Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3596 del 24/02/2016


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 3596 Anno 2016
Presidente: BIELLI STEFANO
Relatore: VELLA PAOLA

SENTENZA

sul ricorso 24539-2009 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente contro

2015
808

DEL VECCHIO FRANCESCO;
– intimato Nonché da:
DEL VECCHIO FRANCESCO, elettivamente domiciliato in
ROMA VIA DUE MACELLI 66, presso lo studio

Data pubblicazione: 24/02/2016

dell’avvocato

BRUNO GIOVANNI GIUFFRE’,

che lo

rappresenta e difende giusta delega a margine;
controricorrente e ricorso incidentale –

ENTRATE in persona del

Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA VIA DEI

AGENZIA DELLE

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente avverso ricorso incidentale –

sentenza
la
ch1(14 ~PARIA,
COMM.TRIB.REG.
Z.DIST. di
avverso

n.

293/2008

SALERNO,

della

depositata il

10/11/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 23/02/2015 dal Consigliere

Dott. PAOLA

VELLA;
udito per il ricorrente l’Avvocato

FIORENTINO che ha

chiesto l’accoglimento;
udito il P.M.

in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. SERGIO DEL CORE che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

contro

,
_,
RITENUTO IN FATTO
A seguito di verifica generale della Guardia di Finanza a carico di Del Vecchio
Francesco, esercente attività di odontotecnico, corredata da accertamenti
bancari autorizzati sul conto corrente bancario a lui intestato e su quello
cointestato alla moglie, l’amministrazione finanziaria assegnava al contribuente
termine di giorni quindici, poi prorogato di ulteriori giorni dieci, per fornire la
giustificazione dell’elenco di addebiti ed accrediti rilevati nei triennio 1998-2000.
A fronte di giustificazioni solo parziali, applicava la presunzione legale di cui

di accertamento, recanti la rideterminazione del reddito di impresa ai sensi degli
artt. 39, comma 2, D.P.R. cit. nonché 51, 52, 53 e 75, D.P.R. n. 917/86.
La C.T.P. di Salerno rigettava il ricorso proposto avverso tutti gli avvisi dai
contribuente, che proponeva appello chiedendo in via principale la riforma della
decisione ed in via subordinata la rideterm inazione dell’imponibile accertato.
La C.T.R. della Campania accoglieva parzialmente l’appello, osservando che
il contribuente in sede contenziosa “aveva esibito tutta la documentazione
idonea alla ricostruzione dei movimenti bancari con le dichiarazioni rese da terzi,
nella qualità di intestatari o di firmatari degli assegni” e ritenendo comunque
dovuto ogni sforzo per individuare la reale capacità contributiva del contribuente,
il quale aveva evidenziato che, ove fosse stato applicato il metodo parametrico,
l’importo dei maggiori ricavi sarebbe stato pari a sole E 12.537.000 per l’anno
1998, E 15.000.000 per l’anno 1999 e E 2.390.000 per l’anno 2000; importi
conformemente ai quali la C.T.R. rideterminava perciò il reddito del contribuente.
Per la cassazione della sentenza d’appello, depositata il 10.11.2008 e non
notificata, l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso affidato a due motivi. Il
contribuente ha resistito con controricorso e proposto a sua volta un motivo di
ricorso incidentale, cui l’Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Preliminarmente occorre rilevare che con una serie di comunicazioni,
l’ultima delle quali depositata in data 13.11.2013, l’Agenzia delle entrate ha dato
atto che la controversia è stata definita con condono ex art. 39, comma 12, D.L.
n. 98/2011 per l’annualità di imposta 2000, in ordine alla quale ha perciò chiesto
dichiararsi l’estinzione parziale del giudizio, salva la sua prosecuzione per le due
restanti annualità 1998 e 1999, in relazione alle quali può valere quanto segue.
2.

Con il primo motivo di ricorso, l’Agenzia delle entrate deduce

la

«violazione e falsa applicazione dell’art. 32 comma 1 punto 2 DPR 600/73 in
combinato disposto con l’art. 51 comma 2 DPR 633/72, in relazione all’art. 360
n. 3 c.p.c.», formulando il seguente quesito di diritto: «Dica codesta Suprema
Corte se, contrariamente a quanto statuito dal giudice di appello … (il quale ha

ud. 23/02/2015

24539/09 N.R.G.

