Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3597 del 10/02/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 10/02/2017, (ud. 12/01/2017, dep.10/02/2017),  n. 3597

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI IASI Camilla – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana M. T. – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – rel. Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 28628-2012 proposto da:

B.D., elettivamente domiciliato in ROMA VIA CERESIO 24,

presso lo studio dell’avvocato CARLO ACQUAVIVA, che lo rappresenta e

difende giusta delega in calce;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

EQUITALIA NORD SPA in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA FEDERICO CESI 21, presso lo

studio dell’avvocato SALVATORE TORRISI, rappresentato e difeso

dall’avvocato GIUSEPPE FIERTLER giusta delega in calce;

– controricorrenti –

nonchè contro

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI LUINO, AGENZIA DELLE ENTRATE

DIREZIONE PROVINCIALE DI VARESE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 54/2012 della COMM. TRIB. REG. di MILANO,

depositata il 24/04/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/01/2017 dal Consigliere Dott. STALLA GIACOMO MARIA;

udito per il ricorrente l’Avvocato ACQUAVIVA che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per il controricorrente l’Avvocato ROCCHITTA che si riporta al

controricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO IMMACOLATA che ha concluso per l’accoglimento per quanto di

ragione del 3 motivo di ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO E MOTIVI DELLA DECISIONE

p. 1. B.D. propone cinque motivi di ricorso per la cassazione della sentenza n. 54/31/12 del 24 aprile 2012 con la quale la commissione tributaria regionale della Lombardia, in riforma della prima decisione, ha ritenuto legittimi la cartella di pagamento ed il conseguente preavviso di fermo amministrativo notificatigli dall’agente per la riscossione, in relazione ad un debito Irpef risultante in sede di controllo automatizzato della dichiarazione dei redditi 2004 (Modello Unico 2005).

In particolare, la commissione tributaria regionale ha ritenuto che il fermo amministrativo in oggetto non fosse il primo atto impositivo portato a conoscenza del contribuente, in quanto successivo alla notificazione della prodromica cartella di pagamento. Regolarmente perfezionatasi, quest’ultima, mediante deposito presso la casa comunale di Lavena Ponte Tresa, in una data (24 maggio 2008) nella quale doveva ritenersi che il B. fosse ancora fiscalmente residente in quest’ultimo Comune, così come risultante dalla dichiarazione dei redditi da lui presentata. Resistono con controricorso l’agenzia delle entrate ed Equitalia Nord spa.

Il B. ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata.

p. 2. Con il primo motivo di ricorso il B. lamenta – ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, – violazione e falsa applicazione degli artt. 100, 112, 323 segg. e 342 c.p.c.; per non avere la commissione tributaria regionale rilevato l’inammissibilità dell’appello, in quanto proposto non dall’agente per la riscossione (rimasto contumace), ma dalla agenzia delle entrate; e per un motivo (vizio di notificazione della cartella) in ordine al quale quest’ultima non aveva legittimazione ad impugnare.

Il motivo è infondato.

Va infatti considerato che l’agenzia delle entrate era parte del giudizio di primo grado, in quanto destinataria diretta, assieme all’agente per la riscossione, del ricorso introduttivo ad essa notificato dallo stesso B..

Tale partecipazione al giudizio, del resto, trovava giustificazione e fondamento nella circostanza che quest’ultimo aveva formulato contestazioni relative non soltanto al fermo amministrativo ed alla notificazione della prodromica cartella di pagamento, ma anche all’asserita decadenza dell’erario dalla potestà impositiva. Il giudizio riguardava pertanto anche il fondamento della pretesa creditoria dell’amministrazione finanziaria, con riguardo alla quale l’agente per la riscossione operava quale mero destinatario del pagamento, secondo lo schema civilistico di cui all’art. 1188 c.c..

La (implicita) valutazione, da parte della commissione tributaria regionale, di ammissibilità dell’appello siccome proposto dall’agenzia delle entrate (ritenuta a tal fine legittimata) si pone dunque in linea con l’orientamento, al quale va data qui continuità, secondo cui: “in tema di disciplina della riscossione delle imposte mediante iscrizione nei ruoli, nell’ipotesi di giudizio relativo a vizi dell’atto afferenti il procedimento di notifica della cartella, non sussiste litisconsorzio necessario tra l’Amministrazione Finanziaria ed il Concessionario alla riscossione, nè dal lato passivo, spettando la relativa legittimazione all’ente titolare del credito tributario con onere del concessionario, ove destinatario dell’impugnazione, di chiamare in giudizio il primo se non voglia rispondere delle conseguenze della lite; nè da quello attivo, dovendosi, peraltro, riconoscere ad entrambi il diritto all’impugnazione nei diversi gradi del processo tributario” (Cass. 9762/14).

