Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3596 del 14/02/2014


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 3596 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: DI BLASI ANTONINO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

CONSORZIO —
Potere impositivo.
GIURISDIZIONE.
Eccezione. Rileva
bilità d’Ufficio.
Condizioni.

UMBRA ACQUE SPA con sede in Ponte San Giovanni, in

c.• . ci,
persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentata e difesa, giusta delega a margine del
controricorso, dall’Avv. Carlo Calvieri, elettivamente
domiciliata nello studio dell’Avv. Marcello Cardi, in
Roma, Viale Bruno Buozzi n.51 RICORRENTE
CONTRO
CONSORZIO DELLA BONIFICAZIONE UMBRA con sede in
Spoleto, in persona del legale rappresentante pro
tempore, rappresentato e difeso, giusta delega a
margine del ricorso, dagli Avv.ti Massimo Marcucci e
Gianni Ranalli, elettivamente domiciliato nello studio
del secondo in Roma, Via delle Carrozze, 3
CONTRORICORRENTE

C4

CR

-43

Data pubblicazione: 14/02/2014

C …37

nonché EQUITALIA CENTRO SPA con sede in Bologna, in
persona del legale rappresentante pro tempore,
INTIMATA
AVVERSO

Regionale di Perugia – Sezione n. 02, in data
11/07/2012, depositata 1’01 agosto 2012.
Udita la relazione della causa, svolta nella pubblica
udienza del 05 dicembre 2013 dal Relatore Dott.
Antonino Di Blasi;
Sentito l’Avvocato Calvieri per la società ricorrente;
Sentito, pure, l’Avv. Marcucci, per il Consorzio
controricorrente;
Presente il P.M. dott. Federico Sorrentino, che ha
chiesto il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1

E’

chiesta

la

cassazione

della

sentenza

n.162/02/2012, pronunziata dalla C.T.R. di Perugia
Sezione n.02, 1’11.07.2012 e DEPOSITATA 1’01 agosto
2012.
Con tale decisione, la C.T.R. ha dichiarato il difetto
di giurisdizione del giudice tributario, ritenendo che
l’obbligazione dedotta in giudizio non avesse natura
fiscale, costituendo, in effetti, una “pura
contrattazione negoziale”.
2

la sentenza n.162/02/2012 della Commissione Tributaria

2 – Il ricorso di che trattasi,

che riguarda

impugnazione della cartella con la quale veniva
richiesto il pagamento del contributo per il beneficio
di scolo delle acque, per l’anno 2007, censura

3 – L’intimato Consorzio, giusto controricorso, ha
chiesto

che

l’impugnazione

venga

dichiarata

inammissibile e, comunque, rigettata, mentre la
concessionaria Equitalia, in questa sede, non ha svolto
difese.
In vista della pubblica udienza, la società ricorrente,
ha depositato memoria, ex art. 378 cpc, con la quale ha
ulteriormente illustrato le proprie ragioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con i due motivi del ricorso, la decisione viene
censurata per erroneità ed infondatezza, sia per
violazione di legge sia pure per vizio di motivazione,
per avere dichiarato il difetto di giurisdizione del
Giudice Tributario a conoscere della controversia di
che trattasi: sotto un primo profilo, è stato
evidenziato che i Giudici di appello avrebbero dovuto
rilevare l’inammissibilità dell’eccezione di difetto di
giurisdizione, perché prospettata solo in appello e non
anche nel corso giudizio di primo grado; per altro
aspetto, è stato rilevato che il principio applicato,
3

l’impugnata decisione sulla base di due mezzi.

che valorizza l’esistenza del “momento negoziale della
convenzione”, non risultava applicabile alla
fattispecie in esame, caratterizzata, pacificamente,
dall’esercizio del potere impositivo del Consorzio,

negoziale”; ancora è stato dedotta la carenza,
illogicità ed incongruità della decisione, in
riferimento alla assoluta mancanza di qualsiasi intesa
negoziale tra le parti, circostanza decisiva per
l’esito del giudizio e da considerarsi pacifica tra le
parti, posto che non era stata posta in dubbio dal
Consorzio nel corso delle fasi di merito.
Ritiene il Collegio che la prima doglianza, relativa
alla inammissibilità della censura per il carattere
della novità, non sia fondata e vada rigettata, avendo
questa Corte(Cass. SS.UU. n.1864/2011) precisato che
“in base al disposto degli artt.3 e 57 del D.Lg.vo
n.546/1992, la questione di giurisdizione, rientra tra
quelle proponibili, anche per la prima volta con l’atto
di appello” ed ulteriormente puntualizzato (Cass.
n.17056/2013) che la preclusione è connessa al
giudicato implicito, in ipotesi formatosi sulla
decisione di primo grado, allorquando la stessa non sia
stata specificamente impugnata con l’appello, mentre
non sussiste nella diversa ipotesi, quale quella di che
4

