Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3597 del 14/02/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 3597 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: DI BLASI ANTONINO

Doppia ratio.
ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE

ENTRATE,

in persona del

legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
dall’Avvocatura Generale dello Stato, nei cui uffici è
domiciliata, in Roma Via dei Portoghesi, 12 RICORRENTE
CONTRO
SCALERA ANTONIO residente a Campobasso,

INTIMATO

AVVERSO
la sentenza n.105/01/2010 della Commissione Tributaria
Regionale di Campobasso – Sezione n. 01, in data
19.07.2010, depositata il 29 settembre 2010;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di
Consiglio del 18 dicembre 2013, dal Relatore Dott.
Antonino Di Blasi;
Non è presente il P.M.

Data pubblicazione: 14/02/2014

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel ricorso iscritto a R.G. n.27068/2011 è stata
depositata in cancelleria la seguente relazione:
l

– E’

chiesta

la

cassazione

della

sentenza

Sezione n.01, il 19.07.2010 e DEPOSITATA il 29.09.2010.
Con tale decisione, la C.T.R. ha accolto l’appello
proposto dal contribuente ed annullato l’accertamento,
relativo al maggior reddito, ai fini IRPEF ed ILOR per
l’anno 1987, ritenendo insussistenti i presupposti
impositivi.
L’Agenzia Entrate, censura l’impugnata decisione, sia
per violazione dell’art.42 del dpr n.600/1973, sia pure
per violazione dell’art.39 c.1 ° lett. d) del dpr
n.600/1973 ed omessa o insufficiente e contraddittoria
motivazione, sia, infine, per violazione dell’art. 112
cpc per extrapetizione.
2)

L’intimato contribuente, non ha svolto difese in

questa sede.
3)

La CTR, dopo avere richiamato la sentenza della

Cassazione (n.18003/2006) con la quale veniva disattesa
la tesi, preliminarmente, svolta dal contribuente in
punto effetti ricollegabili alla domanda integrativa ex
art.

31

della

Legge

n.413/1991,

dallo

stesso

presentata, nel merito, ha dichiarato la nullità
2

n.105/01/2010, pronunziata dalla C.T.R. di Campobasso

dell’accertamento,

sulla

base

di

due

rationes

decidendi.
Per un verso, ha, infatti, affermato che non fosse in
atti la prova che lo Scalera aveva effettuato acquisti

che l’Ufficio, a fronte dei maggiori ricavi accertati,
avrebbe dovuto riconoscere i costi sopportati per gli
acquisti e, quindi, determinare il maggiore reddito in
un importo minore di quello accertato, proprio tenendo
conto di tali costi.
5 – Il secondo motivo del ricorso, sembra, investa solo
la prima delle due distinte “rationes decidendi”, ciascuna di per se’ sufficiente

a

sorreggere

la

soluzione adottata – e non anche la seconda, fondata
sul mancato riconoscimento del costo degli acquisti
nella determinazione del maggior reddito accertato; ciò
stante, essendo il

ricorrente tenuto ad

impugnarle

entrambe, il mezzo, sembra, non possa sfuggire ad una
declaratoria di inammissibilità,

sia per mancata

impugnazione della seconda ratio (Cass. n.21490/2005,
n.24591/2005,

n.3236/1985),

n.5553/1981,

sia

per

genericità e mancanza di adeguata specificità delle
doglianze (Cass.SS.UU.n.36/2007, n.20360/2007), posto
che alla fondatezza (Cass. n.24464/2006, n.17123/2007,
n.9510/2008) della censura con cui si impugna solo la
3

in nero e, sotto altro profilo, ha, altresì, rilevato

ratio – secondo la quale l’Agenzia non aveva provato
gli

acquisti

non potrebbe,

in nero,

comunque,

conseguire l’annullamento dell’impugnata decisione, che
sopravviverebbe sulla base della ratio non criticata.

quanto non investono statuizioni della decisione
impugnata: quanto al primo perché i Giudici di appello
si limitano a rilevare una inadeguata valutazione, da
parte dell’Ufficio, delle risultanze del pvc senza
adottare alcuna statuizione,

o comunque,

trarne

conseguenze pregiudizievoli; quanto al terzo, perché la
questione, relativa all’entità del ricarico, è stata
dichiarata, espressamente, assorbita.
6 – Si ritiene, quindi, sussistano i presupposti per la
trattazione del ricorso in Camera di Consiglio e la
definizione, ai sensi degli artt.375 e 380 bis cpc, con
declaratoria di rigetto per manifesta infondatezza.
Il Consigliere relatore Antonino Di Blasi.
La Corte,
Vista la relazione, il ricorso, la memoria 23.09.2013 e
gli altri atti di causa;
Considerato che sussistono i prescritti presupposti per
definire la causa ai sensi della indicata normativa,
non inducendo, peraltro, a diverso opinamento le
argomentazioni svolte con la citata memoria, da ultimo
4

Il primo ed il terzo motivo non appaiono conferenti, in

depositata dal contribuente;
Considerato che il Collegio è, infatti, dell’avviso che
la sentenza, non giustifichi alcuna delle formulate
censure e che anche la ratio decidendi dell’impugnata

dell’onere probatorio, non risulta adeguatamente
aggredita criticamente dalle formulate doglianze;
Considerato che a fronte della verifica dei Giudici di
merito e dell’affermazione contenuta in sentenza,
secondo cui “non risultava affatto dimostrato” che lo
Scalera aveva effettuato acquisti in nero, l’Agenzia
avrebbe dovuto offrire concreti ed idonei elementi per
dimostrare le contrarie circostanze;
Considerato che tale onere si imponeva, tenuto conto
del consolidato orientamento giurisprudenziale in
termini di riparto dell’onere probatorio e quindi del
condiviso principio secondo cui “La legittimità formale
dell’atto è cosa diversa dalla sua fondatezza nel
merito, dipendente dall’assolvimento da parte
dell’amministrazione creditrice dell’onere probatorio
che su di essa grava in ordine alle circostanze che,
poste a fondamento dell’avviso di rettifica, siano
contestate dal contribuente”(Cass. n.12162/2005,
n.3309/2004, n.4632/2003);
Considerato, altresì, che anche in relazione a tale
5

decisione, che fa riferimento al mancato assolvimento

ratio

decidendi,

è

rilevabile

mancanza

la

di

specificità delle doglianze, tenuto conto che le stesse
non la aggrediscono con critica specifica e conducente
e che, quindi, non evidenziano le ragioni ed i concreti

risultava condivisibile e che, in ipotesi, avrebbero
giustificato conclusioni di segno opposto
(Cass.n.20454/2005;

n.14075/2002,

n.

7243/2005,

n.

1363/2005, n. 317/2005, n. 849/2002, n. 2613/2001);
Considerato, conclusivamente, nel caso, che le censure
formulate con il secondo mezzo non svolgono specifiche
argomentazioni critiche, idonee ad incrinare il tessuto
argomentativo di entrambe le rationes decidendi
dell’impugnata sentenza, quali anzi indicate e che
quindi il ricorso, tenuto conto dell’infondatezza degli
altri mezzi evidenziata nella condivisa relazione,
deve essere rigettato;
Considerato, infine, che non sussistono i presupposti
per una pronuncia sulle spese del giudizio;
Visti gli artt.375 e 380 bis cpc;
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma il 18 dicembre 2013
Il

elementi pretermessi, per le quali la stessa non

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