Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3599 del 10/02/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 10/02/2017, (ud. 24/01/2017, dep.10/02/2017),  n. 3599

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana M.T. – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – rel. Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 7800-2013 proposto da:

IMMOBILIARE RUSSO SURL in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la

cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’Avvocato ROBERTO RUSSO giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

CONSORZIO DI BONIFICA DELLE PALUDI DI NAPOLI E VOLLA in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA

VIA ANTONIO GRAMSCI 9, presso lo studio dell’avvocato ARCANGELO

GUZZO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato CLAUDIO

MARTINO giusta delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 15/2012 della COMM. TRIB. REG. di NAPOLI,

depositata il 27/01/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/01/2017 dal Consigliere Dott. STALLA GIACOMO MARIA;

udito per il controricorrente l’Avvocato RESTAINO per delega

dell’Avvocato MARTINO che ha chiesto il rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIACALONE GIOVANNI che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO

La Immobiliare Russo srl propone quattro motivi di ricorso per la cassazione della sentenza n. 15/17/12 del 27 gennaio 2012 con la quale la commissione tributaria regionale della Campania, in riforma della prima decisione, ha ritenuto legittima la cartella di pagamento notificatale dal Consorzio di Bonifica delle paludi di Napoli e Volla per contributi consortili 2007.

In particolare, la commissione tributaria regionale ha ritenuto che la cartella in oggetto fosse adeguatamente motivata; e che corretta fosse la quantificazione del dovuto, anche in considerazione del fatto che la somma intimata era al netto delle quote relative al servizio di raccolta, collettamento, scolo ed allontanamento delle acque meteoriche, conformemente a quanto stabilito dall’articolo 13, terzo comma, legge Regione Campania 4/2003.

Resiste con controricorso il Consorzio.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

p. 1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., nonchè insufficiente motivazione ed omesso esame di un punto decisivo per il giudizio; per avere la commissione tributaria regionale sorretto il proprio decisum su un aspetto, la quantificazione del dovuto, non oggetto di contestazione e senza, per contro, prendere in esame la carenza, nella specie, dei presupposti di imposizione.

Il motivo è infondato.

La commissione tributaria regionale ha ritenuto di accogliere l’appello del consorzio disattendendo quanto affermato dal giudice di primo grado, secondo cui come riportato nella sentenza qui impugnata – le somme in cartella non erano dovute poichè il consorzio non aveva dimostrato “il vantaggio particolare derivante dalle opere di bonifica eseguite”.

La motivazione del giudice di appello, al contrario di quanto vorrebbe la società ricorrente, è basata sull’orientamento di legittimità (espressamente richiamato) in Cass. SSUU 26009/08 e 968/98; secondo cui, all’opposto di quanto affermato dalla commissione tributaria provinciale, grava sul contribuente che non abbia impugnato il piano di classifica con relativo perimetro di contribuenza, fornire la prova (negativa) della insussistenza di beneficio diretto e specifico al proprio fondo.

Vero è che il giudice di appello si è poi soffermato sul criterio di quantificazione del dovuto, occupandosi di verificare che la cartella non facesse riferimento a somme relative al servizio di raccolta e scolo delle acque meteoriche; tale digressione comunque posta a tutela del contribuente – non è però in grado di inficiare il nucleo motivazionale fondamentale della sentenza censurata che, a monte di, questo aspetto, ha rilevato la sussistenza, nel caso concreto, di tutti i presupposti della contribuzione, così come implicitamente desumibili secondo i criteri di sostanza e di prova di cui all’orientamento di legittimità menzionato.

p. 2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta violazione e falsa applicazione della L. n. 241 del 1990, art. 3, e L. n. 212 del 2000, art. 7; per non avere la commissione tributaria regionale rilevato l’insufficiente motivazione della cartella di pagamento impugnata, primo atto impositivo.

Il motivo è infondato.

La cartella di pagamento – pur valutata quale primo atto di imposizione notificato alla parte contribuente – recava l’indicazione del piano di classifica ed il riparto di contribuenza relativo alla posizione della società consorziata, con i relativi estremi di adozione, approvazione e pubblicazione (delibera commissariale n. 1 del 15 gennaio 1997, approvata dalla GR con Delib. n. 618 dell’8 maggio 1997); non si richiedeva, proprio in ragione di quanto poc’anzi osservato, che la cartella contenesse altresì la descrizione del beneficio diretto e specifico apportato alle opere consortili eseguite nell’anno all’immobile della contribuente.

