Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3596 del 14/02/2018


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Civile Ord. Sez. 1 Num. 3596 Anno 2018
Presidente: AMBROSIO ANNAMARIA
Relatore: DI MARZIO PAOLO

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3417/2014 R.G. proposto da
Claudio Corsi e Sandra De Santis, rappresentati e difesi, giusta mandato

steso a margine del ricorso, dagli Avv.ti Maurizio Salari e Marco Prosperetti,
ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest’ultimo. alla via G.P. da

1(1)\

Palestrina n. 19 in Roma;

— ricorrenti —
contro

Intesa San Paolo Spa, in persona del legale rappresentante pro-tempore,

rappresentata e difesa dagli Avv.ti Gaia Benessia e Dario Martella, ed
elettivamente domiciliati presso lo studio di quest’ultimo, al largo Torre
Argentina n. 11 in Roma;
— controricorrente —

Data pubblicazione: 14/02/2018

avverso la sentenza n. 268 della Corte d’Appello di Perugia, depositata il 7
agosto 2013;
ascoltata la relazione svolta, nella camera di consiglio del 29 settembre 2017,
dal Consigliere Paolo Di Marzio;
letta la requisitoria scritta fatta pervenire dal Sostituto Procuratore Generale
dott. Lucio Capasso, che ha domandato raccoglimento del ricorso;

fatto pervenire atto di rinunzia al ricorso, con allegata dichiarazione di
accettazione della controricorrente.

FATTI DI CAUSA
LIMI (Istituto Mobiliare Italiano), cui è succeduta la Intesa San Paolo Spa
odierna controricorrente, il 15.2.2001 aveva venduto agli odierni ricorrenti
obbligazioni Cirio. Claudio Corsi e Sandra De Santis contestavano allora,
innanzi al Tribunale di Perugia, di non aver ricevuto adeguate informazioni
sull’investimento, non essendo stati avvertiti neppure che l’emittente fosse una
società estera e che i titoli mobiliari acquistati fossero destinati ad investitori
professionali.
Il Tribunale rigettava la domanda degli odierni ricorrenti e la Corte d’Appello
confermava la pronuncia osservando, tra l’altro, che la mancanza di una
specifica informazione sul rischio dell’investimento era comunque superato dal
fatto che l’acquisto non risultava oggettivamente inadeguato rispetto al profilo
soggettivo degli investitori.
Claudio Corsi e Sandra De Santis hanno proposto il proprio ricorso, avverso
decisione della Corte d’Appello di Perugia, affidandosi a tre motivi. Resiste
con controricorso Intesa San Paolo Spa.

RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1.

Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360. comma primo. n. 3,

cod. proc. civ., per violazione e falsa applicazione dell’art. 21, comma 1, del

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ricordato che, in prossimità della data fissata per l’udienza, i ricorrenti hanno

D.Lgs n. 58 del 1998 e dell’art. 26, Del. Consob n. 11522 del 1998, i ricorrenti
contestano le valutazioni della Corte d’Appello per non aver tenuto conto che
la Banca aveva mancato di provare di aver fornito le informazioni doverose, ed
anzi neppure si era adeguatamente informata circa la natura dei titoli mobiliari
venduti.

3, cod. proc. civ., per violazione e falsa applicazione degli artt. 21, del D.Lgs n.
58 del 1998, nonché 28 e 29, della Del. Consob n. 11522 del 1998, i ricorrenti
criticano le valutazioni della Corte d’Appello che ha ritenuto infondate le loro
ragioni, sebbene la Banca non avesse dato prova di aver fornito informazioni
adeguate e, ancor prima, neppure aveva proceduto alla c.d. profilatura degli
investitori, e non è dato pertanto comprendere, anche se l’Istituto di credito
avesse voluto effettuarlo, sulla base di quali elementi avrebbe potuto procedere
alla pur doverosa valutazione di adeguatezza soggettiva dell’investimento.

1.3. — Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 4,
cod. proc. civ., in conseguenza della violazione dell’ad. 132. comma II, cod.
proc. civ., i ricorrenti censurano la Corte territoriale per aver ritenuto che la
Banca avesse agito con la dovuta diligenza, sebbene lo stesso giudice abbia
accertato e riconosciuto che l’Istituto di credito non aveva affatto assicurato, ai
suoi clienti, le informazioni sull’operazione di investimento immobiliare
doverose per legge.

Non sussistono le condizioni perché le doglianze proposte siano esaminate nel
merito.
Occorre infatti ribadire che è stato depositato, in prossimità della data fissata
per la trattazione, atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dal difensore dei
ricorrenti Avv. Maurizio Salari, in quanto dotato di procura speciale.
Alla rinuncia dei ricorrenti è seguito, con documento del 25.9.2017, atto di
accettazione, sottoscritto dal procuratore abilitato della controriconente.
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1.2. — Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, comma primo, n.

Risultano pertanto integrati i presupposti di legge perché sia dichiarata
l’estinzione del giudizio.
Letto l’art. 391, comma IV, cod. proc. civ., vertendosi in ipotesi di rinuncia al
giudizio in relazione alla quale è intervenuta accettazione ad opera della
controparte, nulla occorre provvedere in ordine al regime delle spese di lite.

dichiara estinto il giudizio per rinunzia. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 29 settembre 2017.

P.Q.M.

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