Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3599 del 12/02/2021

Cassazione civile sez. trib., 12/02/2021, (ud. 17/11/2020, dep. 12/02/2021), n.3599

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – rel. Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. FILOCAMO Fulvio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10789-2017 proposto da:

B.M.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DI

VILLA GRAZIOLI 29, presso lo studio dell’avvocato ROSSELLA CERVINI,

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato PAOLO MARRA;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2789/2016 della COMM.TRIB.REG.EMILIA ROMAGNA,

depositata il 28/10/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/11/2020 dal Consigliere Dott. MILENA BALSAMO.

 

Fatto

ESPOSIZIONE DEI FATTI DI CAUSA

1. B.M.A. acquistava, in data 29 luglio 2005, un fondo costituito da terreni agricoli in parte ubicati nel Comune di Piacenza ed in parte nel comune di Gossolengo, usufruendo delle agevolazioni fiscali in favore della piccola proprietà contadina prevista dalla L. n. 605 del 1954; in subordine chiedeva l’applicazione dell’imposta di registro nella misura ridotta D.Lgs. n. 99 del 2004, ex art. 1 dell’1%, ovvero l’applicazione delle imposte ai sensi dell’art. 1 nota della tariffa, P.I all. al D.P.R. n. 131 del 1986, in ragione dell’imminente acquisizione della qualifica di imprenditore agricolo professionale, riservandosi di produrre le certificazioni di legge; ancora, con riferimento ai beni assoggettati al vincolo culturale chiedeva di fruire, in via subordinata, delle agevolazione previste dalla L. n. 42 del 2004; l’atto veniva registrato con le agevolazioni della piccola proprietà contadina.

L’agenzia delle entrate notificava due avvisi di liquidazione per il recupero dell’imposta di registro e delle imposte ipotecarie, rilevando la decadenza dalle agevolazioni fruite per la mancata coltivazione diretta del fondo per cinque anni a far data dall’acquisto e per la vendita di parte dei beni nel quinquennio dall’acquisto dei fondi; atti che venivano impugnati dalla contribuente dinanzi alla CTP di Piacenza che accoglieva parzialmente il ricorso con sentenza che veniva appellata dall’Agenzia delle Entrate.

La CRT dell’Emilia Romagna accoglieva l’appello, sul rilievo che la decadenza dal beneficio comporta l’impossibilità di invocare altra agevolazione, pure se richiesta in via subordinata nell’atto di trasferimento immobiliare, in quanto i poteri di accertamento e valutazione del tributo si esauriscono nel momento in cui l’atto viene sottoposto a tassazione e non possono rivivere.

Il contribuente impugna, con due motivi, illustrati nelle memorie difensive, la sentenza n. 2789/2016 della CTR dell’Emilia Romagna che ha riformato la sentenza di accoglimento del ricorso da parte della CTP. L’Agenzia delle Entrate replica con controricorso.

Diritto

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE

2. Con la prima censura si lamenta la violazione del T.U. del 26 aprile 1986, n. 131, art. 21, comma 2, e art. 23, comma 3, dell’art. 817 c.c., ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, per avere i giudici di secondo grado errato nell’enunciare il principio di diritto, in sè corretto, che tuttavia non aveva alcuna attinenza con il caso all’esame, avendo parte contribuente richiesto non l’applicazione del regime agevolato invocato in via subordinata nell’atto di compravendita, bensì – un volta decaduto dalle agevolazioni richieste in via principale – l’applicazione dell’aliquota di legge (pari al 3%) per i beni di interesse storico artistico privi del carattere di pertinenzialità.

Ad avviso della ricorrente, la CTR ha omesso di esaminare l’assenza del vincolo di pertinenzialità tra i beni vincolati e il fondo agricolo, in base al quale avrebbe dovuto ritenere legittima l’applicazione dell’aliquota del 3%; circostanza inferibile dalla dichiarazione del reale corrispettivo che dimostrerebbe l’intenzione di alienare gli immobili nell’immediatezza e che, comunque, la rilevanza storica dei cespiti esclude l’utilizzazione degli stessi per scopi agricoli.

Deduce, infine, che, essendo passata in giudicato la sentenza della CTP, in ordine al primo avviso di liquidazione, la quale avrebbe ritenuto sussistente il regime della piccola proprietà contadina per il primo lotto e riconosciuto il vincolo di pertinenzialità per il secondo lotto, si dovrebbe applicare il medesimo regime fiscale anche ai beni vincolati.

3. Con il secondo motivo si lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti, ex art. 360 c.p.c., n. 5, evidenziato dalla contribuente nelle memorie del 6 ottobre 2016 e depositate in sede di appello, nelle quali si sottoponeva alla CTR la questione della rilevanza storica-artistica riconosciuta dall’Agenzia delle Entrate ai fabbricati del secondo lotto.

4. Il primo motivo è privo di pregio, assorbito il secondo.

La giurisprudenza di questa Corte è ferma nel ritenere che la sottoposizione di un atto ad una determinata tassazione, ai fini dell’imposta di registro, con il trattamento agevolato richiesto o comunque accettato dal contribuente, comporta, in caso di decadenza dal beneficio, l’impossibilità di invocare altra agevolazione, in quanto i poteri di accertamento e valutazione del tributo si esauriscono nel momento in cui l’atto viene sottoposto a tassazione e non possono rivivere, sicchè la decadenza dell’agevolazione concessa in quel momento (nella specie, in favore della piccola proprietà contadina) preclude qualsiasi altro accertamento sulla base di altri presupposti normativi o di fatto (cfr. Cass. nn. 14601/2003 e 8409/2013, Cass. n. 10099/2017; Cass. n. 24655 del 08/10/2018). Si è ancora aggiunto, proprio nella pronunzia da ultimo ricordata, che la L. n. 604 del 1954, art. 7 dispone espressamente che l’acquirente il quale abbia subito la revoca dell’agevolazione a favore della piccola proprietà contadina è tenuto a pagare i tributi “ordinari” e che nei suoi confronti l’amministrazione – finanziaria agisce per il recupero delle imposte “nella misura ordinaria”.

Nè l’Agenzia, come pretende la ricorrente, avrebbe dovuto applicare, una volta dichiarata la decadenza dal trattamento agevolato, l’aliquota agevolata prevista per i beni di interesse storico, trattandosi appunto di una agevolazione tributaria, subordinata alla dichiarazione e alla documentazione del vincolo; con la conseguenza che avendo la contribuente sottoposto l’atto da registrare alle aliquote previste per la piccola proprietà contadina, non può invocare, in seguito alla revoca delle agevolazioni applicate all’atto registrato, un diverso trattamento fiscale, sebbene menzionato, in via subordinata, nella medesima scrittura.

Orbene, a tali principi, in verità consolidati, diversamente da quanto opinato dalla ricorrente, si è conformato il giudice di appello che ha dato continuità all’indirizzo di legittimità richiamato.

Il ricorso va, perciò, respinto.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte:

– Rigetta il ricorso;

– condanna la contribuente a rifondere all’agenzia delle entrate le spese processuali del presente giudizio che liquida in Euro 7.800,00, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis ove dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale della quinta sezione civile della Corte di Cassazione tenuta da remoto, il 17 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2021

 

 

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