Non si riscontra, pertanto, il lamentato vizio di applicazione normativa, con riferimento alla L. n. 212 del 2000, art. 7; ed alta necessità, da quest’ultimo stabilita, dell’indicazione in atto dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che fondano l’imposizione.

Ricorre, in proposito, quanto stabilito dalle SSUU n. 11722 del 14/05/2010 (proprio in fattispecie di riscossione di contributi consortili, ai sensi del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, art. 21), secondo cui: “la cartella esattoriale che non segua uno specifico atto impositivo già notificato al contribuente, ma costituisca il primo ed unico atto con il quale l’ente impositore esercita la pretesa tributaria, deve essere motivata alla stregua di un atto propriamente impositivo, e contenere, quindi, gli elementi indispensabili per consentire al contribuente di effettuare il necessario controllo sulla correttezza dell’imposizione. Tale motivazione può essere assolta “per relationem” ad altro atto che costituisca il presupposto dell’imposizione, del quale, tuttavia, debbono comunque essere specificamente indicati gli estremi, anche relativi alla pubblicazione dello stesso su bollettini o albi ufficiali che eventualmente ne sia stata fatta a sensi di legge, affinchè il contribuente ne abbia conoscenza o conoscibilità e l’atto richiamato, quando di esso il contribuente abbia già integrale e legale conoscenza per effetto di precedente notificazione o pubblicazione, non deve essere necessariamente allegato alla cartella – secondo una interpretazione non puramente formalistica della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, comma 1, (c.d. Statuto del contribuente) – sempre che in essa siano indicati nella cartella i relativi estremi di notificazione o di pubblicazione”.

Quand’anche la cartella in oggetto non abbia materialmente trascritto nè allegato il piano di classifica con il relativo perimetro di contribuenza, rileva che questi atti fossero richiamati dalla cartella stessa a valere (anche per quanto concerne l’esatta individuazione del perimetro di contribuenza, e dei criteri di calcolo e ripartizione del contributo di bonifica tra i vari consorziati) quale motivazione per relationem. Ciò con riguardo ad un piano di classifica della cui delibera di approvazione si fornivano, in cartella, gli esatti estremi; e che era stato assoggettato alle forme di pubblicazione e di accesso proprie di tutte le delibere del Consorzio fatte oggetto di approvazione dalla Giunta Regionale.

Quanto, infine, alla mancata indicazione – in cartella – del beneficio diretto e specifico arrecato nel 2007 dalle opere consortili ai beni di proprietà della società contribuente, si osserva come esso non concernesse propriamente il profilo della motivazione dell’atto impositivo; quanto, eventualmente, il merito della pretesa oggetto di delibazione in corso di causa.

Ciò sulla base di quanto già stabilito da questa corte di legittimità (SSUU 26009/08; SSUU 11722/10; Cass. 17066/10; 20681/14; 21176/14 ed altre), secondo cui: – l’adozione del piano di classifica ingenera una presunzione di vantaggiosità dell’attività di bonifica svolta dal Consorzio per i fondi ricompresi nell’area di intervento; – qualora il piano di classifica venga specificamente impugnato dal consorziato, la suddetta vantaggiosità deve essere provata ad onere del Consorzio che la deduca, secondo la regola generale di cui all’art. 2697 c.c.; – qualora, invece, non vi sia stata impugnativa del piano di classifica, la presunzione in oggetto (di natura non assoluta, ma juris tantum) deve essere superata con onere della prova a carico del consorziato.

p. 3. Con il terzo motivo di ricorso si lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 860 c.c., R.D. n. 215 del 1933, artt. 10, 11, 21, 54 e 59. Per non avere la commissione tributaria regionale rilevato che, nella specie, i contributi consortili non erano dovuti per mancanza dei requisiti di legge e, in particolare, per mancanza di beneficio diretto e specifico apportato all’immobile della società dalle opere di bonifica; posto che “nessuna prova di vantaggi diretti e specifici è stata fornita in sede contenziosa”.

