATTI DI CAUSA
Viene proposto ricorso, sulla base di due motivi, avverso il
decreto emesso dal Tribunale di Livorno del 16 febbraio 2012, il quale
ha accolto l’opposizione allo stato passivo della Automatic s.r.I.,
relativa a credito vantato per prestazioni professionali di dottore
commercialista.
Il tribunale ha ritenuto che la mancata parziale ammissione in
sede di verifica è stata motivata solo con l’applicazione dell’art. 31,
comma 1, lett.

e),

restando dunque estranea al giudizio ogni

questione attinente alla pattuizione del compenso, non affrontata in
sede di verifica dello stato passivo; e che la prestazione svolta,
consistita nella redazione di quattro relazioni ex artt. 160 e 161 legge
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contro

fall., debba essere ricondotta all’art. 31, comma 1, lett. a), d.P.R. 10
ottobre 1994, n, 645, vigente all’epoca dei fatti, trattandosi di
relazioni predisposte non solo a fini valutativi, ma per fornire
indicazioni sulla fattibilità del piano, quale motivato parere, laddove
nelle lettere b), c), d) rientrano le mere stime o valutazioni di aziende

Resiste l’intimato con controricorso, proponendo altresì ricorso
incidentale condizionato per un motivo.
Le parti hanno depositato le memorie.

RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1. – Con il primo motivo, la parte ricorrente principale deduce
violazione e falsa applicazione dell’art. 31, comma 1, lett. a), d.P.R.
n. 645 del 1994, perché detta disciplina non poteva contemplare le
prestazioni professionali ex art. 67, comma 3, legge fall., previste dai
nuovi artt. 160 e 161 legge fall., introdotti dal d.lgs. 12 settembre
2007, n. 169 (come ha invece disposto la nuova tariffa professionale
di cui al d.m. 2 ottobre 2010, n. 169): ma, anche nel regime
precedente, le relazioni giurate di cui agli artt. 160 e 161 legge fall.
non potevano rientrare nella categoria delle relazioni di cui alla lett.

a), dovendosi parimenti ricondurre alla lett. e).
Con il secondo motivo, censura il vizio di motivazione omessa,
insufficiente o contraddittoria, in quanto il tribunale ha ritenuto
congruo l’importo richiesto, affermando che il professionista ha
applicato uno sconto e che esso è corretto, in rapporto ai compensi
liquidati nella stessa procedura ad altri professionisti, mentre nessuno
sconto in realtà è stato applicato.
1.2. – Il ricorrente incidentale lamenta la violazione o falsa
applicazione degli artt. 95, 98, 99 legge fall., 112 c.p.c. e 2233 c.c.,
perché gli onorari erano stati preconcordati nel senso di corrispondere
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o patrimoni non utilizzabili nei confronti dei terzi.

alla lett. a) precitata, e la questione era stata proposta ex artt. 95 e
98 legge fa Il.
2. – Il primo motivo del ricorso principale è fondato.
È noto come la questione sorga a causa dello sfasamento
temporale tra il momento di predisposizione delle tariffe dei dottori
commercialisti, di cui al d.P.R. 10 ottobre 1994, n, 645, rispetto

La prima considerazione è, dunque, che, pur non prevedendo
espressamente la tariffa professionale detta relazione per ragioni
temporali, la medesima va ricondotta alla previsione più adeguata.
Occorre inoltre considerare in generale che, come è stato da
tempo osservato, il professionista riveste, nelle procedure della crisi
come quella in esame, un ruolo di rilievo, che finisce per incidere
anche sulla posizione dei terzi; onde poi anche la determinazione del
compenso al professionista dovrebbe permettere di ridurre al minimo
i rischi di condotte lesive della sua terzietà. Al riguardo, di recente
questa Corte ha chiarito che l’art. 161, 3 comma 3, legge fall. (già nel
testo in vigore prima delle modifiche apportate dal d.l. 22 giugno
2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n.
134) richiede che l’attestatore sia in posizione di terzietà ed
indipendenza rispetto al debitore, avendo il legislatore sotteso «una

netta opzione di indipendenza qualificata, professionalità tecnica e
mancanza di conflitto d’interessi».
L’art. 31 del citato d.P.R., nel fissare gli onorari da corrispondere,
distingue: a) le perizie, i motivati pareri e le consulenze, prendendo a
parametro il «valore della pratica»; b) la valutazione di singoli beni e
diritti, ove il parametro è invece costituito dall’«ammontare dei
valori»; c) la valutazione di aziende, rami di azienda e patrimoni,
dove si guarda all’«ammontare complessivo delle attività e delle
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all’introduzione della relazione di cui all’art. 161, comma 3, legge fall.