nonché dalla assenza di qualsiasi “contrattazione

trattasi,

in cui sulla questione relativa alla

giurisdizione non può ritenersi formato il giudicato,
neppure implicito.
La censura di merito risulta fondata, sotto il profilo

concreti elementi utilizzati nell’iter decisionale.
I Giudici di appello, in vero, si sono limitati a
richiamare un principio affermato in precedente
pronuncia della Corte (Cass. n.7102/2011), omettendo di
effettuare alcun riferimento alla realtà fattuale e,
quindi, senza operare l’indispensabile riscontro,
sotteso a verificare l’applicabilità della massima alla
fattispecie in esame.
Hanno, cioè, affermato che “l’obbligazione non è
fiscale ma di pura contrattazione negoziale”,
presupponendo trattarsi di materia riservata alla
negoziazione civilistica, senza verificare la
sussistenza dei presupposti fattuali che, invece, la
Corte, con la richiamata sentenza n.7102/2011, aveva
accertato essere pacificamente esistenti, nel caso
esaminato e deciso.
Infatti, la Corte, nel caso deciso, aveva verificato
l’avvenuta stipula di convenzione ai sensi dell’art.36
della L.R. Lazio n.53/1998, in forza della quale il
dato utente era tenuto a versare al Consorzio di
5

della carenza motivazionale, non risultando indicati i

bonifica, un canone.
Aveva, nella circostanza, rilevato che non poteva
trovare applicazione la fondamentale previsione, di
carattere generale, dell’art. 21 del D.R. n.215 del

tributaria sui beni ricadenti nel relativo ambito e che
si avvalgano dei servizi, proprio perché si era in
presenza di un caso eccettuato, caratterizzato
dall’esistenza di una convenzione privata intervenuta
tra le parti, in coerenza a previsione di legge
regionale.
La decisione di appello, non risulta, dunque, in linea
con il condiviso e consolidato orientamento
giurisprudenziale, secondo cui “ricorre il vizio di
omessa motivazione della sentenza, denunziabile in sede
di legittimità, ai sensi dell’art.360, comma I n.5 cpc,
nella duplice manifestazione di difetto assoluto o di
motivazione apparente, quando il Giudice di merito
ometta di indicare, nella sentenza, gli elementi da cui
ha tratto il proprio convincimento ovvero indichi tali
elementi senza una approfondita disamina logica e
giuridica, rendendo in tal modo impossibile ogni
controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo
ragionamento”

(

Cass.n.1756/2006, n.890/2006,

n.23296/2010).
6

1993, che pone un obbligo contributivo di natura

I medesimi Giudici, non hanno considerato elementi
fattuali, rilevanti e decisivi, prospettati dalla
ricorrente società, ed in questa sede riproposti, che
ove esaminati e verificati, in ipotesi, sarebbero stati

quale

la

circostanza,

essenziale

agli

effetti

dell’applicato del principio, che una convenzione
regolante il rapporto tra le parti non era stata
acquisita agli atti e neppure dedotta in causa.
Altresì, la decisione impugnata, si pone in evidente
contrasto con il principio, secondo cui ” I contributi
spettanti ai Consorzi di Bonifica sono imposti ai
proprietari per le spese relative all’attività per la
quale sono obbligatoriamente costituiti, rientrano
nella categoria generale dei tributi e le relative
controversie, insorte dopo il primo gennaio 2002, sono
devolute

alla

giurisdizione

delle

Commissioni

Tributarie, in applicazione dell’art. 2 del D. Lgs 31
dicembre 1992 n.546, nel testo modificato dall’art. 12
della Legge 28 dicembre 2001 n. 448, il quale ha esteso
la giurisdizione tributaria a tutte le controversie,
aventi

ad oggetto tributi

di

ogni

genere

e

specie”(Cass. SS.UU.n.2598/2013, n. 14934/2005).
La decisione impugnata fa malgoverno dei richiamati
principi, ragion per cui si ritiene di dover accogliere
7

idonei a giustificare una decisione di segno opposto,

il ricorso e, per l’affetto, di dover cassare la
decisione di appello.
Il Giudice del rinvio, che si designa in altra sezione
della CTR dell’Umbria, procederà al riesame e, quindi,

principi alla relativa stregua affermati ed anzi
richiamati, deciderà nel merito, ed anche sulle spese
del giudizio di cassazione, offrendo congrua
motivazione.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa l’impugnata decisione e
rinvia ad altra sezione della CTR dell’Umbria.
Così deciso in Roma nelle c.c. del 05/12/2013 e del 29

sulla base del quadro normativo di riferimento e dei

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