Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3599 del 14/02/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 3599 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: DI BLASI ANTONINO

MOTIVO NUOVO.
ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE,

in persona del

legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
dall’Avvocatura Generale dello Stato, nei cui uffici è
domiciliata, in Roma Via dei Portoghesi, 12 RICORRENTE
CONTRO
MANCINI TERESA,

quale erede di Mancini Nicola,

residente a Frattaminore, rappresentata e difesa,
giusta delega in calce al controricorso, dall’Avv.
Vincenzo Oliva, domiciliata in Roma, presso la
cancelleria della Corte di Cassazione, CONTRORICORRENTE
AVVERSO
la sentenza n.126/32/2010 della Commissione Tributaria
Regionale di Napoli Sezione n. 32, in data
25.06.2010, depositata il 24 settembre 2010;

Ac16-5

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Data pubblicazione: 14/02/2014

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di
Consiglio del 18 dicembre 2013, dal Relatore Dott.
Antonino Di Blasi;
Non è presente il P.M.

Nel ricorso iscritto a R.G. n.27467/2011 è stata
depositata in cancelleria la seguente relazione:
E’ chiesta la cassazione della sentenza
n.126/32/2010, pronunziata dalla C.T.R. di Napoli
Sezione n.32, il 25.06.2010 e DEPOSITATA il 24.09.2010.
Con tale decisione, la C.T.R. ha respinto l’appello
proposto dall’Agenzia Entrate e confermato quella di
primo grado, che aveva annullato l’accertamento,
relativo al maggior reddito, ai fini IRPEF ILOR e SSN
per gli anni 1992 e 1995.
L’Agenzia Entrate, censura l’impugnata decisione, per
violazione dell’art.1306 c.c. e collegata insufficienza
di motivazione, nonché per violazione degli artt. 2953
c.c. e 25 del dpr n.602/1973.
2) L’intimata contribuente, giusto controricorso, ha
chiesto che l’impugnazione venga dichiarata
inammissibile e, comunque, infondata.
3)1 giudici di merito, nel confermare la decisione di
primo

grado,

hanno

evidenziato

che

poiché

la

condebitrice Gaudino Domenica aveva impugnato la
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE

cartella di pagamento,

ottenendone,

con sentenza

passata in giudicato, l’annullamento, la ricorrente
Mancini Teresa, essendo rimasta inerte, aveva titolo di
avvalersi, ex art.1306 c.c., di tale pronuncia

Hanno, altresì, argomentato che, comunque, essendo la
Mancini erede dell’originario debitore, le sanzioni non
erano dovute, ai sensi dell’art.8 del dpr n.742/1997 ed
altresì, che la cartella, portante la pretesa
tributaria, era stata notificata il 10.07.2007, quindi,
dopo la decadenza, maturata in applicazione dell’art.25
lett. c) del dpr n.602/1973.
4) Ciò posto, sembra che il primo mezzo non possa
trovare ingresso per il carattere della novità, dal
momento che nei precedenti gradi di giudizio l’Agenzia
non ha mai agitato la questione della sostanziale
diversità delle cartelle, avuto riguardo all’oggetto ed
alla causa pretendi e, d’altronde, la stessa postula
accertamenti in fatto non consentiti in sede di
legittimità (Cass.n.27345/2005, n.21490/2005).
Peraltro, la decisione impugnata sembra in linea con il
principio,

espressione

di

un

ormai

consolidato

orientamento giurisprudenziale, che fissa la
di

cui

regola

all’art. 1306, comma secondo, cod. civ.,

secondo cui i condebitori in solido hanno facolta’
3

favorevole.

di opporre al creditore, avvalendosene, la

sentenza

favorevole alla comunione pronunciata tra questi ed uno
degli

altri

condebitori,

all’unica condizione,

ricorrente nel caso, che la sentenza suddetta sia

i condebitori che intendano opporla(Cass. n.
1779/2007, n. 6824/2001, n.5262/2001).
In tema di solidarieta’ tributaria, è stato, pure,
precisato che “qualora uno dei coobbligati,
insorgendo avverso l’avviso di accertamento, ottenga
un giudicato riduttivo del maggior valore accertato,
non e’ precluso all’altro coobbligato, pur rimasto
inerte di fronte all’avviso di accertamento ed
all’avviso

di liquidazione,

di

opporre

all’amministrazione, in sede di impugnazione della
cartella di pagamento, tale giudicato favorevole (salva
l’irripetibilita’ di quanto gia’ versato), ai sensi
dell’art. 1306, secondo comma, cod. civ. La
prevalenza
solidale
aspetto

dell’obbligazione

dell’unitarieta’
nascente

dallo

stesso

titolo

sul suo

pluralistico, sancita dal citato art. 1306

cod. civ., opera, infatti, sul piano processuale come
deroga ai limiti soggettivi del giudicato
consente

ne

prescindendo dalle vicende

l’estensione,

extraprocessuali

e

relative
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alla

situazione

stata resa in un giudizio cui non abbiano partecipato

sostanziale in cui versa il

condebitore

inerte, il

quale percio’ non incontra limiti diversi da

quelli

costituiti dal giudicato diretto o da preclusioni
processuali” (Cass. n. 10202/2003, SS.UU. n.7053/1991).

possa essere trattata in camera di consiglio, ai sensi
degli artt.366 e 380 bis cpc, proponendosene la
definizione, sulla base dei trascritti principi, con il
rigetto del ricorso, per manifesta infondatezza.
Il Consigliere relatore Antonino Di Blasi.
La Corte,
Vista la relazione, il ricorso, il controricorso della
contribuente e gli altri atti di causa;
Considerato che alla stregua delle considerazioni
svolte in relazione e dei richiamati principi, che il
Collegio condivide, il ricorso va rigettato;
Considerato,

infatti,

che la decisione impugnata

risulta in linea con i citati principi;
Considerato, in vero, che la questione posta con il
primo mezzo, non risulta dedotta nel corso del giudizio
di merito, ove l’Agenzia, come desumesi dalla narrativa
in fatto della decisione in questa sede impugnata, si è
difesa sulla base di ben altre argomentazioni;
Considerato che, avuto riguardo alla inammissibilità
del mezzo, ricollegabile alla rilevata novità della
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5) Posta la realtà fattuale, si ritiene che la causa

censura, nonché agli effetti connessi alla ratio
decidendi dell’impugnata decisione, che ha esteso alla
contribuente il giudicato favorevole ottenuto da altro
condebitore, non sussiste concreto interesse all’esame

anche in base al disposto dell’art.1 del decreto legge
17 giugno 2005 n.106, convertito con modificazioni
nella legge 31 luglio 2005 n.156 (Cass.n.4745/2006,
n.1435/2006, n.16826/2006);
Considerato che le spese del giudizio vanno compensate,
avuto riguardo alle questioni esaminate ed all’epoca
del consolidarsi degli applicati principi;
Visti gli artt.375 e 380 bis cpc;
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Roma il 18 dicembre 2013
Il Pr sid nte

del secondo motivo, che, oltretutto, risulta infondato

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