p. 3.1 Con il secondo motivo dì ricorso il B. lamenta – ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, – violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 58 e 60, e art. 137 segg. c.p.c., nonchè omessa o insufficiente motivazione su un fatto decisivo per il giudizio. Ciò per non avere la commissione tributaria regionale rilevato che la notificazione in oggetto si era perfezionata (24 maggio 2008) successivamente al suo trasferimento anagrafico in Comune di Milano (18 febbraio 2008), risultante fin dal 7 aprile 2008 all’anagrafe tributarla (come da certificati anagrafici prodotti nel primo grado di giudizio).

Con il terzo motivo di ricorso si deduce analoga censura di violazione di legge e carenza motivazionale, con riguardo al fatto che la commissione tributaria regionale aveva ritenuto valida la notificazione della cartella mediante deposito nella casa comunale, nonostante la mancata esecuzione di ricerche di reperibilità da parte dell’agente notificatore.

Con il quarto motivo di ricorso si deduce la violazione altresì dell’art. 2697 c.c., nonchè carente motivazione; per non avere la commissione tributaria regionale considerato che la notificazione in questione era avvenuta ben oltre il decorso dei 30 giorni di efficacia della variazione del domicilio del contribuente (nella specie: 18 febbraio 2008), secondo quanto disposto dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 3. Nè una diversa conclusione poteva sostenersi sulla base del domicilio fiscale indicato nella dichiarazione dei redditi del 6 marzo 2008, tanto più che l’amministrazione finanziaria – alla data della notifica – era già a conoscenza del trasferimento di residenza a Milano.

Con il quinto motivo di ricorso si deduce violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, e carenza motivazionale; per avere la commissione tributaria regionale ritenuto valida la notificazione della cartella in oggetto mediante deposito nella casa comunale, senza considerare che tale modalità di notificazione presupponeva – per il suo perfezionamento – l’invio al contribuente di avviso di avvenuto deposito mediante lettera raccomandata, nella specie mancante.

p. 3.2 Sono fondati, con assorbimento dell’ulteriori censure, il secondo e quarto motivo di ricorso; suscettibili di trattazione unitaria.

La notificazione in oggetto – la cui validità è stata contestata dal contribuente fin dal ricorso introduttivo – è stata eseguita mediante deposito nella casa comunale ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. e), senza però che ne sussistessero tutti i presupposti. Segnatamente, dopo che il B. si era trasferito in Comune diverso da quello del deposito; e dopo che tale circostanza dovesse considerarsi nota all’amministrazione finanziaria, in quanto iscritta (successivamente alla presentazione della dichiarazione dei redditi) presso l’anagrafe tributaria.

Da questo semplice riscontro anagrafico sarebbe infatti emerso che il B., alla data della notificazione, non risiedeva più nel Comune di esecuzione del deposito (Lavena Ponte Tresa), essendosi trasferito in Milano fin dal 18 febbraio 2008 (come da risultanze in atti, anch’esse trascritte in ricorso).

Nè la notificazione in questione poteva ritenersi valida in forza del differimento di efficacia della variazione anagrafica di cui all’art. 60 cit., comma 3. Ciò perchè essa, come è pacifico in causa, venne tentata il 29 aprile 2008 ma si perfezionò, appunto in esito al decorso di otto giorni dal deposito presso la casa comunale, soltanto il 24 maggio 2008; e, pertanto, oltre il termine di 30 giorni dalla variazione anagrafica ultima del 7 aprile 2008.

Sulla base di tali elementi, doveva la commissione tributaria regionale rilevare l’invalidità della notificazione della cartella di pagamento, con conseguente fondatezza del motivo di opposizione proposto dal B. circa il fatto che questi venne a conoscenza della pretesa impositiva – in assenza di valida notificazione di atti prodromici – soltanto con il fermo amministrativo.

Ne segue pertanto, in accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata; con rinvio alla commissione tributaria regionale della Lombardia in diversa composizione, la quale valuterà i diversi motivi di opposizione alla cartella proposti dal B..

Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

PQM

La Corte:

– accoglie il secondo e quarto motivo di ricorso; respinto il primo ed assorbiti gli altri;

– cassa, in relazione ai motivi accolti, la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla commissione tributaria regionale della Lombardia in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della quinta sezione civile, il 12 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2017

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