Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3597 del 14/02/2018


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Civile Ord. Sez. 1 Num. 3597 Anno 2018
Presidente: TIRELLI FRANCESCO
Relatore: SAMBITO MARIA GIOVANNA C.

sul ricorso 10393/2013 proposto da:
A.P.A. – Agenzia Pubblicita’ Affissioni S.r.l., in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via
F. De Sanctis n. 4, presso lo studio dell’avvocato Deli Maria Laura, che
la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;
-ricorrente contro
Comune di Roma, ora Roma Capitale, in persona del Sindaco pro
tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via del Tempio di Giove
n. 21, presso gli Uffici dell’Avvocatura Capitolina, rappresentato e
difeso dall’avvocato Rocchi Rosalda, giusta procura a margine del
controricorso;
-controricorrente 1

Data pubblicazione: 14/02/2018

avverso la sentenza n. 1383/2012 della CORTE D’APPELLO di ROMA,
depositata il 17/02/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
03/10/2017 dal cons. SAMBITO MARIA GIOVANNA C.

Ritenuto che, con sentenza in data 17.2.2012, la Corte d’Appello
di Roma, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha
rigettato l’opposizione proposta da A.P.A. Agenzia Pubblicitaria
Affissioni S.r.l. nei confronti di Roma Capitale avverso undici avvisi di
accertamento riferiti all’indennità di occupazione per impianti
pubblicitari relativi all’anno 1999 e notificati il 28.4.2004;
considerato che la predetta sentenza è stata impugnata per
cassazione dalla Società A.P.A. che ha successivamente depositato un
atto di rinuncia al ricorso, che è stata accettata da Roma Capitale;
ritenuto che le spese vanno compensate ex art. 391, co 4 ) c.p.c,
e che il tenore della pronunzia, che è di estinzione e non di rigetto o
di inammissibilità od improponibilità, esclude l’applicabilità del d.P.R.
n. 115 del 2002, art. 13, co 1 quater, circa l’obbligo, per il ricorrente
non vittorioso, di versare una somma pari al contributo unificato già
versato all’atto della proposizione dell’impugnazione, che costituisce
una norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale ed in
quanto tale di stretta interpretazione ,
P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione del processo iscritto al N. 10393/13
RG.
Roma, 3 ottobre 2017.

FATTI DI CAUSA e RAGIONI DELLA DECISIONE

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