Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3598 del 14/02/2014
Civile Ord. Sez. 6 Num. 3598 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: DI BLASI ANTONINO
MOTIVO NUOVO.
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE,
in persona del
legale
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
dall’Avvocatura Generale dello Stato, nei cui uffici è
domiciliata, in Roma Via dei Portoghesi, 12 RICORRENTE
CONTRO
MANCINI ANNA, quale erede di Mancini Nicola, residente
INTIMATA
a Succivo,
AVVERSO
la sentenza n.127/32/2010 della Commissione Tributaria
Regionale di Napoli Sezione n. 32, in data
25.06.2010, depositata il 24 settembre 2010;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di
Consiglio del 18 dicembre 2013, dal Relatore Dott.
Antonino Di Blasi;
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Data pubblicazione: 14/02/2014
Non è presente il P.M.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel ricorso iscritto a R.G. n.27303/2011 è stata
depositata in cancelleria la seguente relazione:
E’
chiesta
la
cassazione
della
sentenza
n.127/32/2010, pronunziata dalla C.T.R. di Napoli
Sezione n.32, il 25.06.2010 e DEPOSITATA il 24.09.2010.
Con tale decisione, la C.T.R. ha respinto l’appello
proposto dall’Agenzia Entrate e confermato quella di
primo grado, che aveva annullato l’accertamento,
relativo al maggior reddito, ai fini IRPEF ILOR e SSN
per gli anni 1992 e 1995.
L’Agenzia Entrate, censura l’impugnata decisione, per
violazione dell’art.1306 c.c. e collegata insufficienza
di motivazione, nonché per violazione degli artt. 2953
c.c. e 25 del dpr n.602/1973.
2) L’intimata contribuente, non ha svolto difese in
questa sede.
3)1 giudici di merito, nel confermare la decisione di
primo grado, hanno evidenziato che poiché la
condebitrice Gaudino Domenica aveva impugnato la
cartella di pagamento, ottenendone, con sentenza
passata in giudicato, l’annullamento, la ricorrente
Mancini Anna, essendo rimasta inerte, aveva titolo di
avvalersi, ex art.1306 c.c., di tale pronuncia
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l
favorevole.
Hanno, altresì, argomentato che, comunque, essendo la
Mancini erede dell’originario debitore, le sanzioni non
erano dovute, ai sensi dell’art.8 del dpr n.74211997 ed
tributaria, era stata notificata dopo la decadenza,
maturata in applicazione dell’art.25 lett. c) del dpr
n.602/1973.
4) Ciò posto, sembra che il primo mezzo non possa
trovare ingresso per il carattere della novità, dal
momento che nei precedenti gradi di giudizio l’Agenzia
non ha mai agitato la questione della sostanziale
diversità delle cartelle, avuto riguardo all’oggetto ed
alla causa pretendi e, d’altronde, la stessa postula
accertamenti in fatto non consentiti in sede di
legittimità (Cass.n.27345/2005, n.21490/2005).
Peraltro, la decisione impugnata sembra in linea con il
principio,
espressione
di
un ormai
consolidato
orientamento giurisprudenziale, che fissa la
regola
di cui all’art. 1306, comma secondo, cod. civ.,
secondo cui i condebitori in solido hanno facolta’
di opporre al creditore, avvalendosene, la sentenza
favorevole alla comunione pronunciata tra questi ed uno
degli altri condebitori, all’unica condizione,
ricorrente nel caso, che la
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sentenza suddetta
sia
altresì, che la cartella, portante la pretesa
stata resa in un giudizio cui non abbiano partecipato
condebitori
che
intendano opporla(Cass.
n.
1779/2007, n. 6824/2001, n.5262/2001).
In tema di solidarieta’ tributaria, è stato, pure,
insorgendo avverso l’avviso di accertamento, ottenga
un giudicato riduttivo del maggior valore accertato,
non e’ precluso all’altro coobbligato, pur rimasto
inerte di fronte all’avviso di accertamento ed
all’avviso
di liquidazione,
di
opporre
all’amministrazione, in sede di impugnazione della
cartella di pagamento, tale giudicato favorevole (salva
l’irripetibilita’ di quanto gia’ versato), ai sensi
dell’art. 1306, secondo comma, cod. civ. La
prevalenza
solidale
aspetto
dell’unitarieta’
nascente
dallo
dell’obbligazione
stesso
titolo
sul suo
pluralistico, sancita dal citato art. 1306
cod. civ., opera, infatti, sul piano processuale come
deroga ai limiti soggettivi del giudicato
consente
l’estensione,
extraprocessuali
e
ne
prescindendo dalle vicende
relative
sostanziale in cui versa il
alla
condebitore
situazione
inerte, il
quale percio’ non incontra limiti diversi da quelli
costituiti dal giudicato diretto o da preclusioni
processuali” (Cass. n. 10202/2003, SS.UU. n.7053/1991).
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precisato che “qualora uno dei coobbligati,
5) Posta la realtà fattuale, si ritiene che la causa
possa essere trattata in camera di consiglio, ai sensi
degli artt.366 e 380 bis cpc, proponendosene la
definizione, sulla base dei trascritti principi, con il
Il Consigliere relatore Antonino Di Blasi.
La Corte,
Vista la relazione, il ricorso e gli altri atti di
causa;
Considerato che alla stregua delle considerazioni
svolte in relazione e dei richiamati principi, che il
Collegio condivide, il ricorso va rigettato;
Considerato,
infatti,
che la decisione impugnata
risulta in linea con i citati principi;
Considerato, in vero, che la questione posta con il
primo mezzo, non risulta dedotta nel corso del giudizio
di merito, ove l’Agenzia, come desumesi dalla narrativa
in fatto della decisione in questa sede impugnata, si è
difesa sulla base di ben altre argomentazioni;
Considerato che, avuto riguardo alla inammissibilità
del mezzo, ricollegabile alla rilevata novità della
censura, nonché agli effetti connessi alla ratio
decidendi dell’impugnata decisione, che ha esteso alla
contribuente il giudicato favorevole ottenuto da altro
condebitore, non sussiste concreto interesse all’esame
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rigetto del ricorso, per manifesta infondatezza.
del secondo motivo, che, oltretutto, risulta infondato
anche in base al disposto dell’art.1 del decreto legge
17 giugno 2005 n.106, convertito con modificazioni
nella legge 31 luglio 2005 n.156 (Cass.n.4745/2006,
Considerato che nulla va disposto per le spese, in
assenza dei relativi presupposti;
Visti gli artt.375 e 380 bis cpc;
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma il 18 dicembre 2013
Il P
dente
n.1435/2006, n.16826/2006);