Il motivo non può trovare accoglimento, atteso quanto già evidenziato in ordine al fatto (posto in risalto dalla giurisprudenza di legittimità richiamata) che – in assenza di impugnazione del piano di classifica – il beneficio arrecato dalle opere consortili all’immobile del consorziato si presume; con la conseguenza che è onere di quest’ultimo fornire la prova contraria della mancanza di un beneficio diretto e specifico. La sentenza impugnata non è in contrasto con questo principio di diritto, posto che essa ha correttamente affermato che dall’adozione del piano di classifica regionale costituente il presupposto del contributo di bonifica “discende che il contribuente ha l’onere di dover contestare specificamente la legittimità del provvedimento”; in assenza di ciò, opera la presunzione (relativa) di effettiva sussistenza del beneficio diretto e specifico, suscettibile di superamento ad onere del contribuente.

La censura in oggetto non coglie dunque nel segno, posto che il mancato rilievo da parte della commissione tributaria regionale di prova positiva di beneficio diretto e specifico (ad onere del Consorzio) concerne un aspetto non rilevante ai fini della verifica dell’integrazione della fattispecie impositiva; con conseguente esclusione della lamentata violazione normativa.

p. 4. Con il quarto motivo di ricorso la società deduce violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53; per non avere la commissione tributaria regionale rilevato, in accoglimento della propria eccezione, l’inammissibilità dell’appello del Consorzio, in quanto redatto su “prestampato – tipo”, e privo di motivi specifici avverso la sentenza di primo grado.

Per stessa ammissione di parte ricorrente, l’atto di appello del consorzio conteneva sette motivi di gravame avverso la sentenza della commissione tributaria provinciale, di cui almeno “due aderenti” al decisum in quest’ultima.

Nè la parte ricorrente può fondatamente contestare la specificità dell’atto di appello, ex art. 53 cit., in quanto meramente riproduttivo degli elementi posti dal consorzio a base della cartella di pagamento, e poi da esso ripresi nel primo grado di giudizio a confutazione del ricorso introduttivo della società contribuente.

Questa affermazione, da un lato, non trova riscontro in concreto, risultando che nei motivi di appello il consorzio abbia preso posizione critica verso i passaggi argomentativi fondamentali posti dal primo giudice a fondamento della propria decisione; dall’altro, essa non tiene conto del costante orientamento giurisprudenziale in ordine al peculiare atteggiarsi del requisito di specificità dei motivi di appello nel rito tributario.

Si è, infatti, in proposito affermato, tenuto conto della natura impugnatoria dell’intero contenzioso, che in quest’ultimo “la riproposizione, a supporto dell’appello proposto dal contribuente, delle ragioni di impugnazione del provvedimento impositivo in contrapposizione alle argomentazioni adottate dal giudice di primo grado assolve l’onere di impugnazione specifica imposto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, atteso il carattere devolutivo pieno, nel processo tributario, dell’appello, mezzo quest’ultimo non limitato al controllo di vizi specifici, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito” (Cass. Ordinanza n. 1200 del 22/01/2016); e, inoltre, che: “nel processo tributario, la riproposizione in appello delle stesse argomentazioni poste a sostegno della domanda disattesa dal giudice di primo grado – in quanto ritenute giuste e idonee al conseguimento della pretesa fatta valere assolve l’onere di specificità dei motivi di impugnazione imposto dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53, ben potendo il dissenso della parte soccombente investire la decisione impugnata nella sua interezza” (Cass. Ordinanza n. 14908 del 01/07/2014).

Su tali presupposti, è dunque da ritenere che la commissione tributaria regionale nel vagliare la fondatezza dei motivi di appello così proposti – abbia implicitamente e correttamente respinto l’eccezione di inammissibilità del gravame proposta dalla società; con conseguente insussistenza, altresì, del paventato vizio di omessa pronuncia.

Ne segue il rigetto del ricorso, con condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo.

PQM

La Corte:

– rigetta il ricorso;

– condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 350,00; oltre rimborso forfettario spese generali ed accessori di legge;

v.to il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012;

– dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della quinta sezione civile, il 24 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2017

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