all’art. 32, comma 1, punto 2, del D.P.R. n. 600/73 e notificava tre distinti avvisi

ritenuto, in assenza di prova contraria fornita dal contribuente, superata la
presunzione di cui all’art. 32 DPR 600/73) il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32
prevede, per gli accertamenti nei confronti dei soggetti con obbligo di contabilità,
di considerare direttamente come ricavi i prelevamenti e in genere consente di
porre a base degli accertanti i dati e gli elementi risultanti dai conti. Disposizione
che viene interpretata dalla giurisprudenza di legittimità nel senso che (..) non è
sufficiente al contribuente dimostrare genericamente di avere fatto affluire su un
proprio conto corrente bancario, nell’esercizio della propria professione, somme

come avrebbe dovuto fare con riguardo alla fattispecie concreta, in esame, la
prova analitica della inerenza alla sua attività di maneggio di denaro altrui di
ogni singola movimentazione del conto».
2.1. Il motivo è infondato.
2.2. Esso muove da un erroneo presupposto di fatto, e cioè che il giudice
d’appello abbia ritenuto superata la presunzione di cui alla norma indicata in
assenza di prova contraria fornita dal contribuente, quando dallo stesso tenore
del quesito si evince chiaramente come la contestazione verta solo sul tipo di
prova contraria da questi fornita; in altri termini, lo stesso quesito non configura
una violazione di legge, bensì una questione di valutazione del materiale
probatorio offerto.
3. Con il secondo mezzo viene denunciata la «insufficiente pronuncia su un
fatto controverso e decisivo della controversia in relazione all’art. 360 n. 5
c.p.c.», osservandosi, in sintesi, che «I giudici di appello … hanno emesso una
sentenza motivata in modo insufficiente su un punto decisivo della controversia,
non pronunciandosi circa le ragioni per cui hanno ritenuto attendibile e veritiera
la dichiarazione dei redditi presentata dalla contribuente, le ragioni per cui non
hanno reputato fondato l’accertamento operato dall’ufficio finanziario ed il
metodo di calcolo utilizzato. Non hanno preso posizione sulle eccezioni analitiche
contenute nell’atto di appello, che hanno condotto alla ricostruzione induttiva dei
ricavi (…) In conclusione (..) sarebbe stato onere dei giudici verificare se la
documentazione prodotta dal contribuente era idonea a superare la presunzione
relativa prevista dall’art. 32 comma 1 punto 2 DPR 600/73. In altre parole, i
giudici avrebbero dovuto verificare, esaminando la singola documentazione
prodotta, alla luce dei rilievi formulati dall’ufficio, se il contribuente nella
fattispecie in esame era stato in grado di vincere la presunzione relativa offrendo
idonea prova contraria, volta a dimostrare la inesattezza della ricostruzione dei
ricavi professionali operata dall’ufficio».
3.1. Il motivo merita accoglimento.

ud. 23/02/2015

24539/09 N.R.G.

di pertinenza del cointestatario del conto, ma è necessario che egli fornisca,

3.2. Invero, sebbene l’amministrazione finanziaria avesse puntualmente
dedotto, nella memoria difensiva d’appello, una serie di circostanziate
contestazioni sulla attendibilità della documentazione prodotta dal contribuente
(tutte trascritte in ricorso, segnatamente alle pagine 15-17, in ossequio al
principio di autosufficienza), il Collegio regionale si è limitato a rilevare sul
punto, del tutto genericamente, che il contribuente “in sede contenziosa ha
esibito tutta la documentazione idonea alla ricostruzione dei movimenti bancari
con le dichiarazioni rese da terzi, nella qualità di intestatari o di firmatari degli

contestazioni di parte appellata. La censura di insufficienza motivazionale appare
dunque fondata, e merita di essere emendata in sede di rinvio.
4.

Anche il ricorso incidentale prospetta un vizio motivazionale della

sentenza impugnata, per «contraddittorietà della motivazione circa un fatto
decisivo della controversia (art. 360, comma 1, punto 5, c.p.c.», rappresentando
che il giudice d’appello, dopo aver affermato che il contribuente avrebbe
pienamente assolto in sede contenziosa ogni onere probatorio documentale, non
ne ha tratto la logica conclusione dell’accoglimento integrale dell’appello, che ha
Infatti accolto solo parzialmente, rideterminando il reddito secondo il metodo
parametrico evocato peraltro dallo stesso contribuente, ai sensi dell’art. 3,
commi 181 e 184, della legge n. 549/95.
4.1. Anche in questo caso la contraddittorietà della motivazione è evidente,
in quanto, ove l’onere probatorio gravante sul contribuente, ai fini del
superamento della presunzione legale di cui all’art. 32 più volte citato, fosse
stato effettivamente assolto in modo compiuto – ciò che peraltro è stato
contestato con il secondo motivo del ricorso principale, ritenuto meritevole di
accoglimento – non vi sarebbe stato coerentemente spazio per l’applicazione del
metodo parametrico.
5. La causa va dunque nuovamente rimessa al giudice d’appello, in diversa
composizione, affinché siano sciolti i rilevati nodi di insufficienza e
contraddittorietà della motivazione con riguardo alle annualità 1998 e 1999,
ferma restando la cessazione della materia del contendere per l’annualità 2000.
P.Q.M.
La Corte rigettato il primo motivo del ricorso principale, accoglie il secondo,
accoglie altresì il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia,
limitatamente alle annualità 1998 e 1999, ad altra sezione della Commissione
Tributaria Regionale della Campania, che provvederà anche a regolare le spese
del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella c era di c nsi lio del 23 febbraio 2015.

assegni”, senza prendere in esame, come sarebbe stato necessario, le specifiche

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