passività»; d) la valutazione di partecipazioni sociali non quotate, cui
estende pro quota il criterio precedente; e) le relazioni di stima di cui
agli artt. 2343, 2343-bis, 2501-quinquies c.c., per le quali parimenti
la norma rinvia ai criteri individuati sopra, a seconda che si tratti di
stimare beni, diritti, aziende, partecipazioni sociali.
Non trattandosi di previsioni tassative, ma di elenchi dovuti alla

occorra individuare quella più affine.
Reputa il collegio che la norma applicabile fosse quella prevista
alla lett. e) dell’art. 31 del citato d.P.R., per affinità con le altre
relazioni ivi previste e non escludendo affatto, quindi, la norma un
apporto cognitivo ulteriore al mero conteggio da parte del tecnico.
In tal senso depone, quale mera indicazione razionale, anche il
nuovo decreto ministeriale 2 settembre 2010, n. 169, regolamento
recante la disciplina degli onorari, delle indennità e dei criteri di
rimborso delle spese per le prestazioni professionali dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili, il cui art. 31, dedicato alle

«perizie, valutazioni e pareri», ha ben distinto «le perizie, i motivati
pareri e le consulenze tecniche di parte» dalla «valutazione di singoli
beni, di diritti, di aziende o rami di azienda, di patrimoni, di
partecipazioni sociali non quotate e relazioni di stima previste dalla
legge».
D’altro canto nel caso in esame, come risulta dallo stesso

diversa conformazione e natura della prestazione, non vi è dubbio che

controricorso, la prestazione riguardò in buona parte la
determinazione del valore dell’azienda, dell’immobile e di beni
conferiti nella società.
3. – Il secondo motivo resta assorbito.
4. – Il ricorso incidentale condizionato è inammissibile.

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Esso ripete la tesi della previa pattuizione del compenso alla
stregua della lett. a) dell’art. 31 d.P.R. n. 645 del 1994, senza
adeguatamente attaccare la decisione del tribunale sul punto, che ha
reputato di non affrontare la questione in quanto estranea al thema

decidendum.

violazione dell’art. 112 c.p.c., in quanto esso costituisce la specifica
domanda sottesa alla proposizione dell’impugnazione, che deve
essere fatta valere esclusivamente ai sensi dell’art. 360, comma 1, n.
4, stesso codice, che consente alla parte di chiedere – e al giudice di
legittimità di effettuare – l’esame degli atti del giudizio di merito,
nonché, specificamente, dell’atto di appello, ove il vizio sia dedotto
come violazione dell’art. 360, comma 1, n. 3 o 5, c.p.c., il ricorso sul
punto deve essere dichiarato inammissibile (e multis, Cass., ord. 16
marzo 2017, n. 6835; 27 ottobre 2014, n. 22759; 12 dicembre 2014,
n. 26155).
5. – In accoglimento del primo motivo, pertanto, il ricorso va
accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la
causa può essere decisa nel merito ex art. 384 c.p.c., con il rigetto
dell’opposizione allo stato passivo.
6. – Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale, assorbito il
secondo e dichiarato inammissibile il ricorso incidentale; cassa il
decreto impugnato e, decidendo nel merito, rigetta l’opposizione;
condanna il controricorrente al pagamento delle spese di lite in favore
della ricorrente, che liquida, per il grado di merito, in C 4.000,00
complessivi, di cui C 200,00 per spese, e, per il giudizio di legittimità,

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Pertanto, posto che l’omessa pronuncia su un motivo integra la

in C 4.200,00 complessivi, di cui C 200,00 per esborsi, oltre alle
spese forfetarie al 15% ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 ottobre

2017.

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